N. 238 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1991

                                N. 238
 Ordinanza emessa  l'11  gennaio  1991  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio,  sezione  distaccata  di  Latina  sul  ricorso
 proposto da Tesei Mario contro il Ministero dei trasporti
 Impiego pubblico - Dipendenti statali - Estensione dei benefici
    economici  e  normativi  previsti  dal  d.P.R.  n.   319/1972   ai
    dipendenti  del  Ministero delle finanze appartenenti al personale
    di  concetto  delle  soppresse  carriere  ordinarie  (tecniche  ed
    amministrative)  che  abbiano  sostenuto  concorsi di accesso alla
    carriera con almeno tre prove scritte sulle materie  professionali
    e  di  istituto  ed  abbiano  altresi'  svolto mansioni analoghe a
    quelle  degli  impiegati  delle  carriere   speciali   -   Mancata
    previsione  della  applicabilita'  di detti benefici, altresi', ai
    dipendenti del Ministero dei trasporti che si trovino nella stessa
    situazione giuridica - Ingiustificata disparita' di trattamento di
    situazioni omogenee - Incidenza sui principi  di  proporzionalita'
    ed  adeguatezza della retribuzione nonche' di imparzialita' e buon
    andamento della p.a.
 (D.-L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 14-bis, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;  legge  24
    maggio 1989, n. 193, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
(GU n.16 del 17-4-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 270/1990
 proposto dal sig.  Mario  Tesei,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Giuseppe  Abbamonte  e  dal  proc. Filippo Vinciguerra, con domicilio
 presso quest'ultimo in Latina, via Vincenzo Monti  n.  13  contro  il
 Ministero  del  trasporti,  in  persona del Ministro, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio  in  Roma,
 via  dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento della nota n. 67300 del
 22 febbraio 1990;
    Visti il ricorso ed i relativi allegati;
    Vista la costituzione in giudizio del Ministero dei trasporti;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Relatore il consigliere dott. Elia Orciuolo, alla pubblica udienza
 dell'11 gennaio 1991;
    Udito, per la parte ricorrente, l'avv. Vinciguerra;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                               IN FATTO
    Con ricorso notificato il 9 marzo 1990, depositato il 28 detti, il
 sig.  Mario  Tesei,  dipendente  del  Ministero  dei trasporti con la
 qualifica di ispettore aggiuto principale, ha impugnato  la  nota  in
 epigrafe  con  la  quale  lo  stesso  Ministero, tramite il direttore
 dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei  trasporti
 in  concessione  di  Latina,  gli ha comunicato, in esito a specifica
 domanda, di non poter disporre il di  lui  passaggio  nella  carriera
 direttiva in estensione dei benefici concessi al personale di conceto
 del  Ministero  della finanze con il d.P.R. 1› giugno 1972, n. 319, e
 con la legge 24 maggio 1989, n. 193; cio' nella considerazione  della
 inesistenza  di  norma  di legge che consenta la applicazione di tali
 benefici al restante personale statale.
    Il ricorrente ha dedotto la illegittimita' dell'atto impugnato  ed
 ha  concluso  per  il  suo  annullamento  e per il riconoscimento del
 diritto all'inquadramento nella carriera direttiva e  ad  ogni  altro
 beneficio  previsto dal d.P.R. 1› giugno 1972, n. 319, dalla legge 17
 febbraio 1985, n. 17, e dalla legge 24 maggio 1989, n. 193.
    In  subordine,  ha  chiesto  rimettersi  gli   atti   alla   Corte
 costituzionale  per  illegittimita'  costituzionale delle norme sopra
 citate.
    Con le conseguenze di legge.
    Il Ministero dei trasporti si e' costituito ed ha  contrastato  il
 ricorso deducendone la infondatezza e concludendo per il rigetto.
    All'udienza  dell'11 gennaio 1991 il ricorso e' stato ritenuto per
 la decisione.
                              IN DIRITTO
    1. - Ai sensi della normativa  ordinaria  vigente  il  ricorso  si
 presenta infondato.
