N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1990
N. 229 Ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Franci Alfredo (Franci Vera) contro la direzione provinciale del tesoro di Grosseto Pensioni - Diritto a pensione di riversibilita' del vedovo di pensionata sottoposto all'onere di presentazione dell'istanza entro il biennio dalla morte della de cuius - Mancata previsione della liquidazione d'ufficio della pensione, senza alcun onere di domanda, come previsto per la vedova di pensionato - Mancata previsione della cessazione degli effetti prescrizionali che la normativa preesistente (applicabile al caso di specie) faceva discendere, ai fini della decorrenza del trattamento, dalla mancata presentazione della domanda entro determinati termini dalla morte della de cuius e, in caso di decesso anteriore al 1 gennaio 1958, entro il 31 gennaio 1958 - Ostacolo ed impedimento per il vedovo della pensionata deceduta anteriormente al 1 gennaio 1958, di beneficiare della pensione dal giorno successivo alla morte della de cuius - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 6/1980 e 214/1984. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 160, 256 e 257; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 11). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 17-4-1991 )
LA CORTE DEI CONTI Uditi nella pubblica udienza del 28 settembre 1990 il consigliere relatore dott. Claudio De Rose e il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Luciano Coccoli. Visto il ricorso n. 126262 prodotto dal sig. Franci Alfredo e, dopo il suo decesso in data 30 ottobre 1989, riassunto dalla figlia Franci Vera, residente in Firenze, via Borgo S. Lorenzo n. 9; Visti gli atti e i documenti tutti della causa; Ritenuto che il ricorrente, cui e' subentrato l'avente causa sig.ra Franci Vera, era vedovo della pensionata ex insegnante elementare sig.ra Moretti Emma, deceduta il 4 giugno 1956, e che il suo ricorso mira ad ottenere la liquidazione della pensione di riversibilita' non con la decorrenza del 18 dicembre 1977, attribuitagli dalla direzione provinciale del tesoro di Grosseto e corrispondente alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita' tra uomini e donne in materia di lavoro, bensi' dal giorno successivo al decesso della de cuius, avvenuto il 4 giugno 1956; che tale piu' favorevole decorrenza la parte ricorrente richiede evidentemente riferendosi a quanto previsto dall'art. 191, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle leggi in materia di pensioni statali); che, peraltro, di detta norma possono incondizionatamente beneficiare solo i soggetti svincolati dall'onere della domanda e tale non e', allo stato dell'ordinamento, il vedovo della pensionata poiche' egli soggiace alle norme sulla liquidazione a domanda di cui al terzo comma dell'art. 160 del t.u. citato con effetti ex tunc solo in caso di presentazione dell'istanza entro il biennio dalla morte della dante causa; che da tale onere e' stata sollevata, invece, la vedova del pensionato per effetto del primo comma dello stesso art. 160, il che si concreta in una palese disparita' di trattamento in quanto il vedovo, a differenza della vedova, e' tuttora esposto al rischio di perdite rilevanti automaticamente conseguenti al fatto che egli presenti la domanda oltre il biennio dal decesso del coniuge, con cio' incorrendo nella decorrenza della pensione dal primo giorno dal mese successivo a quello dell'istanza, in virtu' della norma contenuta nell'art. 191, terzo comma, del t.u. citato, i cui effetti nel caso del Franci (la sua domanda pensionistica e' in data 25 luglio 1980) sono stati mitigati, solo parzialmente, dall'ammissione al godimento del beneficio dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 903/1977 sulla parita' uomo-donna; che, alla luce di tale legge e delle sentenze della Corte costituzionale n. 6 del 25-30 gennaio 1980 e n. 214 del 12 luglio 1984 (in virtu' delle quali le posizioni pensionistiche del vedovo e della vedova del pensionato sono state sostanzialmente equiparate), la rilevata disparita' di trattamento si rivela del tutto ingiustificata; che, di conseguenza, si profila come non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del richiamato comma primo dell'art. 160 del t.u. n. 1092/1973 