N. 143 SENTENZA 18 marzo - 5 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Personale medico del S.S.N. - Posizione dei
 medici apicali - Indifferenziata unificazione a  sessantacinque  anni
 del  limite  dell'eta'  pensionabile  -    Ius superveniens: legge 19
 febbraio 1991, n. 50 -  Necessita'  di  riesame  della  questione  in
 ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice  a quo.
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 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma; d.-l. 27
 dicembre  1989,  n. 413, art. 1, comma quarto- quinquies, convertito
 in legge 28 febbraio 1990, n. 37)
 
 (Cost., artt. 3, 97, primo comma, 35,  primo  e  secondo  comma,  36,
 primo comma e 38, secondo comma).
(GU n.15 del 10-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
 Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.
 Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 53, primo comma,
 del  d.P.R.  20  dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale
 delle unita' sanitarie locali) e dell'art. 1, comma quarto-quinquies,
 del decreto-legge 27 dicembre 1989,
 n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico  dei
 dirigenti  dello  Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche'
 in materia di pubblico impiego),  convertito  in  legge  28  febbraio
 1990, n. 37, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  27  aprile  1990  dal  T.A.R.  per la
 Lombardia - Sezione staccata di  Brescia,  sul  ricorso  proposto  da
 Ciaramella  Gianni contro U.S.L. n. 53 di Crema ed altra, iscritta al
 n. 510 del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  34, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
      2) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal T.A.R. per la Lombardia
 - Sezione  staccata  di  Brescia,  sul  ricorso  proposto  da  Miglio
 Giannino  contro  C.R.C.  di  Milano ed altri, iscritta al n. 511 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      3) ordinanza emessa il 17 luglio 1990 dal T.A.R. per la Campania
 sul  ricorso  proposto  da  Iannella Pellegrino contro U.S.L. n. 5 di
 Benevento ed altra, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 47, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
      4) ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal T.A.R. per la Sicilia -
 Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Branca Salvatore
 contro U.S.L. n. 36 di Catania,  iscritta  al  n.  736  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti di costituzione di Iannella Pellegrino, di Branca
 Salvatore e della U.S.L.  n.  36  di  Catania  nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  febbraio  1991  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi  l'avv.  Antonio  Funari  per  Iannella  Pellegrino,  l'avv.
 Salvatore  Mauceri  per  Branca Salvatore, l'avv. Michele Ali' per la
 U.S.L. n. 36 di Catania e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente  per
 il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  T.A.R.  per  la Lombardia, nel procedimento promosso da
 Ciaramella Gianni per impugnare la  deliberazione  con  la  quale  la
 U.S.L. n. 53 di Crema ne aveva disposto il collocamento a riposo, con
 ordinanza in data 27 aprile 1990 (R.O. n. 510 del 1990), ha sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 53, primo comma,
 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui tale norma ha
 unificato a 65 anni il limite dell'eta'  pensionabile  per  tutto  il
 personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare
 la  posizione  dei  medici  apicali, in violazione degli artt. 3, 97,
 primo comma, 35, primo e  secondo  comma,  36,  primo  comma,  e  38,
 secondo comma della Costituzione.
    Ad   avviso   del   giudice  a  quo  la  norma  censurata  avrebbe
 irrazionalmente uniformato il regime del  collocamento  a  riposo  di
 categorie  diverse  quanto a carriera e a livelli di responsabilita';
 limiterebbe la tutela del lavoro ed il particolare valore  attribuito
 alla   formazione  e  all'elevazione  professionale  dei  lavoratori;
 impedirebbe ai primari di  porre  a  base  del  calcolo  del  proprio
 trattamento  di  quiescenza  uno stipendio che rappresenti il massimo
 sviluppo della relativa  progressione  economica  di  attivita',  ne'
 consentirebbe  loro  di  maturare  il  maggior  incremento  possibile
 dell'anzianita' utile, ai fini pensionistici, anche in  concorso  con
 eventuali riscatti.
    2.  -  La  medesima questione e' stata sollevata, con ordinanza di
 identico contenuto, dallo stesso T.A.R. Lombardia - Sezione  staccata
 di  Brescia  (R.O.  n.  511 del 1990), sul ricorso proposto da Miglio
 Giannino, primario del servizio psichiatrico  dell'U.S.L.  n.  41  di
 Brescia,  sempre  avverso  delibera  del  Comitato  di gestione della
 stessa U.S.L. che ne aveva  disposto  il  collocamento  a  riposo  al
 compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
    3.  -  In  entrambi  i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura
 Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del  Consiglio
 dei  ministri,  concludendo  per  la  inammissibilita' o infondatezza
 della questione.
