N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1991
N. 231 Ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Varacalli Florinda e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di riversibilita' - Esclusione del diritto a pensione del coniuge superstite nell'ipotesi di matrimonio contratto dal pensionato in eta' superiore a settantadue anni in caso di durata del matrimonio stesso inferiore a due anni - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 123/1990 (di illegittimita' costituzionale di disposizione di legge diversa ma di analogo contenuto) - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi del favor matrimonii e della tutela della famiglia. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24, n. 2). (Cost., artt. 3, 29 e 31).(GU n.16 del 17-4-1991 )
IL PRETORE A questo punto il pretore, a scioglimento della riserva rilevato che dalla ricorrente e' stata sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, cosi' come modificato dall'art. 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e cio' limitatamente al punto 2) la' ove non e' previsto il diritto alla pensione di reversibilita' in capo al coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e cio' in relazione alla recente sentenza della Consulta che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la' ove analogamente si prevedeva tale circostanza come ostativa al sorgere del diritto alla pensione di reversibilita'; Rilevato che la questione appare rilevante per la decisione; Rilevato come la stessa sede sia manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione e cio' perche' si viola il principio di uguaglianza tra cittadini che siano stati sposati per piu' di due anni e quelli che lo siano stati per meno di anni due, si violano i principi costituzionali di favore alla famiglia, fondata sul matrimonio, e di supporto economico alla stessa.
Tutto cio' premesso; Visti gli artt. 295 del c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' cosituzionale dell'art. 24, n. 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, limitatamente alle parole "e che il matrimonio sia durato meno di due anni"; Ordina che detta ordinanza letta in udienza davanti alle parti sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Biella, addi' 20 febbraio 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C0437