per la parte in cui non assimila il vedovo della pensionata alla vedova del pensionato agli effetti della liquidazione della pensione di riversibilita' e in particolare non prevede anche per il vedovo la liquidazione del trattamento d'ufficio, cioe' senza alcun onere di domanda, a decorrere dal 1 giugno 1974, data di entrata in vigore del testo unico del 1973; che palese e' la rilevanza della questione prospettata ai fini della decisione del merito della causa, perche' dal suo accoglimento deriverebbe per la parte ricorrente una decorrenza del trattamento di riversibilita' certamente piu' favorevole di quella del 18 dicembre 1977, attribuita dall'Amministrazione al sig. Franci; che, tuttavia, per effetto della questione come sopra proposta la decorrenza stessa non potrebbe che essere fissata, come si e' detto, al 1 giugno 1974, per cui l'istanza giudiziale della parte ricorrente rimarrebbe pur sempre insoddisfatta per il periodo che va dal decesso della de cuius (4 giugno 1956) alla suddetta data del 1 giugno 1974; che con riferimento a tale periodo, anteriore alla entrata in vigore del testo unico del 1973, la situazione giuridica della parte ricorrente va considerata alla luce delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 256 e 257 dello stesso testo unico, trattandosi di situazione non definita e non coperta da provvedimento emanato in base alla disciplina preesistente; che, peraltro, nei riguardi della situazione medesima non e' possibile ammettere, allo stato, la retroattivita' di effetti consentita dall'art. 256 citato, a causa della mancata presentazione, da parte del Franci, della domanda pensionistica entro il 31 dicembre 1958, ai sensi dell'art. 20 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (alla quale espressamente si richiama l'art. 256 a fini di disciplina intertemporale); che indubbiamente alle stesse conseguenze negative sarebbe andata incontro anche la vedova di un pensionato che non avesse presentato la domanda nei termini allora anche a lei incombenti in base alla citata legge n. 46/1958, ma tale uniformita' di trattamento e' solo apparentemente equa e fondata in quanto non tiene conto del fatto che il vedovo, a differenza della vedova, poteva trovarsi nella condizione (verificatasi appunto nel caso del Franci) di non essere in grado di presentare la domanda qualora non in possesso dei requisiti - inabilita' a proficuo lavoro ed essere stato a carico della de cuius - allora a lui richiesti (e poi rimossi dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 6/1980) mentre lo stesso impedimento non poteva verificarsi per la vedova, poiche' quest'ultima non era tenuta al possesso di alcun requisito, e dunque aveva ab initio la piena disponibilita' della facolta' di domanda con incondizionata possibilita' di evitare le conseguenze negative di una presentazione tardiva dell'istanza; che pertanto, in relazione a detta uniformita' di trattamento negli effetti prescrizionali da mancata o tardiva domanda, di situazioni soggettive per il resto disciplinate in modo del tutto difforme e sperequato soprattutto quanto ai presupposti sostanziali per la presentazione della domanda stessa, si profila violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte delle suindicate disposizioni transitorie di cui agli artt. 256 e 257 del t.u. n. 1092/1973, per non aver previsto - l'una nel disciplinare la possibilita' di definizione retroattiva delle situazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore del t.u. stesso, l'altra nel disciplinare le modalita' di tale definizione - la cessazione della unitarieta' degli effetti prescrizionali comminati dall'ordinamento ai fini della decorrenza della pensione di riversibilita', esonerandone il vedovo di una pensionata deceduta anteriormente al 1 giugno 1974, che, in quanto non inabile e non a carico della de cuius alla data di morte di quest'ultima, si fosse trovato nella giuridica impossibilita', in base alla disciplina previgente, di presentare la domanda di riversibilita' entro i termini piu' favorevoli (nella specie entro il 31 dicembre 1958); che la questione, oltre che non manifestamente infondata si appalesa, per i motivi esposti rilevante agli effetti della pronuncia da rendere sulla richiesta di piu' favorevole decorrenza della