N. 125 SENTENZA 18 - 26 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Caccia - Regione Veneto - Esercizio "presunto" di caccia - Nozione  -
 Mezzi  usati  -  Indebito  ampliamento  indebito  da  parte  di legge
 regionale - Violazione di un principio della legge-quadro statale  in
 materia - Insussistenza in concreto della distinzione concettuale tra
 la nozione di "destinazione" e
 quella di "idoneita'" - Non fondatezza.
 
 (Legge regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, art. 2, secondo comma).
 
 (Cost., art. 117).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici:  dott.  Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe BORZELLINO, dott.
 Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.
 Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma
 secondo,  della  legge  della  Regione  Veneto  14 luglio 1978, n. 30
 (Disposizioni per la protezione e la tutela  della  fauna  e  per  la
 disciplina  della  caccia),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  21
 dicembre 1989 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti  proposti
 da  Antonio  Durighello  contro  la  Provincia  di Treviso ed altro e
 dall'Amministrazione provinciale di Treviso contro Antonio Durighello
 iscritta al n. 600 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  39, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
     Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione provinciale  di
 Treviso;
     Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  febbraio  1991 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
     Udito  l'avvocato  Mario  Ettore  Verino  per   l'Amministrazione
 provinciale di Treviso;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La Corte di cassazione, I Sezione civile, con ordinanza del
 21 dicembre 1989 (R.O. n. 600 del 1990), ha sollevato, in riferimento
 all'art.  117  della  Costituzione,  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione
 Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per  la  protezione  e  la
 tutela  della  fauna e per la disciplina della caccia), dove, al fine
 dell'esercizio  "presunto"  di  caccia,  viene  ritenuto  sufficiente
 l'impiego  di  "mezzi  idonei",  mentre  la legge statale 27 dicembre
 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la
 tutela della fauna e la disciplina della  caccia)  richiede,  per  lo
 stesso  fine,  il  requisito  piu'  rigoroso  dei  "mezzi  destinati"
 all'esercizio della caccia (art. 8, terzo comma).
     La questione e' sorta nel corso di  un  giudizio  di  opposizione
 avverso  un'ordinanza-ingiunzione  con  la  quale il Presidente della
 Provincia di Treviso ha applicato ad Antonio Durighello una  sanzione
 pecuniaria  per  violazioni relative agli artt. 6, 7 e 10 della legge
 della Regione Veneto n. 30 del 1978, ritenendo lo stesso responsabile
 di esercizio "presunto" di caccia, in  relazione  al  fatto  di  aver
 guidato  di  notte  una  autovettura procedente a zig- zag con i fari
 abbaglianti, alla ricerca di lepri.
     Avverso  la  sentenza  di  rigetto  dell'opposizione,  e'   stato
 proposto   ricorso  per  cassazione  sia  dal  Durighello  che  dalla
 Provincia di Treviso e nel corso di questo giudizio la parte  privata
 ha  prospettato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 2,
 secondo comma, della legge della Regione Veneto 14  luglio  1978,  n.
 30, per violazione dell'art. 117 Cost.
     La  Cassazione, con l'ordinanza di cui e' causa, ha ritenuto tale
 questione, oltre che rilevante,  non  manifestamente  infondata,  dal
 momento  che  la norma denunciata sarebbe tale da ampliare la nozione
 di esercizio "presunto" di caccia: e  cio'  in  quanto  l'espressione
 "mezzi  destinati",  adottata  dal  legislatore  statale,  verrebbe a
 riferirsi solo ai mezzi preordinati ad un determinato uso, mentre  la
 diversa  locuzione  "mezzi  idonei", usata dal legislatore regionale,
 sarebbe comprensiva di  tutti  i  mezzi  comunque  utilizzabili  allo
 scopo.
   Il rilevato ampliamento della nozione di esercizio "presunto" della
 caccia,  posto  in  essere  dalla legge regionale, concretizzerebbe -
 sempre secondo il giudice a quo  -  la  violazione  di  un  principio
 fondamentale  contenuto  nella  legge-quadro  statale  sulla caccia e
 conseguentemente dell'art. 117 della Costituzione.
