N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 26 marzo 1991
N. 20 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26 marzo 1991 (della regione Toscana) Statistica - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica - Attribuzione agli uffici di statistica delle regioni del ruolo di "unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di competenza delle rispettive regioni" e delle facolta' di far pervenire all'Istat il programma delle rilevazioni statistiche di interesse di ciascuna regione affinche' lo stesso possa essere "preso in considerazione per l'inserimento nel programma statistico nazionale" - Disciplina analitica della organizzazione dell'ufficio di statistica di ciascuna regione - Facolta' dell'Istat di autorizzare la regione ad avvalersi anche di altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ed attribuzione in via eccezionale al responsabile dell'ufficio di statistica del potere di utilizzazione di dati provvisori elaborati dall'ufficio di statistica - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di statistica - Illegittimo uso di "atto di indirizzo e coordinamento" per una disciplina minuziosamente analitica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/1990. (D.P.C.M. 10 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991). (Cost., artt. 97, 117 e 118).(GU n.15 del 10-4-1991 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni per la regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, giusta deliberazione g.r. n. 1607 del 25 febbraio 1991, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri. La regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale, come in atti rappresentata e difesa, espone quanto segue. 1. - In data 10 gennaio 1991 e' stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991. Tale atto si riferisce all'organizzazione amministrativa e del personale, come e' esplicitamente detto nelle premesse, terzo alinea (nelle quali si da' atto - anche - di un'intesa con le regioni peraltro mai intervenuta), con il riferimento ivi contenuto all'art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 322/1989. 2. - Nel cosiddetto atto di indirizzo si regolano i rapporti fra gli organi regionali, presidente, giunta, consiglio e l'ufficio di statistica, di cui si determinano i poteri nell'ambito dei rapporti con l'organizzazione regionale e verso i terzi nonche' i dettagli organizzativi, specificati sino a determinare relazioni intraorganiche, a regolare la articolazione interna degli uffici, a prescrivere norme sul personale, a conferire al responsabile dell'ufficio regionale poteri in ordine alla diffusione di dati. Del pari, vengono disciplinati altri aspetti della diffusione dei dati, escludendo che i prodotti delle rilevazioni affidate dalle regioni possono essere diffusi e stabilendo che i dati elaborati in via provvisoria non possono essere utilizzati da parte della regione se non vi sia un'autorizzazione del responsabile dell'ufficio di statistica. Ancora, l'atto giunge sino ad attribuire poteri di determinare prescrizioni sui telefoni di ogni ufficio, a prevedere istituzioni di fondi separati nel bilancio, a configurare l'ufficio come un apparato separato, quasi estraneo all'amministrazione regionale e dipendente direttamente dal presidente della giunta, con nuova violazione delle norme costituzionali e legislative, che non consentono un ordinamento di questo genere assunto a di fuori della riserva di legge posta dall'art. 97, in contrasto con la Costituzione, gli statuti e le leggi. 3. - Tutto cio' costituisce violazione degli artt. 117 e 118 in relazione alla sentenza n. 139/1990, nonche' dell'art. 97 della Costituzione. La Corte, nella decisione ora citata, punto 7 in diritto, aveva ricordato come il decreto legislativo n. 322/1989 non consentisse intrusioni nell'"organizzazione amministrativa o nella distribuzione del personale degli uffici di statistica delle regioni e delle prov- ince autonome. Questa materia rientra a pieno titolo nelle competenze regionali nei limiti stabiliti dalla Costituzione". Le regioni, preseguiva la sentenza, hanno solo l'obbligo costituzionale "di organizzare gli uffici di statistica in modo da assicurare il loro 'buon andamento' (art. 97 della Costituzione)" mentre l'Istat ha la possibilita' "di suggerire alle regioni, in forza della sua qualificazione tecnica, gli interventi in materia di organizzazione e di gestione amministrativa ritenuti piu' convenienti in ordine al perseguimento del fine di un piu' efficiente funzionamento degli uffici di statistica regionali" e il comitato di indirizzo previsto dall'art. 17 e disciplinato, quanto alle direttive, all'art. 21 del d.lgs. n. 322/1989, ha poteri di solo coordinamento tecnico del lavoro statistico "vale a dire ai criteri che presiedono alla scelta e alle modalita' di applicazione delle metodologie statistiche, nonche' ai criteri volti a rendere tale applicazione piu' efficiente e produttiva", cosi' come dell'art. 97 della Costituzione. 4. - Vanno aggiunte, alle violazioni ora ricordate, quelle intervenute nella formazione dell'atto. Come gia' e' stato accennato nel preambolo, viene dato atto di un'intesa mai intervenuta, cosi' come non e' mai intervenuto il parere del comitato speciale previsto nell'intesa Stato-regioni sul sistema statistico nazionale, approvato dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 marzo 1990; ne' e' mai stata consultata la conferenza Stato-regioni, come previsto dall'art. 12, quinto comma, della legge n. 400/1988, perche' la conferenza non risulta essere stata consultata. 5. - Il decreto legislativo sembra porre a carico delle regioni tutte le spese per il funzionamento degli uffici di statistica, in quanto pur configurandoli dotati di autonomia finanziaria (indebitamente, perche' una tal norma va al di la' delle competenze riconosciute ad un atto di indirizzo), non provvede a regolare il carico delle spese comportate dalle rilevazioni di interesse nazionale che sarebbe illegittimo addossare alle regioni, come e' stato sancito con chiarezza dal punto 13 della sentenza n. 139/1990.
P. Q. M. Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato determinare le modalita' di costituzione e di organizzazione, di articolazione interna, di assegnazione di mezzi finanziari e operativi, di reclutamento del personale degli uffici di statistica delle regioni, cosi' come non spetta allo Stato vietare alle regioni di affidare indagini come supporto all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e in particolare determinare quali siano i rapporti fra gli uffici e gli organi della regione e l'apparato amministrativo regionale, con conseguente annullamento degli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'atto denunziato. Roma, addi' 12 marzo 1991 Avv. Alberto PREDIERI 91C0407