N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1991

                                N. 231
 Ordinanza emessa il 20  febbraio  1991  dal  pretore  di  Biella  nel
 procedimento civile vertente tra Varacalli Florinda e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di
    riversibilita'  -  Esclusione  del  diritto a pensione del coniuge
    superstite nell'ipotesi di matrimonio contratto dal pensionato  in
    eta' superiore a settantadue anni in caso di durata del matrimonio
    stesso  inferiore  a  due  anni  - Riferimento alla sentenza della
    Corte costituzionale n. 123/1990 (di illegittimita' costituzionale
    di disposizione di  legge  diversa  ma  di  analogo  contenuto)  -
    Ingiustificata  disparita' di trattamento di situazioni omogenee -
    Incidenza sui principi del favor matrimonii e della  tutela  della
    famiglia.
 (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24, n. 2).
 (Cost., artt. 3, 29 e 31).
(GU n.16 del 17-4-1991 )
                              IL PRETORE
    A  questo  punto il pretore, a scioglimento della riserva rilevato
 che   dalla   ricorrente   e'   stata    sollevata    questione    di
 costituzionalita'  dell'art.  24  della legge 30 aprile 1969, n. 153,
 che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, cosi'
 come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965,  n.  903,  e
 cio'  limitatamente  al  punto  2) la' ove non e' previsto il diritto
 alla pensione  di  reversibilita'  in  capo  al  coniuge  superstite,
 qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e cio' in relazione
 alla    recente   sentenza   della   Consulta   che   ha   dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1092, la' ove  analogamente  si  prevedeva  tale
 circostanza  come  ostativa  al  sorgere del diritto alla pensione di
 reversibilita';
    Rilevato che la questione appare rilevante per la decisione;
    Rilevato come la  stessa  sede  sia  manifestamente  infondata  in
 relazione  agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione e cio' perche' si
 viola il principio di  uguaglianza  tra  cittadini  che  siano  stati
 sposati  per piu' di due anni e quelli che lo siano stati per meno di
 anni due,  si  violano  i  principi  costituzionali  di  favore  alla
 famiglia,  fondata  sul  matrimonio,  e  di  supporto  economico alla
 stessa.
    Tutto cio' premesso;
    Visti gli artt. 295 del c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953,  n.
 87;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  per  il  giudizio   di   legittimita'   cosituzionale
 dell'art. 24, n. 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, limitatamente
 alle parole "e che il matrimonio sia durato meno di due anni";
    Ordina che detta ordinanza letta in udienza davanti alle parti sia
 notificata  a  cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Biella, addi' 20 febbraio 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 91C0437