N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 1991
N. 239 Ordinanza emessa il 15 febbraio 1991 dal pretore di Fermo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra De Marco Fausta ed altri e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dal diritto alla pensione di inabilita', di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, trasformata in pensione sociale, degli invalidi civili assoluti ultrasessantacinquenni al momento della presentazione della domanda, in possesso del reddito di cui alla legge predetta (artt. 12 e segg.) e successive modificazioni - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche, attesa la dipendenza del diritto alla pensione dal mero dato temporale dell'accertamento della inabilita' prima o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' - Incidenza sul principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 286/1990. (Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies; d.-l. 23 novembre 1988, n. 509, artt. 6 e 8). (Cost., artt. 2, 3 e 38).(GU n.16 del 17-4-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile previdenziale promossa dai ricorrenti De Marco Fausta, Cameli Giulio, Iagatti Umberto, Maricotti Antonio, Perticari Alfonso, Ruggeri Maria, Ricci Agostino, Marangoni Pasqualina e Pompei Liliana contro l'I.N.P.S.; Rilevato che i ricorrenti domandano la erogazione di pensione sociale, sostitutiva di quella di invalidita' civile, siccome invalidi civili totalmente inabili, nelle condizioni, debitamente accertate, per poter fruire della pensione di invalidita', peraltro non erogabile avendo i ricorrenti superato il sessantacinquesimo anno di eta'; Rilevato che l'I.N.P.S. contesta che ai ricorrenti possa spettare la pensione sociale, poiche' la domanda per l'accertamento della inabilita' e' stata proposta successivamente al compimento dei sessantacinque anni; Rilevato che i ricorrenti ribattono che ad essi competerebbe ugualmente la pensione sociale, poiche' il procedimento amministrativo per la concessione della pensione era in corso durante la vigenza del d.-l. 9 dicembre 1987, n. 495, sicche' opererebbe la sanatoria prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93; Ritenuto che la sanatoria non puo' operare nei casi in questione, perche' vale solo per i rapporti gia' definiti con provvedimento amministrativo conclusivo, come ritenuto dalla giurisprudenza, anche di legittimita' (27 febbraio 1990, n. 1530, e 9 giugno 1989, n. 2808) e costituzionale (11 giugno 1990, n. 286); Ritenuto che non puo' dubitarsi della costituzionalita' della normativa succitata, per quanto attiene all'ambito ed al limite della operativita' della sanatoria surriferita, alla stregua della pronuncia della Corte costituzionale summenzionata; Ritenuto che peraltro deve dubitarsi della legittimita' costituzionale di un sistema previdenziale in cui soggetti parimenti bisognevoli, a perfetta parita' di condizioni di reddito, di eta', di salute, fruiscano o meno di provvidenze a seconda di una circostanza assolutamente ininfluente sotto il profilo della necessita' e della meritevolezza, circostanza costituita dalla data in cui uno stato di inabilita' presistente siasi manifestato, magari, in ipotesi, a distanza di decenni, sicche' soggetti molto anziani potrebbero percepire, o meno, la pensione sociale, sol perche' la inabilita' di essi e' risalente a periodo piu' o meno remoto; Ritenuto insomma che trascende la discrezionalita' che compete al legislatore, e supera il limite della ragionevolezza, l'attribuzione di provvidenze non secondo requisiti pertinenti, quali l'eta', lo stato di salute, il reddito, ma secondo una circostanza del tutto ininfluente, e cioe' la data, piu' o meno remota, in cui le condizioni di salute abbiano raggiunto la soglia della inabilita'; Rilevato che la Corte costituzionale ha gia' rimarcato "l'incoerenza nel sistema assistenziale che da cio' discende, gia' segnalata nella sentenza n. 769/1988" (sentenza 286 cit.), invitando il legislatore ad intervenire per porre rimedio "con un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco" (sentenza 296 cit.), senza che l'esortazione abbia sortito effetto alcuno; Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che dispone il tramutamento della pensione di invalidita' civile in pensione sociale, 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, che eleva il limite di reddito per il conseguimento della pensione di invalidita' civile, e 6 ed 8 del d.-l. 23 novembre 1988, n. 509, che preclude ai soggetti ultrasessantacinquenni, in condizioni di salute tali da poter essere riconosciuti invalidi civili, ma che abbiano proposto domanda dopo il compimento dei sessantacinque anni, la pensione sociale, configurandosi la illegittimita' nella possibilita' che soggetti in pari condizioni di eta', salute e reddito fruiscano o meno della pensione sociale alla stregua dell'unico, irrazionale e discriminatore parametro costituito dalla data di insorgenza della inabilita'; Dispone la sospesione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fermo, addi' 15 febbraio 1991 Il pretore: IACOVACCI 91C0445