N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1990- 20 marzo 1991

                                N. 212
 Ordinanza   emessa   il   15   maggio   1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 20 marzo  1991)  dalla  commissione  tributaria  di
 secondo  grado di Savona sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra
 contro l'ufficio del registro di Albenga
 Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Vendita di
 immobili abitativi con  dichiarazione  di  reimpiego,  entro  l'anno,
 dell'intera  somma  per  l'acquisto di altro immobile non di lusso da
 destinare ad abitazione propria - Esenzione dall'imposta -  Reimpiego
 parziale  -  Decadenza  dal  beneficio - Ingiustificata equiparazione
 rispetto a  colui  che  non  reinveste  affatto  -  Lamentata  omessa
 previsione  di applicazione di una quota d'imposta proporzionale alla
 somma non reimpiegata.
 (Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha pronunciato la sentenza  ordinanza  sul  ricorso  prodotto  dai
 contribuenti,  Monti  Mario  e Pagani Rosangela, coniugi, residenti a
 Loano, via Richeri, n. 50, avverso  la  dicisione  della  commissione
 tributaria  di primo grado di Savona n. 938, sez. V in data 27 maggio
 1988;
    Letti gli atti;
    Sentito il contribuente, Monti Mario, assistito dall'avv. Giovanni
 Fiori; assenti l'ufficio registro di Albenga e  l'altra  contribuente
 quantunque regolarmente convocati;
    Udito il relatore rag. Andrea Biamonti.
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  atto  a rogito notaio Lavagna del 14 gennaio 1983, registrato
 ad Albenga il 17 gennaio 1983, al n. 467, i  coniugi  Monti  Mario  e
 Pagani  Rosangela  vendevano  una  casa  in  comune di Balestrino con
 annesso terreno di mq 470, per  il  corrispettivo  dichiarato  di  L.
 65.000.000.
    In  atto  i  venditori chiedevano le agevolazioni fiscali previste
 dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente all'Invim.
    A tal fine, nell'atto, dichiaravano  che  il  corrispettivo  della
 vendita  sarebbe  interamente  destinato all'acquisto, da effettuarsi
 entro il termine stabilito dal  secondo  comma,  dell'art.  3,  della
 legge  22  aprile  1982,  n. 168, di altra porzione di fabbricato, da
 destinare a loro abitazione.
    Successivamente,  con  atto a rogito notaio Lavagna, registrato ad
 Albenga il 14 febbraio 1983, al n.  587,  i  coniugi  Monti  Mario  e
 Pagani  Rosangela  acquistavano  un appartamento per il corrispettivo
 dichiarato di L. 42.000.000.
    L'ufficio del  registro  di  Albenga,  visto  che  non  era  stato
 reinvestito  l'intero  corrispettivo  dichiarato nell'atto di vendita
 del 14 gennaio 1983, cosi' come stabilito dalla legge n. 168  del  22
 aprile  1982, revocava l'esenzione Invim e con avviso di liquidazione
 notificato ai coniugi Monti e Pagani,  chiedeva  la  normale  imposta
 Invim con i relativi interessi e soprattassa.
    Contro   l'avviso  di  liquidazione  i  contribuenti  presentavano
 tempestivo ricorso contestando la legittimita' della pretesa imposta,
 da parte  dell'ufficio  registro,  in  quanto  basata  su  una  norma
 chiaramente inficiata di illegittimita' costituzionale.
    L'ufficio del registro di Albenga, nelle controdeduzioni, opponeva
 la  legittimita'  del  proprio  operato  posto in essere nel rigoroso
 rispetto  del  disposto  della  norma,  in  quanto  la  esenzione  in
 contestazione  e'  condizionata al totale reinvestimento del ricavato
 della vendita.
    La commissione tributaria di primo grado osservato che il  secondo
 comma  dell'art.  3  della  legge  22  aprile  1982,  n.  168, impone
 all'alienante esplicita dichiarazione,  nell'atto  pubblico  che  "il
 corrispettivo  e'  destinato  interamente all'acquisto, da effettuare
 entro un anno dalla data di trasferimento  e  comunque  entro  il  31
 dicembre  1983,  di  altro  fabbricato  o  porzione  di fabbricato da
 destinare a propria abitazione";
      che detta norma non prevede la possibilita'  di  una  tassazione
 parziale  sull'eventuale  differenza tra la maggiore somma realizzata
 dalla vendita e quella piu'  limitata  per  l'acquisto  del  bene  da
 destinare  a  propria  abitazione,  ne consegue che la somma ricavata
 dalla vendita deve essere per intero reinvestita;
      che il citato art. 3 della  legge  n.  168/1982  pone  a  carico
 dell'ufficio  finanziario  di accertare "l'avvenuto verificarsi della
 condizione  e,  in  difetto,  procedere  al  recupero  della  imposta
 dovuta";
 per i motivi suesposti respingeva il ricorso ritenendolo infondato.