    2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  alla   Corte   si   e'   costituita
 l'Amministrazione  provinciale di Treviso, chiedendo che la questione
 sia dichiarata manifestamente infondata.
     Secondo la Provincia, la norma regionale  impugnata  non  avrebbe
 ampliato,  ma ristretto la portata della normativa statale in tema di
 esercizio "presunto" di caccia, richiedendo  che  i  mezzi  destinati
 alla  caccia  siano anche idonei, "cioe' atti in concreto a catturare
 od uccidere la selvaggina".
     La  questione  sarebbe  altresi'  infondata,  dal  momento che la
 legislazione regionale in materia di caccia non avrebbe "una funzione
 meramente attuativa" della normativa statale, ma disporrebbe  di  uno
 spazio sufficiente per "integrare e meglio chiarire" - nel quadro dei
 principi espressi dalla legge n. 968 del 1977 - le disposizioni della
 legge statale.
    3.  - Nell'imminenza dell'udienza di discussione l'Amministrazione
 provinciale di Treviso ha presentato  memoria,  per  insistere  nelle
 conclusioni  gia'  formulate.  In  tale  memoria viene richiamata, in
 particolare, a sostegno della  legittimita'  della  norma  impugnata,
 l'interpretazione  dell'art. 8 della legge n. 968 del 1977 di recente
 adottata dalla Cassazione, I Sezione civile, con la sentenza 4 aprile
 1990,   n.   2793,   sottolineandosi   la   divergenza   tra   questa
 interpretazione e quella adottata dall'ordinanza di rinvio.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Con  l'ordinanza  di  cui  e'  causa la Corte di cassazione
 propone  questione  di  legittimita'  costituzionale  nei   confronti
 dell'art.  2,  secondo  comma,  della  legge  della Regione Veneto 14
 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela  della
 fauna  e per la disciplina della caccia), dove si fa riferimento, per
 la sussistenza dell'esercizio "presunto" di  caccia,  all'impiego  di
 "mezzi idonei" alla caccia anziche' all'impiego dei "mezzi destinati"
 alla  caccia,  richiamati,  invece,  nell'art.  8, terzo comma, della
 legge  statale  27  dicembre  1977,  n.  968  (Principi  generali   e
 disposizioni  per  la  protezione  e  la  tutela  della  fauna  e  la
 disciplina della caccia).
    Secondo l'ordinanza di rinvio la disposizione impugnata, adottando
 una dizione diversa da quella contenuta nella  legge-quadro  statale,
 avrebbe  indebitamente ampliato la nozione di esercizio "presunto" di
 caccia, dal momento che  il  requisito  dei  "mezzi  destinati"  alla
 caccia  andrebbe  riferito  soltanto ai mezzi preordinati a tale uso,
 mentre la dizione  "mezzi  idonei"  adottata  dalla  legge  regionale
 sarebbe  comprensiva  di  tutti i mezzi comunque utilizzabili a scopo
 venatorio. L'ampliamento di tale nozione di caccia  sarebbe  tale  da
 determinare  la  violazione di un principio fondamentale della legge-
 quadro statale n. 968 del 1977, e, conseguentemente, dell'art.    117
 della Costituzione.
    2. - La questione non e' fondata.
    L'art.  2  della  legge  della  Regione Veneto n. 30 del 1978, nel
 delineare la nozione di  attivita'  venatoria,  definisce,  al  primo
 comma,  come  esercizio  di caccia "ogni atto diretto all'uccisione o
 alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di  animali  o
 di  arnesi  a  cio'  destinati"  (caccia  c.d.  "effettiva"),  mentre
 equipara, nel secondo comma, all'esercizio della caccia "il vagare od
 il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei,  in  attitudine
 di  ricerca  o  di  attesa  della  selvaggina  per  ucciderla  o  per
 catturarla" (caccia c.d. "presunta"). Queste formulazioni della legge
 regionale ricalcano letteralmente la disciplina a  suo  tempo  posta,
 sempre ai fini della distinzione tra caccia "effettiva" e "presunta",
 dall'art.  1,  primo e secondo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016
 (Testo unico delle norme per la protezione  della  selvaggina  e  per
 l'esercizio della caccia).
