N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 1991
N. 222 Ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Cuomo Gaetano e la S.p.a. Lloyd Triestino di navigazione Lavoro (tutela del) - Personale navigante - Licenziamento disciplinare - Mancata previsione della previa contestazione dell'addebito in conseguenza della non consentita immediata applicabilita' del disposto di cui all'art. 7, primo, secondo e terzo comma, dello statuto dei lavoratori - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 96/1987 della Corte costituzionale. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 17-4-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. La S.p.a. Lloyd Triestino di navigazione, societa' di navigazione marittima, ha contestato con lettera 17 ottobre 1989 al proprio dipendente Cuomo Gaetano, marittimo con qualifica di cambusiere, una serie di addebiti disciplinari e, contestualmente, ne ha disposto la cancellazione dal turno particolare e la risoluzione del rapporto in tronco. Il Cuomo ha impugnato l'atto di risoluzione del rapporto, con ricorso depositato il 28 settembre 1990, lamentando, previa qualificazione dello stesso come licenziamento disciplinare, la lesione dei diritti di difesa di cui al secondo e terzo comma dello statuto, e cioe' la mancanza di preventiva contestazione dell'addebito e del termine a difesa, da considerarsi, dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 204/1982 e 427/1989, come principi dell'ordinamentodi rilievo costituzionale. La S.p.a. Lloys Triestino, ritualmente costitita, ha eccepito che i principi dello statuto sono applicabili ex art. 35, terzo comma, alle imprese di navigazione per il personale navigante non direttamente, ma solo attraverso la mediazione contrattual collettiva, e che questa assicura, nel caso di specie, il diritto di difesa in via successiva (art. 92, punti 9 e 10 del c.c.n.l.28 luglio 1988 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 t.s.l. delle societa' di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia). Concesso termine per memorie, discussa oralmente, il pretore solleva d'ufficio, con la presente ordinanza, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge n. 300/1970 nella parte in cui non dispone l'applicabilita' diretta al personale navigante dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per i seguenti motivi. Il provvedimento della S.p.a. Lloyd Triestino di cui si discute costituisce licenziamento disciplinare, sia per le motivazioni disciplinari del recesso, si a per il riferimento, contenuto nella lettera 17 ottobre 1989, alle norme contrattuali che prevedono la cancellazione dal turno particolare come sanzione disciplinare (art. 14, lett. c), del c.c.n.l. 28 luglio 1988 citato). E' pacifico che in materia disciplinare il principio del contraddittorio, il quale si articola nella conoscenza previa delle norme disciplinari, nella contestazione dell'addebito e nell'esercizio del diritto di difesa, costituiscono principi indefettibili dell'ordinamento che, come tali, si applicano anche al lavoro nautico, e di cui l'art. 7 dello statuto ed altre norme similari costituiscono applicazione specifica (Corte costituzionale, sentenze nn. 204/1982 e 427/1989; Cass. 23 settembre 1986, n. 5732 in Foro it. 1987, I, 2619; Cass. 16 dicembre 1987, n. 8399, ivi, 1988, I, 792). Il punctum decisionis della presente causa e' in primo luogo l'ampiezza di tale principio, e piu' in particolare se la possibilita' di difesa debba essere anteriore all'irrogazione della sanzione, o possa essere successiva, e quindi se la contestazione dell'addebito debba essere preventiva, o possa essere contestuale all'irrogazione della sanzione; in secondo luogo, quid juris ove il contratto collettivo non faccia applicazione del principio di diritto come individuato. Ora, l'ordinamento penale conosce modelli processuali monitori nei quali la difesa e' eventuale e successiva all'irrogazione della pena (artt. 459 e segg. del nuovo c.p.p.). Ma la materia disciplinare e' governata direttamente da principi suoi propri ispirati all'ordinamento penale e non mutuati tralaticiamente da esso. In essa e' consacrata, sia nel rapporto privato, sia in quello di pubblico impiego, la necessita' di distinguere i due momenti essenziali del procedimento disciplinare, la contestazione preventiva dell'addebito e la possibilita' di difesa prima che la sanzione venga irrogata (art. 7 dello statuto per il rapporto di lavoro privato, art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93 per il pubblico impiego in generale; art. 