    4. - La questione, in termini sostanzialmente identici,  e'  stata
 ulteriormente  sollevata  dal T.A.R. per la Campania con ordinanza in
 data 17 luglio 1990 (R.O. n. 708 del 1990), nel procedimento promosso
 da Iannella Pellegrino, primario analista di ruolo presso  la  U.S.L.
 n.  5  di Benevento, nei confronti della medesima U.S.L.; nonche' dal
 T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza in
 data 5 aprile 1990 (R.O. n. 736 del 1990), nel procedimento  promosso
 da  Branca Salvatore, dirigente sanitario della U.S.L. n. 36 di detta
 citta', addetto a mansioni di capo servizio dell'assistenza sanitaria
 di base, nei confronti della medesima U.S.L.
   Dette ordinanze, tuttavia, a differenza di quelle  sopra  riferite,
 estendono  la  proposta  censura  anche  all'art.  1,  comma quattro-
 quinquies,  del  decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.   413,   come
 convertito nella legge 28 febbraio 1990,
 n.  37,  nella  parte  in  cui  non prevede l'applicabilita' anche al
 personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni degli
 artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n.  477,
 e  10,  sesto  comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come
 convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 417 (sul mantenimento  in
 servizio  fino  al  settantesimo  anno  di  eta'  del personale della
 scuola), riconosciute, invece, applicabili ai  soli  dirigenti  dello
 Stato.
    La  prima  di  dette  ordinanze  limita,  poi,  l'indicazione  dei
 parametri costituzionali di riferimento ai soli artt.  3,  97,  primo
 comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; la seconda agli artt.
 3 e 38 della Costituzione.
    5. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte e' intervenuto
 il   Presidente   del   consiglio   dei   ministri   per  il  tramite
 dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono  costituite  le  parti
 private.  Nel  giudizio promosso con la ordinanza n. 736 del 1990 del
 T.A.R. per la Sicilia si e' altresi' costituita  l'U.S.L.  n.  36  di
 Catania.
    5.1.  -  L'autorita'  intervenuta  si  e'  limitata a rilevare che
 identica questione era gia' stata sottoposta  all'esame  della  Corte
 nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990.
    5.2. - La difesa delle parti private costituite ha concluso per la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme censurate,
 mentre quella della U.S.L. n. 36 di Catania sollecita la declaratoria
 di infondatezza della questione.
                        Considerato in diritto
    1.  -  I  giudizi, avendo ad oggetto una identica questione, vanno
 riuniti e decisi con unica sentenza.
    2. - I giudici a quibus hanno impugnato l'art.  53,  primo  comma,
 del  d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ha unificato
 a 65 anni il limite dell'eta' pensionabile  per  tutto  il  personale
 medico  del  servizio  sanitario  nazionale  senza  differenziare  la
 posizione dei medici apicali.
    Secondo i remittenti, tale norma violerebbe gli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza
 ed uguaglianza e di imparzialita' e  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione, nonche' gli
 artt.  35,  primo  e  secondo  comma, sulla tutela del lavoro e sulla
 valorizzazione  della  formazione  ed  elevazione  professionale  dei
 lavoratori,  36, primo comma, che garantisce al lavoratore il diritto
 ad una piena ed effettiva retribuzione, e 38,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  che gli riconosce il diritto a mezzi adeguati alle sue
 esigenze di vita nella vecchiaia.
    Inoltre, il T.A.R. per la Campania, con la ordinanza R.O.  n.  708
 del  1990,  e  il T.A.R. per la Sicilia, con la ordinanza R.O. n. 736
 del 1990, hanno sollevato, altresi', in riferimento agli artt. 3,  97
 e  38  della  Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge  27  dicembre
 1989,  n.  413,  convertito  in  legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella
 parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al  personale  medico
 delle  UU.SS.LL.  delle  disposizioni di cui agli artt. 15, secondo e
 terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10,  sesto  comma,
 del  decreto-legge  6  novembre  1989, n. 357, convertito in legge 27
 dicembre 1989, n. 417.
    3. - Rileva la Corte che,  successivamente  alla  pronunzia  delle
 ordinanze  di  rimessione,  risulta mutato il quadro normativo tenuto
 presente dai giudici a quibus. Infatti, nelle more  del  giudizio  e'
 stata  pubblicata  la legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul
 collocamento  a  riposo  del  personale   medico   dipendente),   che
 stabilisce  il  trattenimento  in servizio dei primari ospedalieri di
 ruolo fino al settantesimo anno di eta', al  fine  del  conseguimento
 del massimo della pensione.
    Per  effetto  dello  ius superveniens, va disposta la restituzione
 degli atti ai giudici a quibus per un riesame della  rilevanza  della
 questione sollevata alla luce del nuovo quadro normativo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali
 amministrativi  regionali  per  la  Lombardia,  sezione  staccata  di
 Brescia,  per  la  Campania  e  per  la  Sicilia, sezione staccata di
 Catania.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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