    A sua volta, la legge-quadro sulla caccia n. 968 del 1977 - che ha
 sostituito  il  R.D.  n.  1016  del  1939  - qualifica come esercizio
 "effettivo" di caccia "ogni  atto  diretto  all'abbattimento  o  alla
 cattura  di  selvaggina  mediante  l'impiego  dei  mezzi  di  cui  al
 successivo  art. 9 e degli animali a cio' destinati" (art. 8, secondo
 comma), mentre  riconduce  all'esercizio  "presunto"  di  caccia  "il
 vagare  o  il  soffermarsi  con  i  mezzi destinati a tale scopo o in
 attitudine di ricerca della selvaggina o in attesa della medesima per
 abbatterla o catturarla" (art. 8, terzo comma).
    Ora - se e' vero che la  disciplina  adottata  dal  secondo  comma
 dell'art.  8  della  legge  n.  968,  ai fini della definizione della
 nozione di caccia "effettiva", diverge sostanzialmente  da  quella  a
 suo  tempo  espressa dall'art. 1, primo comma, del T.U. del 1939, dal
 momento che la nuova disposizione ha delimitato tale nozione al  solo
 impiego  dei  mezzi  indicati  nel  successivo art. 9, con esclusione
 della possibilita' di mezzi diversi - e'  anche  vero  che,  ai  fini
 della definizione della nozione di esercizio "presunto" di caccia, la
 disposizione  contenuta  nell'art. 8, terzo comma, della legge n. 968
 (dove si parla di "mezzi destinati") non  viene,  nella  sostanza,  a
 differenziarsi,  al  di  la'  della formula lessicale adottata, dalla
 disposizione a suo tempo espressa nell'art.  1,  secondo  comma,  del
 R.D.  n.  1016  (dove  si  parlava di "mezzi idonei"). La coincidenza
 sostanziale tra le due disposizioni va collegata al fatto che -  come
 la  giurisprudenza  ha  avuto  modo  di rilevare (sent. Cass., I Sez.
 civile, 4 aprile 1990, n. 2793) - i "mezzi  destinati"  all'esercizio
 della caccia "presunta" di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge
 n.  968  non  possono ritenersi limitati ai soli mezzi specificamente
 indicati nell'art. 9 (e richiamati nel  secondo  comma  dello  stesso
 art. 8), ma devono ragionevolmente ricomprendere - proprio al fine di
 valorizzare  la  distinzione  posta  dalla  legge tra le due forme di
 caccia - tutti  i  mezzi  effettivamente  destinati  ad  un'attivita'
 venatoria,  indipendentemente  dalla  loro  "preordinazione"  a  tale
 attivita' o dalla loro collocazione in uno specifico elenco di  mezzi
 normalmente  destinati  alla caccia. Senonche', una volta adottato il
 criterio dell'effettivo  impiego  del  mezzo,  anche  la  distinzione
 concettuale  tra la nozione di "destinazione" e quella di "idoneita'"
 - che potrebbe valere in astratto - viene, in concreto, a sfumare.  E
 invero,  su  questo  piano, e' agevole constatare come le due nozioni
 tendano a identificarsi, dal momento che la destinazione effettiva di
 un determinato mezzo all'esercizio della caccia in tanto  potra'  dar
 luogo  ad  un'azione qualificabile come venatoria, in quanto il mezzo
 stesso presenti anche una concreta idoneita' a  realizzare  lo  scopo
 connesso a tale azione.
    La  sostanziale  equivalenza  che  va,  dunque,  affermata  tra la
 nozione di "destinazione" e quella di "idoneita'"  -  ove  le  stesse
 risultino  riferite all'impiego effettivo o concreto del mezzo - con-
 duce a escludere che la norma impugnata abbia inteso  introdurre  una
 nozione  di  esercizio  "presunto"  della caccia piu' ampia di quella
 prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge  statale  27  dicembre
 1977, n. 968: dal che l'infondatezza della questione proposta.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata,  con  l'ordinanza  di  cui  in  epigrafe,  nei   confronti
 dell'art.  2,  secondo  comma,  della  legge  della Regione Veneto 14
 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela  della
 fauna  e per la disciplina della caccia) con riferimento all'art. 117
 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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