N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1990

                                N. 247
 Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dalla commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Bassano  del  Grappa sul ricorso proposto da Parise
 Bruno contro l'ufficio imposte dirette di Bassano del Grappa
 Tributi in genere - Dichiarazione dei sostituti di imposta -
    Presentazione tempestiva ad ufficio non competente - Ricezione  di
    detta  dichiarazione  a  termine  scaduto  da  parte  dell'ufficio
    competente - Sanzioni a carico del dichiarante, per tutto il resto
    adempiente, ingiustificatamente uguali a quelle  previste  per  le
    piu'  gravi  mancanze del sostituto d'imposta che ha presentato la
    dichiarazione in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha presentata
    affatto  o  non  ha  effettuato  i  versamenti  d'imposta dovuti -
    Inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione alla legge 9
    ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).
 (Cost., artt. 3, 23 e 76).
(GU n.16 del 17-4-1991 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Sul ricorso prodotto da Parise Bruno avverso imposta Irpef 1981;
    Letti gli atti;
    Sentito   il   rappresentante   dell'Amministrazione   finanziaria
 Galtieri  rag.  Vincenzo,  funzionario  dell'ufficio  ii.dd. e per il
 ricorrente il dott. Renato Abate;
    Udito il relatore Vedove dott. Giuseppe;
                           RITENUTO IN FATTO
    Ritenuto che avverso avviso di  accertamento  dell'ufficio  ii.dd.
 Bassano  del  Grappa,  relativo  a  pena  pecuniaria  di L. 4.608.000
 irrogata per l'anno 1981, notificato il 30 luglio  1987,  ricorre  il
 sig.  Parise  bruno  nato  a  Marostica  il  25  febbraio  1942,  ivi
 domiciliato in Piazza Castello n. 46, in data 12  novembre  1987,  n.
 491/87;
      che  l'accertamento e' conseguenza della ritardata presentazione
 della dichiarazione del "sostituto di imposta" (mod. 770),  pervenuta
 all'ufficio in data 1› agosto 1983, anziche' entro il 30 aprile 1982,
 e  quindi  sanzionabile, per il combinato disposto degli artt. 9 e 12
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a  mente  dell'art.  47  stesso
 decreto;
      che  la dichiarazione, peraltro, venne presentata nei termini di
 legge, ma all'ufficio imposte dirette di Vicenza,  cioe'  ad  ufficio
 incompetente,   il   quale  provvide  alla  trasmissione  all'ufficio
 accertatore alla data sopra riportata.
    L'ufficio ed il contribuente,  nell'accertamento  e  nel  ricorso,
 nelle successive deduzioni, nonche' nel corso del processo, espongono
 i motivi a fondamento delle rispettive pretese e doglianze.
    In  particolare  il  contribuente  chiede  la  dichiazione  di non
 debenza, in analogia a norma di diritto amministrativo e  di  diritto
 processuale civile.
    In   subordine  chiede  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'  della
 norma irrogatrice della sanzione al caso di specie.
    Insiste l'ufficio sulla legittimita' del suo operato, rimettendosi
 a   questa   commissione   per   l'eventuale   ricorso   alla   Corte
 costituzionale.
    Nessun condono risulta effettuato, ai sensi e per gli effetti,  di
 cui all'art. 21 quarto comma del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69.
                             O S S E R V A
    L'operato  dell'ufficio  ii.dd. di Bassano del Grappa e' corretto,
 alla luce del disposto dell'art. 9, settimo comma (presentazione  con
 ritardo superiore al mese), dell'art. 12, quarto comma (presentazione
 ad   ufficio  diverso),  nonche'  dell'art.  47,  primo  comma  (pena
 pecuniaria da due a quattro volte), del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.
 600.
    Ne'  sono  invocabili  interpretazioni  analogiche,  stante la non
 equivoca dizione delle norme sopra richiamate.
    Va,  tuttavia, rilevato che la sanzione colpisca in maniera eguale
 chi, come il ricorrente, ha assolto puntualmente  il  proprio  dovere
 (pagamento   delle   ritenute   effettuate   e   presentazione  della
 dichiarazione), pur non osservando la disposizione  sulla  competenza
 territoriale  dell'ufficio  ricevente  la  dichiarazione,  e  coloro,
 viceversa, i quali non abbiano affatto presentato  la  dichiarazione,
 oppure,   ancor   peggio,   non   abbiano  effettuato  il  versamento
 dell'imposta.
