N. 128 ORDINANZA 18 - 26 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico -  Ex dipendenti O.N.M.I. trasferiti alle regioni o
 allo Stato - Indennita' di anzianita'  -  Liquidazione  -  Criteri  -
 Questione  gia'  dichiarata  non  fondata  (sentenza n.   164/1989) -
 Manifesta infondatezza.  (Legge 23 dicembre 1975,  n.  698,  art.  9,
 secondo  comma,  nel  testo  modificato  con  l'art. 5 della legge 1›
 agosto 1977, n.  563).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici:  dott.  Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe BORZELLINO, dott.
 Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.
 Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9  della  legge
 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
 dell'Opera   nazionale   per   la   protezione   della  maternita'  e
 dell'infanzia), come modificato dall'art. 5  della  legge  1›  agosto
 1977,  n.  563,  promosso  con  ordinanza  emessa il 25 febbraio e 13
 maggio 1987 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  su
 ricorso  proposto da Arena Ferro Olga ed altri contro I.N.A.D.E.L. ed
 altro, iscritta al n. 692 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  45,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe  il  T.A.R.  del
 Lazio  dubita,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  36  Cost.,  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma,  della  legge
 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
 dell'Opera   nazionale   per   la   protezione   della  maternita'  e
 dell'infanzia), nel testo modificato con  l'art.  5  della  legge  1›
 agosto 1977, n. 563;
      che  l'impugnativa  muove  dal presupposto che tale disposizione
 preveda che le indennita' di anzianita' maturate dagli ex  dipendenti
 dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio
 prestato  alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto
 della  definitiva  cessazione  dal  servizio  presso  gli   enti   di
 destinazione,  ma  sulla  base non dell'ultima retribuzione percepita
 presso di questi, bensi' di  quella  corrisposta  dall'O.N.M.I.  alla
 data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
      che  il  Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la
 questione sia dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato che,  tale  questione,  gia'  sollevata  nei  medesimi
 termini  dallo  stesso  T.A.R.  del Lazio (r.o. nn. 461 e 462/88), e'
 stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",  con
 la  sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata
 nel  senso  che  l'indennita' di anzianita' vada calcolata sulla base
 dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9,  secondo comma, della legge 23 dicembre
 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni  dell'Opera
 nazionale  per  la  protezione della maternita' e dell'infanzia), nel
 testo modificato con l'art. 5 della legge 1›  agosto  1977,  n.  563,
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
 Tribunale amministrativo regionale del Lazio  con  ordinanza  del  25
 febbraio  e 13 maggio 1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 30
 ottobre 1990 (r.o. n. 692/90).
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0392