    Contro  la  suddetta  decisione  presentavano tempestivo appello i
 contribuenti riproponendo integralmente le motivazioni gia'  espresse
 nel    ricorso    contro    l'avviso   di   liqudazione,   insistendo
 sull'illegittimita' della pretesa dell'ufficio basata  su  una  norma
 chiaramente  inficiata  di  illegittimita' costituzionale. Chiedevano
 pertanto  che   venisse   dichiarata   non   manifestante   infondata
 l'eccezione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3 della citata
 legge in relazione all'art. 3 della Costituzione  e  la  trasmissione
 degli atti al giudizio della Corte costituzionale per la pronuncia.
                             O S S E R V A
    Questo  collegio  che la disposizione del secondo comma, dell'art.
 3, della legge 22 aprile  1982,  n.  168,  puo'  sollevare  dubbi  di
 legittimita'   costituzionale   per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione.
    La  suddetta  legge  ha  come  finalita' lo sviluppo dell'edilizia
 abitativa ed in particolare l'art. 3 tende a  favorire  la  mobilita'
 del  mercato  immobiliare  affinche'  i  cittadini possono acquistare
 alloggi piu' confacenti alle loro esigenze.
    La norma pero' subordina la permanenza delle esenzioni Invim  alla
 condizione   che   il  corrispettivo  venga  destinato  "interamente"
 all'acquisto di altro immobile.
    Ora l'eccezione di incostituzionalita'  sollevata  dai  ricorrenti
 non appare manifestamente infondata.
    Sembra  infatti  contrastare con l'art. 3 della Costituzione da un
 lato  il  diverso  trattamento,  che  non  trova   alcuna   razionale
 giustificazione,  usato  dalla  legge  in  esame  nei  confronti  dei
 contribuenti meno abbienti, che per acquistare un immobile confacente
 alle loro esigenze sono costretti, per  godere  dell'agevolazione  di
 cui  trattasi, a spendere per l'acquisto una somma superiore a quella
 ricavata per  la  vendita:  e  dall'altro  la  previsione,  anch'essa
 irrazionale,  di  una  identica sanzione, e cioe' la totale decedenza
 dal beneficio, sia per chi  impiega  gran  parte  o  quasi  tutto  il
 corrispettivo  conseguito,  sia  per  chi lo reimpiega solo in minima
 parte o non lo reimpiega affatto. Le due situazioni sono diverse  sia
 quantitativamente  che qualitativamente non potendosi certo ravvisare
 in un impiego  quasi  totale,  quell'intervento  speculativo  che  il
 legislatore  ha  inteso  prevenire nel caso di mancato reimpiego o di
 reimpiego minimo.
    Disponendo in entrambi i  casi  la  decadenza  delle  agevolazioni
 fiscali, vengono trattate in maniera eguale situazioni diverse, senza
 giustificate ragioni.
    Cio'  appare  lesivo  del  principio  di uguaglianza al pari di un
 trattamento diverso per situazioni simili.
    La citata norma appare  quindi  di  dubbia  costituzionalita'  nei
 limiti  in  cui  non prevede una disciplina agevolata differenziata e
 graduata per il reimpiego parziale  del  corrispettivo  conseguito  e
 cioe' non prevede, in luogo della decadenza totale dell'agevolazione,
 l'applicazione  di  una  quota di imposta proporzionale alla quota di
 corrispettivo non reimpiegata.
    E' indubbia la  rilevanza  nella  specie  di  detta  questione  di
 incostituzionalita',   in  quanto  il  ricorso  potra'  eventualmente
 trovare   accoglimento   solo   nel   caso   di   dichiarazione    di
 incostituzionalita'  del citato art. 3 della legge 22 aprile 1982, n.
 168.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, secondo comma, della legge
 22 aprile 1982, n. 168, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  segreteria,  copia  della   presente
 ordinanza  sia  notificata  alle parti ed al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento.
      Savona, addi' 15 maggio 1990
                        Il presidente: CORDOVA

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