N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 26 marzo 1991

                                 N. 20
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 26
 marzo 1991 (della regione Toscana)
 Statistica - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in
 materia di organizzazione degli uffici di statistica  -  Attribuzione
 agli   uffici  di  statistica  delle  regioni  del  ruolo  di  "unico
 interlocutore  del  Sistema  statistico  nazionale  per   quanto   di
 competenza   delle  rispettive  regioni"  e  delle  facolta'  di  far
 pervenire all'Istat il programma  delle  rilevazioni  statistiche  di
 interesse di ciascuna regione affinche' lo stesso possa essere "preso
 in   considerazione   per   l'inserimento  nel  programma  statistico
 nazionale" - Disciplina analitica della  organizzazione  dell'ufficio
 di   statistica   di   ciascuna  regione  -  Facolta'  dell'Istat  di
 autorizzare  la  regione  ad  avvalersi  anche  di  altri  uffici  di
 statistica   facenti   parte  del  Sistema  statistico  nazionale  ed
 attribuzione in  via  eccezionale  al  responsabile  dell'ufficio  di
 statistica  del  potere di utilizzazione di dati provvisori elaborati
 dall'ufficio di statistica - Asserita indebita invasione della  sfera
 di competenza regionale in materia di statistica - Illegittimo uso di
 "atto di indirizzo e coordinamento" per una disciplina minuziosamente
 analitica  -  Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.
 139/1990.
 (D.P.C.M. 10 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
 gennaio 1991).
 (Cost., artt. 97, 117 e 118).
(GU n.15 del 10-4-1991 )
   Ricorso  per  conflitto  di attribuzioni per la regione Toscana, in
 persona  del   presidente   pro-tempore   della   giunta   regionale,
 rappresentato  e  difeso  per  mandato  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri  e  presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliato  in Roma, via G. Carducci n. 4, giusta deliberazione g.r.
 n. 1607 del 25 febbraio 1991, contro il Presidente del Consiglio  dei
 Ministri.
    La  regione  Toscana,  in  persona  del  presidente  della  giunta
 regionale, come in atti rappresentata e difesa, espone quanto segue.
    1. - In data 10 gennaio 1991  e'  stato  emanato  il  decreto  del
 Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  "atto  di  indirizzo  e
 coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli  uffici
 di  statistica",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 12 del 15
 gennaio 1991.
    Tale atto si riferisce  all'organizzazione  amministrativa  e  del
 personale,  come e' esplicitamente detto nelle premesse, terzo alinea
 (nelle quali si da' atto -  anche  -  di  un'intesa  con  le  regioni
 peraltro  mai intervenuta), con il riferimento ivi contenuto all'art.
 5, secondo comma, del d.lgs. n. 322/1989.
    2. - Nel cosiddetto atto di indirizzo si regolano i  rapporti  fra
 gli organi regionali, presidente, giunta, consiglio e
 l'ufficio  di  statistica, di cui si determinano i poteri nell'ambito
 dei rapporti con l'organizzazione regionale e verso i terzi
 nonche' i dettagli  organizzativi,  specificati  sino  a  determinare
 relazioni  intraorganiche,  a regolare la articolazione interna degli
 uffici,  a  prescrivere  norme  sul   personale,   a   conferire   al
 responsabile  dell'ufficio regionale poteri in ordine alla diffusione
 di  dati.  Del  pari,  vengono  disciplinati  altri   aspetti   della
 diffusione  dei  dati,  escludendo  che  i prodotti delle rilevazioni
 affidate dalle regioni possono essere diffusi e stabilendo che i dati
 elaborati in via provvisoria non possono essere utilizzati  da  parte
 della  regione  se  non  vi  sia  un'autorizzazione  del responsabile
 dell'ufficio di statistica. Ancora, l'atto giunge sino ad  attribuire
 poteri  di  determinare  prescrizioni sui telefoni di ogni ufficio, a
 prevedere istituzioni di fondi separati nel bilancio,  a  configurare
 l'ufficio    come    un    apparato    separato,    quasi    estraneo
 all'amministrazione   regionale   e   dipendente   direttamente   dal
 presidente   della   giunta,   con   nuova   violazione  delle  norme
 costituzionali e legislative, che non consentono  un  ordinamento  di
 questo  genere  assunto  a  di  fuori  della  riserva  di legge posta
 dall'art. 97, in contrasto con la  Costituzione,  gli  statuti  e  le
 leggi.