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382, per la disciplina militare - "Nessuna sanzione disciplinare di corpo puo' essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato" -, artt. 13 e 14 del d.P.R. 27 ottobre 1981, n. 737, sul personale di pubblica sicurezza - "Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato". Del resto la Corte costituzionale ha ritenuto (sentenze nn. 204/1982 e 427/1989) costituire elemento essenziale del principio del contraddittorio anche ed in particolare il secondo comma dell'art. 7, secondo cui "il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa", restando viceversa affidata alla specificita' del procedimento disciplinare la misura dell'intervallo temporale di cui al quinto comma. Si deve pertanto ritenere principio generale dell'ordinamento la necessita' del carattere preventivo della contestazione disciplinare. Ora, mentre i vari contratti collettivi dell'armamento privato (c.c.n.l. 28 luglio 1988 per navi da carico superiori a 3000 t.s.l., c.c.n.l. navi da crociera e passeggeri 26 marzo 1985) prevedono che "per le sanzioni piu' gravi del rimprovero scritto si dovra', prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito e dell'audizione a difesa del marittimo" (art. 13, punto 3), analoga disposizione non si ritrova nei contratti collettivi dell'armamento pubblico (c.c.n.l. impiegati ed operai 13 aprile 1985, c.c.n.l. 28 luglio 1988 citato applicabile al rapporto oggetto della presente controversia - art. 14). Analoga diversita' si ritrova nella giurisprudenza di legittimita', in cui Cass. n. 5732/1986 cit. afferma la necessita' del carattere preventivo della contestazione, e Cass. n. 8399/1987 cit. la nega. Ne' potrebbe ovviarsi con pronuncia di merito, che faccia diretta applicazione dei principi dell'ordinamento, al di la' della mediazione dell'art. 35, terzo comma, ostandovi proprio tale norma, che a tale mediazione obbliga. Siffatte "coraggiose ma discutibili" pronunce di merito sono in primo luogo istituzionalmente inidonee ad elidere il nodo normativo fonte di tale disparita', come l'analoga vicenda giurisprudenziale culminata nella sentenza della Corte costituzionale n. 96/1987, di accoglimento e non interpretativa di rigetto, docet; in secondo luogo suscettibili di accentuare quella disparita' di trattamento di cui ci si duole. In verita' la confusione applicativa, come gia' rilevato nella sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1987, n. 96, deriva dall'inadeguatezza dello strumento normativo adottato nell'art. 35, terzo comma, suscettibile di ulteriori censure, avanzate dalla dottrina, sotto il profilo della sua idoneita' ad assicurare diritti soggettivi essenziali. Le considerazioni circa il risultato non appagante di tale strumentazione normativa non costituiscono rilievi di mero fatto, ma attengono, come in quella pronuncia (Corte costituzionale n. 96/1987 cit. punti 10, 11 e 12) alla identita' delle norme disciplinanti, in quella fattispecie il licenziamento dei marittimi, in questa il loro procedimento disciplinare. Il rilievo poi, secondo cui "la sostanziale omogeneita' delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni ed a quelli nautici impone l'uniformita' delle discipline, nella mancanza di fondate ragioni per differenziarle" (Corte costituzionale sentenza n. 96/1987 cit. punto 9) come in quella fattispecie ha condotto alla diretta applicabilita' al personale marittimo della legge n. 604/1966 e dell'art. 18 dello statuto, cosi' in questa costituisce definitivo motivo per ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non consente l'immediata applicabilita' anche al personale navigante dipendente da imprese di navigazione del primo, secondo e terzo comma, art. 7, della legge medesima, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in raffronto agli altri lavoratori privati.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospede il giudizio ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perche' decida sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 terzo comma, della legge 20 magio 1970, n. 300, nella parte in cui non consente l'immediata applicabilita' al personale navigante dipendente da imprese di navigazione del primo, secondo e terzo comma, art. 7, della legge medesima; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Cam- era dei deputati. Firenze, addi' 28 gennaio 1991 Il pretore: DE MATTEIS 91C0428