    La legge  di  delegazione  9  ottobre  1971,  n.  825  stabilisce,
 all'art.  10,  n.  11, che le disposizioni da emanare, fra l'altro in
 materia di  sanzioni,  "saranno  intese  ad  adeguare  la  disciplina
 vigente,  alle riforme previste dalla presente legge ed assicurare la
 prevenzione e repressione della evasione".
    In  particolare  prevede  che  "dovranno   essere   stabiliti   il
 perfezionamento  del  sistema  delle  sanzioni  amministrative  e  la
 migliore commisurazione di esse alla effettiva  entita'  oggettiva  e
 soggettiva delle violazioni".
    Nella casistica delle sanzioni non figura attuata quella "migliore
 commisurazione", cui si invita l'autorita' delegata a conformarsi.
    I  decreti  legislativi  adottati  dal governo ed emanati dal capo
 dello Stato, come nel caso di tutti i d.P.R.,  che  rappresentano  la
 legislazione  fiscale delegata, arrestano la loro forza di legge alle
 rispettive leggi di delegazione, perche'  subordinati  -  a  pena  di
 invalidita'  - a tutti i limiti di tempo, oggetto, principi e criteri
 prefissati dalla legge.
    E' ormai pacifico, dopo l'iniziale  perplessita',  che  i  decreti
 delegati  sono  sindacabili  dalla Corte costituzionale, olre che per
 l'eventuale contrasto con norme costituzionali, anche  per  contrasto
 con le rispettive leggi di delegazione.
    Va  pure  aggiunto  che  l'invalidita' puo' ravvisarsi allorquando
 esse leggi delegate siano subordinate alle leggi di  delegazione  non
 contenenti,  queste  ultime,  elementi (ad esempio principi e criteri
 direttivi) di validita' costituzionale.
    Ne consegue che,  ove  la  legge  delegante,  supporto  di  quella
 delegata,  non  sia  valida  costituzionalmente, a norma dell'art. 76
 della Costituzione, cagiona la invalidita' della legge delegata.
    E' questo il caso di numerosi  decreti  delegati,  che  dispongono
 sanzioni  finanziarie:  essi  vanno  censurati  perche'  la  legge di
 delegazione appare viziata di validita' costituzionale.
    Nella casistica delle sanzioni, abbondantemente nota,  non  figura
 attuata  quella  "migliore commisurazione", cui si invita l'autorita'
 delegata a conformarsi.
    Non va, in particolare sottaciuto, essendo il caso di specie, come
 la norma non distingua fra  casi  sostanzialmente  diversi,  come  la
 semplice   inosservanza   di  formalita',  che  nessun  danno  arreca
 all'erario, e  la  omissione  di  atti,  o  addirittura  la  evasione
 dell'imposta, che grave danno possono far derivare all'erario stesso.
    Si  trae motivo, per concludere, che il legislatore sia incorso in
 un atteggiamento soggettivo e sperequato, rispetto agli effetti ed al
 danno che dalla violazione ne poteva conseguire.
    Appare   quindi   fondata   la   questione    di    illegittimita'
 costituzionale,   in   relazione   agli   artt.  3,  23  e  76  della
 Costituzione, della norma dell'art. 10,  punto  11,  della  legge  n.
 825/1971  di  delegazione alla riforma tributaria, alla cui validita'
 e' subordinata la legge delegata (d.P.R. n. 600/1973)  che,  all'art.
 47, prevede sanzioni, in relazione all'art. 9, settimo comma, ed art.
 12, quarto comma, nella parte in cui commina uguale sanzione a carico
 sia di chi ha presentato la "dichiarazione" in ritardo oltre il mese,
 oppure  non l'ha affatto presentata, o non ha effettuato i versamenti
 d'imposta dovuti, sia di chi tutto ha effettuato puntualmente,  salvo
 la  semplice  presentazione  della  dichiarazione  ad  altro  ufficio
 ii.dd., incompetente per territorio.
    Nel caso concreto, ritiene di sospendere il giudizio a  carico  di
 Parise  Bruno  di  Marostica  (sesta), rimettendo gli atti alla Corte
 costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto che la norma dell'art. 47 del d.P.R. 29  settembre  1973,
 n. 600, dipendente dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825,
 all'art.  10,  n.  11,  appare  viziata,  in  quanto  non si presenta
 conforme ai principi di cui agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione;
      che la questione non appare manifestamente infondata;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  per  la  risoluzione  delle questione di legittimita'
 costituzionale, come sopra esposta;
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
 causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bassano del Grappa, addi' 25 ottobre 1990.
                   Il presidente di sezione: TOSELLI

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