N. 141 ORDINANZA 18 - 29 marzo 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Commissioni tributarie - Dipendenti  dello  Stato
 componenti - Possibilita' di assentarsi dal servizio senza
 autorizzazione per l'espletamento del mandato - Mancata previsione -
 Questione  gia'  dichiarata  manifestamente  infondata (ordinanze nn.
 581/1989 e 397/1990) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, modificato  dal  d.P.R.  3  novembre
 1981, n. 739; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 8, primo comma).
 
 (Cost., art. 108, secondo comma).
(GU n.14 del 3-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe  BORZELLINO,  dott.  Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  d.P.R.  26  ottobre
 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
 modificato  dal  d.P.R.  3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
 correttive  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636  concernente  la
 revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dall'art. 8,
 comma  primo,  del  R.D.  8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative alla
 costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per
 le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) ordinanza
 emessa il 10 ottobre 1990 dalla Commissione tributaria di 1› grado di
 Verbania nel ricorso proposto  da  Spaengler  Hans  ed  altro  contro
 l'Ufficio  del  Registro  di Verbania iscritta al n. 740 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che con ordinanza in data 10 ottobre 1990 la  Commissione
 tributaria  di primo grado di Verbania - adita su ricorso proposto da
 Spaengler Hans e  Hoch  Edeltraut  contro  l'avviso  di  ingiunzione,
 emesso dall'ufficio del Registro di Verbania, contenente un ordine di
 pagamento per imposte complementari, INVIM e di registro, relative ad
 un  atto  di  compravendita  -  ha sollevato questione incidentale di
 legittimita' costituzionale - in riferimento  all'art.  108,  secondo
 comma, Cost. - sia del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della
 disciplina  del  contenzioso  tributario),  modificato  dal  d.P.R. 3
 novembre 1981 n. 739, in quanto non prevede che  i  dipendenti  dello
 Stato,  componenti  di commissioni tributarie, possano assentarsi dal
 servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato
 dal  Presidente  del  collegio  giudicante  -  per l'espletamento del
 mandato, sia dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio  1937  n.  1516,
 norma  quest'ultima sulla quale le autorita' amministrative fondano i
 provvedimenti di autorizzazione ad  assentarsi  dal  servizio  per  i
 dipendenti dello Stato, componenti di commissioni tributarie;
      che   e'  intervenuta,  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per
 l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione;
    Considerato che la questione e' stata gia'  dichiarata  da  questa
 Corte  manifestamente  infondata  (ordinanze n. 581 del 1989 e n. 397
 del 1990);
      che il giudice per  la  terza  volta  remittente  non  prospetta
 argomenti nuovi idonei a condurre a diversa conclusione;
      che,  invero,  da  un  lato,  il  tema della "autorizzazione" ad
 assentarsi dall'ufficio  per  il  tempo  necessario  all'espletamento
 delle  funzioni  di componente di commissioni tributarie e' del tutto
 estraneo alle disposizioni (prescindendosi dal  problema  della  loro
 attuale vigenza) dettate con l'art. 8 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516,
 e,  dall'altro,  la  previa segnalazione da parte dell'impiegato alla
 propria Amministrazione della relativa assenza,  mentre  risponde  ad
 ovvie esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza, in nessuna
 misura  menoma  la  indipendenza  del  giudice  tributario, dovendosi
 l'Amministrazione  limitare  ad  una  mera  "presa  d'atto"  di  tale
 comunicazione  in  ragione della natura "dovuta" (citata ordinanza n.
 581 del 1989) del comportamento cui essa Amministrazione e' tenuta al
 fine di rendere possibile il libero ed  autonomo  espletamento  delle
 funzioni   giurisdizionali   da   parte   del   proprio   dipendente;
 espletamento regolato nel  tempo  e  nel  modo  del  suo  svolgimento
 esclusivamente dal Presidente del collegio, quanto alla convocazione,
 e  dal collegio, quanto all'eventuale rinvio della decisione ad altra
 camera di consiglio successiva al giorno dell'udienza (artt. 19 e  20
 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636);
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972  n.  636  (Revisione  della
 disciplina  del  contenzioso  tributario),  modificato  dal  d.P.R. 3
 novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e correttive  del  d.P.R.  26
 ottobre  1972,  n. 636, concernente la revisione della disciplina del
 contenzioso tributario) e dell'art. 8, primo  comma,  R.D.  8  luglio
 1937  n.  1516  (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento
 delle commissioni amministrative per le  imposte  dirette  e  per  le
 imposte indirette sugli affari), in riferimento all'art. 108, secondo
 comma,  della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di
 primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0418