pensione di riversibilita', formulata dalla parte ricorrente; che, tuttavia, per effetto dell'accoglimento della questione teste' formulata la parte ricorrente potrebbe ottenere la decorrenza non gia' come richiede, dalla data di morte della de cuius (4 giugno 1956) bensi' solo dal 1 gennaio 1958, posto che tale data e' quella indicata dall'art. 256 come limite massimo della definizione retroattiva di situazioni pendenti relative a diritti che, come quello del vedovo della pensionata, siano stati introdotti per la prima volta dalla legge n. 46/1958; che anche in ordine a tale ulteriore limitazione della piena retroattivita' del diritto del vedovo si profila disparita' di trattamento rispetto alla vedova del pensionato, dal momento che a quest'ultima erano gia' assicurati, sin dalla normativa anteriore alla legge n. 46/1958 tanto il diritto alla pensione di riversibilita' quanto il suo decorrere dal giorno successivo della morte del coniuge qualora richiesta entro il biennio dalla morte stessa (art. 179 del t.u. delle pensioni 21 febbraio 1985, n. 70, e art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20); che cio' appare in contrasto con la sostanziale parita' che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle citate sentenze n. 6/1980 e n. 214/1984, va assicurata alle due posizioni pensionistiche, ed appare altresi' di ostacolo all'applicazione integrale dell'affermazione totalmente retroattiva del diritto del vedovo alla pensione di riversibilita', sancita dalla prima delle due richiamate sentenze; che peraltro e' non manifestamente infondata e palesamente rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, delle norme dove la rilevata disparita' di trattamento tuttora si annida, vale a dire del citato art. 256 del t.u. n. 1092/1973 e dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; il primo nella parte in cui ostacola il secondo nella parte in cui non garantisce la possibilita', per il vedovo di pensionata deceduta anteriormente al 1 gennaio 1958, di beneficiare della pensione non gia' da questa ultima data bensi' dal giorno successivo alla morte della de cuius, alla pari di quanto previsto per una vedova di pensionato; che, in conclusione, le questioni come sopra proposte (e che, per taluni versi, sono analoghe a quelle proposte nel caso del vedovo di una dipendente deceduta in servizio, discusso alla stessa pubblica udienza del 28 settembre 1990) vanno rimesse alla Corte costituzionale perche' le risolva, con sospensione del giudizio di merito fino alla pronunzia della Corte stessa;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che il giudizio sia sospeso e gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione delle seguenti questioni di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione: dell'art. 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali civili e militari dello Stato) nella parte in cui non assimila il vedovo della pensionata alla vedova del pensionato agli effetti della liquidazione della pensione di riversibilita' e non prevede anche per il vedovo della pensionata la liquidazione d'ufficio del trattamento, senza alcun onere di domanda; degli artt. 256 e 257 dello stesso d.P.R. n. 1092/1973 per il fatto di non aver previsto - nel caso del vedovo di pensionata deceduta prima del 1 giugno 1974 che, in quanto non inabile e non a carico della de cuius era impossibilitato a presentare la domanda pensionistica - la cessazione degli effetti prescrizionali che la normativa preesistente faceva discendere ai fini della decorrenza del trattamento dalla mancata presentazione della domanda stessa entro determinati termini dalla morte della de cuius e, qualora deceduta prima del 1 gennaio 1958, entro il 31 gennaio 1958; dello stesso art. 256 e dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il primo nella parte in cui ostacola, il secondo nella parte in cui non garantisce la possibilita', per il vedovo della pensionata deceduta anteriormente al 1 gennaio 1958, di beneficiare della pensione dal giorno successivo alla morte della de cuius; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale di questa corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' pronunciato in Roma, nella camera del consiglio del 9 ottobre 1990. Il presidente: GUGLIELMI 91C0435