    Sostiene  il  ricorrente  che  egli,  dipendente del Ministero dei
 trasporti in servizio presso l'ufficio provinciale m.c.t.c. di Latina
 con la qualifica di ispettore aggiunto principale,  ha  diritto  alla
 applicazione dei benefici previsti dal d.P.R. 1› giugno 1972, n. 319,
 in base al cui art. 4 "gli impiegati in servizio alla data di entrata
 in  vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 2
 (ruoli del personale di concetto delle  soppresse  carriere  speciali
 delle amministrazioni dello Stato; n.d.e.) ed assunti nei tronconi di
 concetto  delle  ex  carriere  speciali  ai  sensi delle disposizioni
 vigenti anteriormente alla data del 1› luglio 1970.. .. .. conseguono
 l'inquadramento  e   la   nomina   nella   qualifica   iniziale   dei
 corrispondenti ruoli delle carriere direttive ex speciali".
    Tali  benefici  gli spetterebbero in quanto, pur non essendo stato
 egli assunto nel cennato troncone di concetto - infatti il concorso a
 cui egli partecipo' (cfr. bando esibito dallo stesso  ricorrente)  si
 riferiva  genericamente  alla  carriera  di concetto dell'Ispettorato
 generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione -
 tuttavia il comma 14- bis dell'art. 14 del d.-l. 19 dicembre 1984, n.
 853, convertito con modificazioni con la legge 17 febbraio  1985,  n.
 17,  ha  previsto  che  i  benefici  normativi ed economici di cui al
 d.P.R. 1› giugno 1972, n. 319, siano estesi al "personale di concetto
 delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed  amministrative)  che
 abbia  sostenuto  concorsi  di  accesso  alla carriera con almeno tre
 prove scritte sulle materie professionali  e  di  istituto  ed  abbia
 svolto  mansioni  analoghe  a  quelle  degli impiegati delle carriere
 speciali"; andrebbe altresi' considerato, al  fine  dell'accoglimento
 della  censura,  che con il secondo comma del'art. 1 della successiva
 legge 24 maggio 1989, n. 193, e'  stato  precisato  che  le  mansioni
 richieste  per  l'applicazione  dei benefici di cui al suddetto comma
 14- bis sono quelle previste dall'art. 172 del t.u. 10 gennaio  1957,
 n. 3 "e cioe' quelle di concetto, tecniche ed amministrative".
    La spettanza degli invocati benefici avrebbe a fondamento di fatto
 le  tre  prove  scritte  svolte  dal  ricorrente  per  l'accesso alla
 carriera di cui egli attualmente fa  parte  e  lo  svolgimento  delle
 mansioni  ex art. 172 cit. nell'ambito delle competenze del Ministero
 dei trasporti.
    Va in contrario osservato che il predeto comma 14- bis attiene  al
 personale  dell'amministrazione  finanziaria, nel quale evidentemente
 non rientra il ricorrente, che e' invece dipendente del Ministero dei
 trasporti; infatti il d.-l. n. 853/1984, che, come integrato  con  la
 legge  di  conversione n. 17/1985 cit., contiene il cennato comma 14-
 bis,  concerne  "'disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
 aggiunto   e   di   imposte   sul  reddito  e  disposizioni  relative
 all'amministrazione finanziaria'; inoltre il  quattordicesimo  comma,
 cui  e' connesso il predetto comma 14- bis, si riferisce testualmente
 ai  "concorsi  di  accesso  alle  ex  carriere  di  concetto   (sesta
 qualifica)  dell'amministrazione  centrale e periferica del Ministero
 delle finanze".
    Con  la  conseguenza  che  il  ricorrente  non  puo'  invocare  la
 applicazione di detto comma 14- bis e del cennato art. 1 della  legge
 n. 193/1989.
    1.1  a.  -  A  sostegno  della  propria tesi il ricorrente cita il
 parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n.  683  del  6  maggio
 1986,  nel  quale,  con  riferimento a un quesito posto dal Ministero
 delle finanze, e' precisato che il cennato comma 14- bis  si  applica
 anche  a  quei  dipendenti che non siano stati a suo tempo assunti in
 una carriera di concetto del predetto Ministero.
