N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1990
N. 224 Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sabatino Mario e la S.p.a. Baxter ed altro Lavoro (tutela del) - Lavoratrici madri - Diritto all'astensione dal lavoro per i tre mesi successivi al parto - Previsione di tale diritto (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1987) anche per il padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermita' - Mancata previsione del diritto per il lavoratore, affidatario del minore ai sensi della legge n. 184/1983, di astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, qualora la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato - Ingiustificata disparita' di trattamento del lavoratore padre rispetto alla lavoratrice madre - Incidenza sui principi della tutela della famiglia e del matrimonio, della protezione della maternita' ed infanzia, della parita' di diritti tra lavoratori e lavoratrici. (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7). (Cost., artt. 3, 29, 30, 31 e 37).(GU n.16 del 17-4-1991 )
IL PRETORE Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede; Premesso che con ricorso depositato il 26 ottobre 1990 Mario Sabatino, dipendente della S.p.a. Baxter presso lo stabilimento di Sesto Fiorentino, affidatario in via provvisoria ex art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, insieme alla moglie Honerbach Marina - come da provvedimento 14 settembre 1990 del tribunale per i minorenni di Firenze - del minore Sulejmanovic Valentino, ha convenuto in giudizio, davanti a questo pretore, in funzione di giudice del lavoro, la societa' datrice di lavoro e l'I.N.P.S. per sentire dichiarare il suo diritto all'astensione dal lavoro per i tre mesi di cui all'art. 7 della legge n. 903/1977 e 4, lett. c), della legge n. 1204/1971, con condanna dell'I.N.P.S. a corrispondergli le provvidenze economiche di legge, sollevando, in via di ipotesi, eccezione di illegittimita' costituzionale del predetto art. 7 della legge n. 903/1977, nella parte in cui non prevede il diritto del padre lavoratore, affidatario del minore, all'assenza dal lavoro prevista dal citato art. 7, per violazione degli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione; che, a fondamento della domanda, il ricorrente ha precisato essere il proprio nucleo familiare composto, oltre che da lui stesso, dalla moglie, impiegata a tempo parziale in uno studio professionale (odontoiatrico) in Montemurlo, con due dipendenti, nonche' dalle figlie Sabatino Cinzia, nata il 13 febbraio 1981 e Sabatino Tiziana, nata il 20 gennaio 1984; inoltre che i coniugi, di comune accordo, hanno ritenuto necessario ed opportuno, per il migliore inserimento del bambino loro affidato, affetto da ritardo psicomotorio per pregressa meningoencefalite contratta nei primi mesi dalla nascita, avvenuta il 22 luglio 1988, che fosse il padre e non la madre ad usufruire della astensione cosiddetta obbligatoria dal lavoro, provvedendo di conseguenza a presentare le prescritte domande e dichiarazioni ai datori di lavoro interessati; che la Baxter S.p.a. e' rimasta contumace e l'I.N.P.S., ritualmente costituito, ha eccepito l'infondatezza della domanda sul rilievo della mancanza di previsione legale in ordine alla fattispecie dedotta in giudizio, salva la rimessione alla Corte costituzionale; che in sede di udienza di discussione la difesa del ricorrente ha formulato domanda diretta ad ottenere in via d'urgenza la tutela di merito ( ex art. 701 del c.p.c.); O S S E R V A 1. - Con sentenza n. 1 del 19 gennaio 1987, richiamata dal ricorrente, la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 4, lett. c), e 10, della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermita'", (v. Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, 28 gennaio 1987, n. 5). 2. - Le motivazioni della Corte - che devono intendersi qui integralmente richiamate - possono valere, a parere del decidente, anche in riferimento al diverso caso, quale quello in esame, ove, in assenza di ragioni specifiche di tutela della madre, in connessione al parto, permangono le stesse esigenze di garanzia della posizione del minore, gia' ampiamente evidenziate nella sentenza sopra citata. Trattasi, ovviamente, di un diverso grado di tutela, essendo evidente come la presenza della madre, fisicamente e psichicamente idonea all'assistenza, differenzia la fattispecie in esame da quella considerata dalla Corte. In assenza tuttavia della filiazione naturale, e quindi di ogni aspetto connesso, come detto, alla tutela fisica della lavoratrice madre, la posizione del minore provvisoriamente affidato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 184/1983, va riconsiderata tenendo conto delle argomentazioni della sentenza n. 1/1987 nella sua diversa proiezione nell'ambito di un nucleo familiare integro, ma caratterizzato dall'impegno lavorativo di entrambi i genitori, dei quali deve essere rispettata la parita' di trattamento anche in relazione agli interessi e diritti connessi all'assistenza ed inserimento del minore nel quadro di una gestione armonica ed equilibrata del nucleo familiare. E sembra allora evidente che, in tale situazione, l'immodificabilita' temporanea degli obblighi lavorativi del marito affidatario, crei uno schema obbligato di vita, al quale devono adattarsi sia le esigenze del minore che quelle del marito affidatario: il che non puo' che determinare una diminuzione delle garanzie del minore rispetto all'apporto dell'affidatario, ed una totale violazione dei diritti ed interessi del marito ad una sua libera ed integrale partecipazione alla prima e piu' delicata fase d'inserimento del minore stesso. 3. - L'eccezione di illegittimita' costituzionale, sollevata dal ricorrente, pertanto, non appare manifestamente infondata, prospettandosi, secondo la vigente disciplina legale, la possibile violazione delle norme costituzionali richiamate in narrativa, e quella di cui al secondo comma dell'art. 29 della Costituzione sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sotto il duplice aspetto di un trattamento deteriore del minore e della disparita' di trattamento del marito rispetto alla moglie in rapporto ai diritti ed interessi che gli competono nell'ambito dell'affidamento provvisorio, e cio' a causa della mancata previsione della facolta' dei coniugi, previo accordo, di ottenere in via alternativa il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7 della legge n. 903/1977 e 4, lett. c), della legge n. 1204/1971 ed il relativo trattamento economico. 4. - La rilevanza in causa della questione si evince chiaramente dalla prospettazione della domanda, non risolvibile a livello interpretativo. 5. - Quanto al provvedimento d'urgenza richiesto in corso di causa, la deliberazione di non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimita' costituzionale non e' idonea ad integrarne il presupposto dell'apparenza del buon diritto.
P. Q. M. Respinge la domanda di tutela d'urgenza avanzata in corso di causa; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante in causa l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non consente al padre lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, insieme alla madre lavoratrice, l'astenzione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, qualora la moglie, in accordo con il marito, vi abbia rinunciato, per violazione degli artt. 3, 29, primo e secondo comma, 30, primo comma, 31 e 37, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 4 dicembre 1990 Il pretore: DRAGO 91C0430