N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1990
N. 226 Ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal pretore di Chieti nella procedura esecutiva promossa da Salvatore Lidia ed altri nei confronti di Febo Luigi ed altro Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Impignorabilita' - Sussistenza (affermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 231/1989) di un "regime generale" dell'impignorabilita' delle pensioni - Ingiustificata disparita' di trattamento fra percettori di retribuzioni (per le quali e' prevista la pignorabilita' - sentenza n. 878/1988) ed i percettori di pensioni - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1987, 878/1988 e 115/1990. (R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 17-4-1991 )
IL VICE PRETORE Letti gli atti, sentite le parti e sciogliendo la riserva; Vista la formale opposizione alla esecuzione proposta dall'esecutato nella udienza del 25 settembre 1990, O S S E R V A Il debitore Febo Luigi ed il terzo pignorato I.N.P.S. sede di Chieti hanno eccepito (non si comprende a quale titolo l'I.N.P.S., atteso che il terzo pignorato non e' legittimato a farsi portatore di eventuali interessi del debitore: per tutte, cassazione sezioni unite 3932/1987) la impignorabilita' (fino al quinto), per qualsiasi credito, delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. - nel caso di spe- cie di vecchiaia - ex art. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive integrazioni e modificazioni ed art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Va innanzitutto considerato che oggi la pensione, sia dei dipendenti pubblici che di quelli privati, e' generalmente considerata una forma di retribuzione differita direttamente legata, percio', alla natura ed agli aspetti del lavoro prestato. In tale ottica, e con particolare riferimento ai dettati costituzionali degli artt. 36 e 38, la Corte costituzionale ha costantemente sottolineato che anche il trattamento di quiescenza, alla pari della retribuzione percepita in servizio, deve essere proporzionato alla quantita' ed alla qualita' del lavoro prestato e deve in ogni caso assicurare al soggetto ed alla sua famiglia la possibilita' di una vita libera e dignitosa (tra le tante: Corte costituzionale 26/1980, 275/1976, 25/1972, 144 e 147/1971 ecc.). Cosi' la pensione non e' piu' concepita e determinata in funzione del soddisfacimento dei soli bisogni essenziali del cittadino (ai quali fa invece specifico riferimento quella sociale), ma in relazione ai medesimi (o, quanto meno, assai simili) parametri delle retribuzioni dei lavoratori. Infatti: 1) la sua liquidazione e' legislativamente collegata alla anzianita' maturata ed alla retribuzione del servizio attivo, essendo determinata con riferimento allo stipendio o salario spettante all'interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro; 2) anch'essa comprende l'indennita' integrativa speciale; 3) conserva nel futuro il collegamento ed il rapporto con la retribuzione precedente essendo soggetta a periodico ed automatico aggiornamento con le stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici (Istat) e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ora, in tema di stipendi, salari, retribuzioni e indennita', a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1987, 878/1988 e 115/1990, si e' giunti ad una assoluta e completa equiparazione del regime di sequestrabilita' e pignorabilita', fino alla concorrenza di un quinto, di tutte le somme percepite dai dipendenti pubblici e privati, per ogni credito vantato nei loro confronti, ex art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ed art. 545 c.p.c., ed alla luce di tutto cio' appare incongrua ed ingiustificata la particolare tutela riservata ai pensionati che non sembra rispondere a particolari esigenze di giustizia. Poiche' tutti i cittadini sono uguali socialmente e giuridicamente nei diritti, non possono non esserlo ugualmente nei doveri e nelle responsabilita' anche patrimoniali, maggiormente in relazione al fondamentale principio sancito dall'art. 2 della Costituzione che richiede a tutti "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale". E da questi doveri non e' certo escluso quello di pagare i debiti dovendo ognuno rispondere, a norma dell'art. 2740 del codice civile, delle obbligazioni assunte con tutti i beni, presenti e futuri, con esclusione dei soli beni che il legislatore ritiene "per tutti" indispensabili a consentire una vita libera e dignitosa al debitore ed alla sua famiglia (art. 36 della Costituzione). Cosi' il pignoramento o il sequestro di una frazione limitata fino ad un quinto della pensione, come previsto e consentito per gli stipendi, i salari, le retribuzioni e le indennita' spettanti indistintamente a tutti i lavoratori, cui e' direttamente collegata, non appare certamente idoneo ad inibire una esistenza libera e dignitosa del beneficiario. D'altronde appare ictu oculi evidente l'incongruita' dell'attuale differente disciplina che nel caso della retribuzione del lavoratore ne consente il pignoramento fino ad un quinto per ogni suo debito, e nel caso della pensione, a volte persino maggiore della precedente retribuzione ed in ogni caso ad essa proporzionata, non lo consente. In tal modo si arriva al paradosso che lo stesso soggetto fin quando lavora risponde di ogni suo debito con il quinto del proprio stipendio, e dal momento in cui va in pensione, quasi per il tocco di una bacchetta magica, si trova a non risponderne piu' e ad essere improvvisamente e legalmente al riparo da ogni possibile esecuzione. Per tale evidente disparita' di trattamento non si ravvisano plausibili giustificazioni o spiegazioni ne' giuridiche ne', tantomeno, sociali in relazione al principio di eguaglianza e di non discriminazione sancito dall'art. 3 della Costituzione che non consente una disparita' di trattamento in situazioni uguali o analoghe senza una valida e sufficiente ragione. Considerato dunque che tale principio "non puo' essere disatteso se non in presenza di specifici e ben individuabili motivi di pubblico interesse, cui la norma derogatrice sia funzionalmente correlata" (Corte costituzionale n. 878/1988) non si vede come tale trattamento di favore possa ritenersi "ragionevolmente e direttamente correlata a fini di pubblico interesse" (ibidem) e quindi legittimare un regime di privilegio per i pensionati. Tale disparita', d'altronde, e' stata gia' rilevata, sia pure in riferimento ad un aspetto diverso, dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 1041 del 1988 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio l'art. 128 r.d.-l. 1827/1935 nella parte in cui non consentiva, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. n. 180/1950, la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. Ne' si comprende infine, in relazione ai principi costituzionali sopra richiamati, perche' mai la stessa pensione possa essere pignorabile e sequestrabile, ex art. 2, nn. 1, 2 e 3 del citato d.P.R. n. 180/1950, per crediti alimentari (addirittura fino ad un terzo), per crediti vantati dallo Stato e da altri enti e per tributi (fino ad un quinto) e non gia' per ogni altro credito. E' evidente la rilevanza del problema per la risoluzione della procedura esecutiva e del relativo giudizio di opposizione insorto che non possono essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale (conseguendo ad essa l'assegnazione o meno del quinto della pensione al creditore e l'esito dell'opposizione) e non si ritiene possibile superarla altrimenti. Per quanto sopra esposto la questione appare manifestamente infondata e va dunque rimessa alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita', in riferimento al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, dell'art. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
P. Q. M. Il vice pretore di Chieti, giudice dell'esecuzione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) nella parte in cui non prevedono, analogamente all'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ed all'art. 545 del c.p.c., la pignorabilita' fino ad un quinto, per ogni credito, delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. diverse da quella sociale; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende i giudizi; Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Chieti, addi' 18 dicembre 1990 Il vice pretore: PALAZZONE 91C0432