    Andrebe dedotto che il  cennato  comma  14-  bis  dovrebbe  essere
 applicato  anche a lui ricorrente, dovendosi riconoscere a tale comma
 una valenza utile per i dipendenti di qualunque ministero.
    Va pero' tenuto presente che il citato  parere  del  Consiglio  di
 Stato  si  riferisce  alla  ipotesi del personale che, pur assunto in
 carriera diversa da quella di concetto del Ministero  delle  finanze,
 sia  tuttavia  di poi in questa transitato (cfr., su cio', il cennato
 parere, laddove  e'  testualmente  affermato  che  "rientrano  tra  i
 destinatari  del beneficio ex art. 4, comma 14-bis, gli impiegati che
 sono transitati da altre carriere di concetto in quella attuale").
    Consegue la irrilevanza del parere citato.
    1.1 b. - Analogamente va detto in merito alla deliberazione  della
 Corte dei conti, sezione controllo Stato, n. 2101 del 16 maggio 1989,
 citata  dal  ricorrente nella memoria depositata il 29 dicembre 1990;
 deliberazione  con  la  quale  si  e'  riconosciuto  che  i  benefici
 contemplati  nell'art.  41  della legge 3 giugno 1970, n. 380, per il
 personale non docente delle Universita' degli studi si  applicano  al
 dipendente  dell'Universita'  pur  se, alla data di entrata in vigore
 della legge, lo stesso non prestasse servizio  presso  l'Universita',
 sempre pero' che fosse dipendente statale.
    1.1  c. - Il ricorrente deduce altresi' che a favore della tesi da
 lui sostenuta militerebbero gli artt. 1 e 2  del  d.P.R.  n.  68/1986
 cit.,   che  hanno  previsto  un  unico  comparto  per  il  personale
 dipendente dai ministeri, e gli artt. 15 e 16 della legge  20  maggio
 1970,  n.  300  (c.d.  statuto  dei  lavoratori)  sul divieto di atti
 discriminatori nei confronti dei lavoratori.
    Va  peraltro  osservato  che  la  unicita'  del  comparto  per  il
 personale  dipendente  dai  ministeri non comporta automaticamente la
 applicabilita' a tutto il  personale  di  una  norma  inequivocamente
 dettata,  come  si  e'  visto essere avvenuto nel caso, per una parte
 soltanto di esso.
    Quanto poi agli artt.  15  e  16  dello  statuto  dei  lavoratori,
 applicabili  al  rapporto  di pubblico impiego in virtu' del richiamo
 operato dall'art. 23 della predetta legge n. 93/1983, si osserva  che
 tali  norme attengono al divieto di compiere atti discriminatori, che
 potrebbero consistere  anche  in  trattamenti  economici  di  maggior
 favore,  con  riferimento  alla  adesione  o  alla  non  adesione del
 lavoratore a una associazione  sindacale  o  con  riferimento  a  una
 attivita' siffatta.
    Il che, all'evidenza, non e' in fattispecie.
    Non  vale  inoltre  il  richiamato,  effettuato dal ricorrente, ai
 principi sull'inquadramento contenuti nella legge 11 luglio 1980,  n.
 312,  dato  che  nel  caso in esame non si tratta di inquadramento ex
 lege n. 312 cit., bensi' viene in questione la applicabilita' di  una
 norma  dettata per un ministero diverso da quello al quale appartiene
 il ricorrente stesso.
    2. - Il ricorso pertanto dovrebbe essere respinto.
    Va  pero'  considerato  che  non  si presenta infondata in maniera
 manifesta la questione di legittimita' costituzionale - sollevata dal
 ricorrente con il secondo, ed  ultimo,  motivo  -  che  attiene,  per
 quanto visto supra, a quelle delle suddette norme che a tal proposito
 vengono  in evidenza, e cioe' all'art. 4, comma 14- bis, del d.-l. 19
 dicembre 1984, n. 853, come convertito con la legge 17 febbraio 1985,
 n. 17, e all'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n 193, nella parte in
 cui  le  stesse,  nell'attribuire  taluni  benefici  di  carriera  al
 personale  dipendente  dal  Ministero  delle  finanze,  non  vi hanno
 ricompreso anche il  personale,  nel  quale  rientra  il  ricorrente,
 dipendente dal Ministero dei trasporti.
