N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 1991

                                N. 239
 Ordinanza emessa il  15  febbraio  1991  dal  pretore  di  Fermo  nei
 procedimenti  civili  riuniti vertenti tra De Marco Fausta ed altri e
 l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dal
    diritto alla pensione di inabilita',  di  cui  all'art.  12  della
    legge n. 118/1971, trasformata in pensione sociale, degli invalidi
    civili    assoluti   ultrasessantacinquenni   al   momento   della
    presentazione della domanda, in possesso del reddito di  cui  alla
    legge  predetta  (artt.  12  e segg.) e successive modificazioni -
    Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni  identiche,
    attesa  la  dipendenza  del  diritto  alla  pensione dal mero dato
    temporale dell'accertamento  della  inabilita'  prima  o  dopo  il
    compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di eta' - Incidenza sul
    principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita
    in caso di invalidita' - Riferimento  alla  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 286/1990.
 (Legge  30  marzo  1971,  n. 118, art. 12; d.-l. 30 dicembre 1979, n.
 663, art. 14-septies; d.-l. 23 novembre 1988, n. 509,
 artt. 6 e 8).
 (Cost., artt. 2, 3 e 38).
(GU n.16 del 17-4-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  nella  causa  civile
 previdenziale promossa dai ricorrenti De Marco Fausta, Cameli Giulio,
 Iagatti Umberto, Maricotti Antonio, Perticari Alfonso, Ruggeri Maria,
 Ricci  Agostino,  Marangoni  Pasqualina  e  Pompei   Liliana   contro
 l'I.N.P.S.;
    Rilevato  che  i  ricorrenti  domandano  la erogazione di pensione
 sociale,  sostitutiva  di  quella  di  invalidita'  civile,   siccome
 invalidi  civili  totalmente  inabili,  nelle condizioni, debitamente
 accertate, per poter fruire della pensione di  invalidita',  peraltro
 non erogabile avendo i ricorrenti superato il sessantacinquesimo anno
 di eta';
    Rilevato  che l'I.N.P.S. contesta che ai ricorrenti possa spettare
 la pensione sociale, poiche'  la  domanda  per  l'accertamento  della
 inabilita'  e'  stata  proposta  successivamente  al  compimento  dei
 sessantacinque anni;
    Rilevato che i  ricorrenti  ribattono  che  ad  essi  competerebbe
 ugualmente    la    pensione   sociale,   poiche'   il   procedimento
 amministrativo per la concessione della pensione era in corso durante
 la vigenza del d.-l. 9 dicembre 1987, n. 495, sicche'  opererebbe  la
 sanatoria  prevista  dall'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo
 1988, n. 93;
    Ritenuto che la sanatoria non puo' operare nei casi in  questione,
 perche'  vale  solo  per  i  rapporti gia' definiti con provvedimento
 amministrativo conclusivo, come ritenuto dalla giurisprudenza,  anche
 di legittimita' (27 febbraio 1990, n. 1530, e 9 giugno 1989, n. 2808)
 e costituzionale (11 giugno 1990, n. 286);
    Ritenuto  che  non  puo'  dubitarsi  della costituzionalita' della
 normativa succitata, per quanto attiene all'ambito ed al limite della
 operativita'  della  sanatoria  surriferita,   alla   stregua   della
 pronuncia della Corte costituzionale summenzionata;
    Ritenuto   che   peraltro   deve   dubitarsi   della  legittimita'
 costituzionale di un sistema previdenziale in cui soggetti  parimenti
 bisognevoli, a perfetta parita' di condizioni di reddito, di eta', di
 salute,  fruiscano o meno di provvidenze a seconda di una circostanza
 assolutamente ininfluente sotto il profilo della necessita'  e  della
 meritevolezza,  circostanza costituita dalla data in cui uno stato di
 inabilita' presistente  siasi  manifestato,  magari,  in  ipotesi,  a
 distanza  di  decenni,  sicche'  soggetti  molto  anziani  potrebbero
 percepire, o meno, la pensione sociale, sol perche' la inabilita'  di
 essi e' risalente a periodo piu' o meno remoto;
    Ritenuto  insomma che trascende la discrezionalita' che compete al
 legislatore, e supera il limite della ragionevolezza,  l'attribuzione
 di  provvidenze  non  secondo  requisiti pertinenti, quali l'eta', lo
 stato di salute, il reddito, ma secondo  una  circostanza  del  tutto
 ininfluente,  e  cioe'  la  data,  piu'  o  meno  remota,  in  cui le
 condizioni di salute abbiano raggiunto la soglia della inabilita';
    Rilevato  che  la   Corte   costituzionale   ha   gia'   rimarcato
 "l'incoerenza  nel  sistema  assistenziale che da cio' discende, gia'
 segnalata nella sentenza n. 769/1988" (sentenza 286 cit.),  invitando
 il  legislatore  ad intervenire per porre rimedio "con un appropriato
 riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi
 in gioco" (sentenza 296 cit.), senza che l'esortazione abbia  sortito
 effetto alcuno;
    Visto  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
                                P. Q. M.
    Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per
 contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,  del  combinato
 disposto  degli  artt.  12  della  legge  30  marzo 1971, n. 118, che
 dispone il tramutamento  della  pensione  di  invalidita'  civile  in
 pensione  sociale, 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, che
 eleva il limite di reddito per il  conseguimento  della  pensione  di
 invalidita'  civile, e 6 ed 8 del d.-l. 23 novembre 1988, n. 509, che
 preclude ai soggetti ultrasessantacinquenni, in condizioni di  salute
 tali  da  poter  essere  riconosciuti invalidi civili, ma che abbiano
 proposto domanda dopo  il  compimento  dei  sessantacinque  anni,  la
 pensione sociale, configurandosi la illegittimita' nella possibilita'
 che soggetti in pari condizioni di eta', salute e reddito fruiscano o
 meno  della  pensione  sociale alla stregua dell'unico, irrazionale e
 discriminatore parametro costituito dalla data  di  insorgenza  della
 inabilita';
    Dispone  la  sospesione  del processo e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  e  comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Fermo, addi' 15 febbraio 1991
                         Il pretore: IACOVACCI

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