    3.  -  Tutto  cio' costituisce violazione degli artt. 117 e 118 in
 relazione alla sentenza  n.  139/1990,  nonche'  dell'art.  97  della
 Costituzione.
    La  Corte,  nella  decisione ora citata, punto 7 in diritto, aveva
 ricordato come il decreto legislativo  n.  322/1989  non  consentisse
 intrusioni  nell'"organizzazione amministrativa o nella distribuzione
 del personale degli uffici di statistica delle regioni e delle  prov-
 ince autonome. Questa materia rientra a pieno titolo nelle competenze
 regionali nei limiti stabiliti dalla Costituzione".
    Le   regioni,   preseguiva   la  sentenza,  hanno  solo  l'obbligo
 costituzionale "di organizzare gli uffici di statistica  in  modo  da
 assicurare  il  loro  'buon  andamento' (art. 97 della Costituzione)"
 mentre l'Istat ha la possibilita'  "di  suggerire  alle  regioni,  in
 forza  della sua qualificazione tecnica, gli interventi in materia di
 organizzazione e di gestione amministrativa ritenuti piu' convenienti
 in  ordine  al  perseguimento  del  fine  di   un   piu'   efficiente
 funzionamento  degli uffici di statistica regionali" e il comitato di
 indirizzo  previsto  dall'art.  17  e   disciplinato,   quanto   alle
 direttive,  all'art.  21  del  d.lgs.  n. 322/1989, ha poteri di solo
 coordinamento tecnico del lavoro statistico "vale a dire  ai  criteri
 che  presiedono  alla  scelta  e alle modalita' di applicazione delle
 metodologie statistiche, nonche' ai  criteri  volti  a  rendere  tale
 applicazione  piu'  efficiente e produttiva", cosi' come dell'art. 97
 della Costituzione.
    4.  -  Vanno  aggiunte,  alle  violazioni  ora  ricordate,  quelle
 intervenute  nella formazione dell'atto. Come gia' e' stato accennato
 nel preambolo, viene dato atto di un'intesa  mai  intervenuta,  cosi'
 come  non e' mai intervenuto il parere del comitato speciale previsto
 nell'intesa Stato-regioni sul sistema statistico nazionale, approvato
 dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 marzo 1990; ne'  e'
 mai  stata  consultata  la  conferenza  Stato-regioni,  come previsto
 dall'art. 12, quinto comma,  della  legge  n.  400/1988,  perche'  la
 conferenza non risulta essere stata consultata.
    5.  -  Il  decreto legislativo sembra porre a carico delle regioni
 tutte le spese per il funzionamento degli uffici  di  statistica,  in
 quanto   pur   configurandoli   dotati   di   autonomia   finanziaria
 (indebitamente, perche' una tal norma va al di la'  delle  competenze
 riconosciute  ad  un  atto  di indirizzo), non provvede a regolare il
 carico  delle  spese  comportate  dalle  rilevazioni   di   interesse
 nazionale  che  sarebbe  illegittimo  addossare alle regioni, come e'
 stato sancito con chiarezza dal punto 13 della sentenza n. 139/1990.
                               P. Q. M.
    Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari che non
 spetta allo Stato determinare  le  modalita'  di  costituzione  e  di
 organizzazione,  di  articolazione  interna, di assegnazione di mezzi
 finanziari e operativi, di reclutamento del personale degli uffici di
 statistica delle regioni, cosi' come non spetta  allo  Stato  vietare
 alle  regioni  di affidare indagini come supporto all'esercizio delle
 proprie funzioni istituzionali, e in  particolare  determinare  quali
 siano  i  rapporti  fra  gli  uffici  e  gli  organi  della regione e
 l'apparato amministrativo  regionale,  con  conseguente  annullamento
 degli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'atto denunziato.
      Roma, addi' 12 marzo 1991
                         Avv. Alberto PREDIERI
 91C0407