    E'  ben vero che ogni ministero, in quanto attributario della cura
 di specifici pubblici interessi,  per  cio'  solo  potrebbe  apparire
 differenziarsi  dagli altri, ond'e' che di un trattamento particolare
 riservato al relativo personale potrebbe sembrare non predicabile  la
 illegittimita'  per  violazione  dell'art.  3 della Costituzione, che
 impone, mediante la declaratoria del  principio  di  uguaglianza,  di
 riservare lo stesso trattamento a situazioni uguali.
    Va  tuttavia  osservato  che la insindacabilita' a riconoscersi al
 legislatore nel disciplinare diversamente situazioni  che,  come  nel
 suddetto caso dei ministeri, potrebbero apparire fra loro differenti,
 trova  un naturale limite nella obiettiva diversita' delle situazioni
 predette; con la conseguenza che irragionevolmente potrebbe  dettarsi
 disciplina  differenziata  allorquando le situazioni in argomento non
 palesassero diversita' in re riconoscibili.
    Ipotesi che emerge nella  specie,  dato  che  il  ricorrente,  pur
 essendo  in  possesso  dei presupposti indicati nell'articolo 14- bis
 sopra citato,  non  beneficia  tuttavia  delle  conseguenze  che  gli
 sarebbero  favorevoli,  e  cioe'  dei benefici normativi ed economici
 previsti dal d.P.R. 1› giugno 1972, n. 319 (in particolare  dall'art.
 4),  per  il  solo  fatto  di  appartenere al Ministero dei trasporti
 anziche' al Ministero delle finanze.
    Ne'  si  evidenzia  senz'altro  la  ragione  differenziatrice  del
 predetto  piu'  favorevole trattamento per i dipendenti del Ministero
 delle finanze,  posto  che,  come  messo  in  evidenza  dallo  stesso
 ricorrente,  i  dipendenti dell'uno e dell'atro ministero fanno parte
 dello stesso comparto di contrattazione colletiva (cfr.  art.  1  del
 d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68); il che lascia intendere l'avere anche il
 legislatore  ritenuto  sostanzialmente  non  diverse le posizioni dei
 predetti dipendenti.
    Una diversita' rilevante non sembra poi ravvisabile nel fatto  che
 ogni  ministero  svolge compiti diversi da quelli svolti dagli altri,
 dato che una diversita' di compiti sussiste anche, ad esempio, fra le
 varie direzioni generali dello  stesso  ministero,  ma  cio'  non  ha
 impedito al legislatore, allorquando quest'ultimo ha emanato le norme
 qui  censuarie,  di non differenziare fra le varie direzioni generali
 e, nell'ambito di ciascuna, fra i vari uffici.
    Inoltre, e cio' conferma la tesi della sostanziale non  diversita'
 delle  posizioni, sussiste il noto principio della mobilita' - con le
 cui procedure di attuazione sono state fissate con d.P.C.M. 5  agosto
 1988,  n.  325  - in base al quale il dipendente di un ministero puo'
 chiedere di essere trasferito in altro ministero.
    Il   legislatore   a   volte  elargisce  benefici  particolari  ai
 dipendenti di taluni ministeri, come, ad esempio, oltre le  norme  di
 cui si e' trattato supra:
      con  l'art.  8,  sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427,
 che,  con  riferimento  al  personale  dipendente  dalla   Ragioneria
 generale  dello  Stato,  ha esteso "i benefici normativi ed economici
 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno  1972,
 n.  319,..  ..  .. al personale della soppressa carriera ordinaria di
 concetto che abbia superato concorsi  di  ammissione  nella  carriera
 stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto
 mansioni eguali a quelle degli impiegati dell' ex carriera speciale";
      con l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (successivamente
 abrogato con l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 407), che, per
 quanto   qui  necessita,  ha  previsto,  a  vantaggio  del  personale
 dell'amministrazione   civile   del   Ministero   dell'interno,    la
 applicazione  delle  dispozioni  di  cui  all'art. 43, commi 22 e 23,
 della legge 1› aprile 1981 n. 121, attinenti  a  un  piu'  favorevole
 trattamento economico;
      con  le leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51,
 concernenti la attribuzione della indennita', stabilita  dall'art.  3
 della  legge  19  febbraio 1981, n. 27, per i magistrati ordinari, in
 favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e del
 personale amministrativo delle magistrature speciali.
