N. 140 ORDINANZA 18 - 29 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Personale della scuola in servizio al  1›  ottobre
 1974  -  Trattamento minimo di pensione - Conseguimento - Limitazione
 del prolungamento del rapporto di servizio -  Questione  gia'  decisa
 con   declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  (sentenza  n.
 444/1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
 prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.    Luigi  MENGONI,
 prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, comma
 terzo, della legge 30 luglio 1973, n.  477  (Delega  al  Governo  per
 l'emanazione  di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
 ispettivo, docente e non docente della  scuola  materna,  elementare,
 secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il
 26 giugno 1990 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Forte
 Elisa  contro  Provveditore  agli Studi di Milano, iscritta al n. 750
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il T.A.R.  della  Lombardia,  con  ordinanza  del  26
 giugno  1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale -
 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione -  dell'art.  15,
 terzo  comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui
 limita  il  prolungamento  del  rapporto  di  servizio  al  fine   di
 conseguire  il  trattamento  minimo  di  pensione  al personale della
 scuola in servizio al 1› ottobre 1974";
      che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:
        a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparita'  di
 trattamento  tra pubblici dipendenti, chiamati ad esplicare identiche
 funzioni, a seconda che si siano trovati o meno  in  servizio  al  1›
 ottobre  1974, poiche' l'esigenza di raggiungere un numero di anni di
 lavoro sufficiente per  ottenere  il  minimo  della  pensione  e'  un
 interesse  di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro
 assunzione;
        b) l'art. 38, secondo comma, della  Costituzione,  in  quanto,
 non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in eta'
 avanzata,   di   completare   il  periodo  minimo  richiesto  per  il
 conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto  sociale
 alla pensione minima;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 444 del 1990, ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  impugnata
 "nella  parte  in  cui  non  consente al personale assunto dopo il 1›
 ottobre 1974, che al compimento  del  65›  anno  di  eta'  non  abbia
 raggiunto  il  numero  di anni richiesto per ottenere il minimo della
 pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al  conseguimento
 di  tale  anzianita'  minima  (e  comunque  non  oltre il 70› anno di
 eta')";
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30
 luglio  1973,  n.  477  (Delega  al Governo per l'emanazione di norme
 sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,  docente  e
 non  docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
 dello Stato), sollevata in  riferimento  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione  dal T.A.R. della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe,
 norma gia' dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990 "nella
 parte in cui non consente al personale assunto  dopo  il  1›  ottobre
 1974,  che  al compimento del 65› anno di eta' non abbia raggiunto il
 numero di anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  di
 rimanere  in  servizio  su  richiesta  fino  al conseguimento di tale
 anzianita' minima (e comunque non oltre il 70› anno di eta')".
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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