N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1990
N. 247 Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Parise Bruno contro l'ufficio imposte dirette di Bassano del Grappa Tributi in genere - Dichiarazione dei sostituti di imposta - Presentazione tempestiva ad ufficio non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente - Sanzioni a carico del dichiarante, per tutto il resto adempiente, ingiustificatamente uguali a quelle previste per le piu' gravi mancanze del sostituto d'imposta che ha presentato la dichiarazione in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha presentata affatto o non ha effettuato i versamenti d'imposta dovuti - Inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11). (Cost., artt. 3, 23 e 76).(GU n.16 del 17-4-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Sul ricorso prodotto da Parise Bruno avverso imposta Irpef 1981; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'Amministrazione finanziaria Galtieri rag. Vincenzo, funzionario dell'ufficio ii.dd. e per il ricorrente il dott. Renato Abate; Udito il relatore Vedove dott. Giuseppe; RITENUTO IN FATTO Ritenuto che avverso avviso di accertamento dell'ufficio ii.dd. Bassano del Grappa, relativo a pena pecuniaria di L. 4.608.000 irrogata per l'anno 1981, notificato il 30 luglio 1987, ricorre il sig. Parise bruno nato a Marostica il 25 febbraio 1942, ivi domiciliato in Piazza Castello n. 46, in data 12 novembre 1987, n. 491/87; che l'accertamento e' conseguenza della ritardata presentazione della dichiarazione del "sostituto di imposta" (mod. 770), pervenuta all'ufficio in data 1 agosto 1983, anziche' entro il 30 aprile 1982, e quindi sanzionabile, per il combinato disposto degli artt. 9 e 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a mente dell'art. 47 stesso decreto; che la dichiarazione, peraltro, venne presentata nei termini di legge, ma all'ufficio imposte dirette di Vicenza, cioe' ad ufficio incompetente, il quale provvide alla trasmissione all'ufficio accertatore alla data sopra riportata. L'ufficio ed il contribuente, nell'accertamento e nel ricorso, nelle successive deduzioni, nonche' nel corso del processo, espongono i motivi a fondamento delle rispettive pretese e doglianze. In particolare il contribuente chiede la dichiazione di non debenza, in analogia a norma di diritto amministrativo e di diritto processuale civile. In subordine chiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalita' della norma irrogatrice della sanzione al caso di specie. Insiste l'ufficio sulla legittimita' del suo operato, rimettendosi a questa commissione per l'eventuale ricorso alla Corte costituzionale. Nessun condono risulta effettuato, ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 21 quarto comma del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69. O S S E R V A L'operato dell'ufficio ii.dd. di Bassano del Grappa e' corretto, alla luce del disposto dell'art. 9, settimo comma (presentazione con ritardo superiore al mese), dell'art. 12, quarto comma (presentazione ad ufficio diverso), nonche' dell'art. 47, primo comma (pena pecuniaria da due a quattro volte), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Ne' sono invocabili interpretazioni analogiche, stante la non equivoca dizione delle norme sopra richiamate. Va, tuttavia, rilevato che la sanzione colpisca in maniera eguale chi, come il ricorrente, ha assolto puntualmente il proprio dovere (pagamento delle ritenute effettuate e presentazione della dichiarazione), pur non osservando la disposizione sulla competenza territoriale dell'ufficio ricevente la dichiarazione, e coloro, viceversa, i quali non abbiano affatto presentato la dichiarazione, oppure, ancor peggio, non abbiano effettuato il versamento dell'imposta. La legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 stabilisce, all'art. 10, n. 11, che le disposizioni da emanare, fra l'altro in materia di sanzioni, "saranno intese ad adeguare la disciplina vigente, alle riforme previste dalla presente legge ed assicurare la prevenzione e repressione della evasione". In particolare prevede che "dovranno essere stabiliti il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e la migliore commisurazione di esse alla effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni". Nella casistica delle sanzioni non figura attuata quella "migliore commisurazione", cui si invita l'autorita' delegata a conformarsi. I decreti legislativi adottati dal governo ed emanati dal capo dello Stato, come nel caso di tutti i d.P.R., che rappresentano la legislazione fiscale delegata, arrestano la loro forza di legge alle rispettive leggi di delegazione, perche' subordinati - a pena di invalidita' - a tutti i limiti di tempo, oggetto, principi e criteri prefissati dalla legge. E' ormai pacifico, dopo l'iniziale perplessita', che i decreti delegati sono sindacabili dalla Corte costituzionale, olre che per l'eventuale contrasto con norme costituzionali, anche per contrasto con le rispettive leggi di delegazione. Va pure aggiunto che l'invalidita' puo' ravvisarsi allorquando esse leggi delegate siano subordinate alle leggi di delegazione non contenenti, queste ultime, elementi (ad esempio principi e criteri direttivi) di validita' costituzionale. Ne consegue che, ove la legge delegante, supporto di quella delegata, non sia valida costituzionalmente, a norma dell'art. 76 della Costituzione, cagiona la invalidita' della legge delegata. E' questo il caso di numerosi decreti delegati, che dispongono sanzioni finanziarie: essi vanno censurati perche' la legge di delegazione appare viziata di validita' costituzionale. Nella casistica delle sanzioni, abbondantemente nota, non figura attuata quella "migliore commisurazione", cui si invita l'autorita' delegata a conformarsi. Non va, in particolare sottaciuto, essendo il caso di specie, come la norma non distingua fra casi sostanzialmente diversi, come la semplice inosservanza di formalita', che nessun danno arreca all'erario, e la omissione di atti, o addirittura la evasione dell'imposta, che grave danno possono far derivare all'erario stesso. Si trae motivo, per concludere, che il legislatore sia incorso in un atteggiamento soggettivo e sperequato, rispetto agli effetti ed al danno che dalla violazione ne poteva conseguire. Appare quindi fondata la questione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione, della norma dell'art. 10, punto 11, della legge n. 825/1971 di delegazione alla riforma tributaria, alla cui validita' e' subordinata la legge delegata (d.P.R. n. 600/1973) che, all'art. 47, prevede sanzioni, in relazione all'art. 9, settimo comma, ed art. 12, quarto comma, nella parte in cui commina uguale sanzione a carico sia di chi ha presentato la "dichiarazione" in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha affatto presentata, o non ha effettuato i versamenti d'imposta dovuti, sia di chi tutto ha effettuato puntualmente, salvo la semplice presentazione della dichiarazione ad altro ufficio ii.dd., incompetente per territorio. Nel caso concreto, ritiene di sospendere il giudizio a carico di Parise Bruno di Marostica (sesta), rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che la norma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dipendente dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 10, n. 11, appare viziata, in quanto non si presenta conforme ai principi di cui agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione; che la questione non appare manifestamente infondata; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questione di legittimita' costituzionale, come sopra esposta; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 25 ottobre 1990. Il presidente di sezione: TOSELLI 91C0453