    Il che mostra, in mancanza di evidenti motivi di diversita'  della
 posizione  di  coloro  che  di  volta  in  volta  restano beneficiati
 rispetto alle posizioni di coloro i quali corrispondentemente restano
 esclusi,  la  incoerenza  delle  cennate  statuizioni,  le  quali  si
 traducono,  sul  piano costituzionale, nella violazione del principio
 di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Deriva la violazione altresi' dell'art. 36 della Costituzione, non
 essendo mantenuta, a seguito di tale  incoerenza,  la  corrispondenza
 fra  lavoro  svolto  e retribuzione percepita per coloro che non sono
 beneficiati.
    Deriva anche la violazione dell'art.  97  della  Costituzione,  in
 quanto  l'amministrazione, corrispondendo retribuzioni differenti per
 lavori non diversi, viene meno al dovere di imparzialita'.
    In  contrario   non   potrebbe   valere,   come   invece   dedotto
 dall'amministrazioneresistente,   che  rientrerebbe  nella  esclusiva
 competenza del legislatore - e pertanto da cio' sarebbe  da  inferire
 che  rimarrebbe  nella  insindacabile  discrezionalita'  dello stesso
 legislatore - elargire benefici  a  favore  di  alcune  categorie  di
 impiegati,   per  la  generica  considerazione  della  "natura  delle
 prestazioni   lavorative",   della   "struttura    del    trattamento
 retributivo", nelle "peculiari esigenze di servizio".
    Tesi siffatta invero sarebbe condivisibile ove venisse dimostrato,
 o  comunque emergesse senz'altro, la diversita' delle posizioni delle
 categorie dei  dipendenti  beneficiati  rispetto  ai  dipendenti  non
 compresi nel beneficio.
    Diversita'  che,  per  essere  ritenuta  tale, rende necessaria la
 dimostrazione dell'espletamento, in concreto, di un  tipo  di  lavoro
 piu'  gravoso  e/o  piu'  impegnativo  rispetto a quello generalmente
 svolto nei ministeri.
    Evenienza questa che non si evidenzia.
    3.  -  Le  norme  succitate,  e cioe' l'art. 4, comma 14- bis, del
 d.-l. n. 853/1984 come convertito con la legge n. 17/1985, e l'art. 1
 della legge n.193/1989, ove  non  dichiarate  incostituzionali  nella
 parte  in  cui  non  e'  prevista  la  loro  applicabilita'  anche al
 personale statale che  si  trovi  nella  condizione  del  ricorrente,
 costituiscono ostacolo all'accoglimento del ricorso.
    Da qui la rilevanza della questione.
    4.   -   Viene   pertanto   sollevata  questione  di  legittimita'
 costituzionale delle  cennate  norme,  disponendosi  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte costituzionale e la sospensione del presente
 giudizio fino all'esito  del  giudizio  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale.
    Ogni diversa statuizione resta riservata.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale affinche' questa si pronunci, con riferimento a quanto
 precisato  in  parte  motiva,   sulla   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 14- bis, del
 d.-l.  19  dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni con la
 legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della  legge  24  maggio
 1989, n. 193, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
    Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della segreteria, sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Riserva ogni diversa statuizione.
    Cosi'  deciso in Latina, nella camera di consiglio dell'11 gennaio
 1991.
                        Il presidente: ONORATO
    Il consigliere: RAPONI
                                    Il consigliere estensore: ORCIUOLO
 91C0444