N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1991

                                N. 248
 Ordinanza  emessa  l'8  gennaio  1991  dal  pretore  di  Torino   nel
 procedimento  civile vertente tra S.r.l. Diano e il condominio di via
 Tunisi n. 67, Torino
 Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Non
    consentita possibilita' per il giudice  dell'opposizione,  secondo
    la giurisprudenza della Corte di cassazione, di rimettere le parti
    innanzi  al giudice preventivamente adito per altra causa connessa
    - Conseguente impossibilita', in contrasto  con  le  esigenze  del
    diritto  di  difesa,  di  far  luogo al simultaneus processus, con
    univocita' di tempi e modalita' di decisione.
 (C.P.C., artt. 40 e 645).
 (Cost., art. 24).
(GU n.16 del 17-4-1991 )
                              IL PRETORE
    Nella causa civile n. 11163/1990, incardinata dalla  S.r.l.  Diano
 per opporsi a decreto ingiuntivo, emesso da questa pretura di Torino,
 il  14  settembre  1990  a favore del condominio di via Tunisi n. 67,
 Torino, per il mancato pagamento da parte della S.r.l. Diano di oneri
 condominiali ammontanti a L.  4.485.125,  la  medesima  S.r.l.  Diano
 adduceva  che  in  forza  di  regolamento  consortile,  tra condomini
 adiacenti di quella via Tunisi, aveva anticipato, per  il  condominio
 di  via  Tunisi,  n.  67 in Torino la somma di L. 31.418.675, per cui
 aveva azionato il relativo credito presso il tribunale di Torino  con
 causa  iscritta  al  n.  233/1987.  Per questi motivi la S.r.l. Diano
 chiedeva, tra l'altro, a questo pretore la rimessione della causa  al
 giudice  superiore  in  forza  delle  norme di c.p.c. su procedimenti
 connessi.
    Si costituiva il  condominio  di  via  Tunisi  n.  67  in  Torino,
 adducendo,  tra  l'altro,  che  non  ricorrevano  i presupposti della
 rimessione, essendo la causa pendente davanti  a  questo  pretore  di
 pronta  soluzione  ed  essendo,  invece,  quella  pendente davanti al
 tribunale ancora in attesa della prima udienza istruttoria.
    Alla  prima  udienza  del  20  dicembre  1990  questo  pretore  si
 riservava  per  poter  emettere,  d'ufficio, la presente questione di
 incostituzionalita' dell'art. 40 del c.p.c., nella parte in  cui  non
 prevede  che  il  giudice  dell'opposizione a decreto ingiuntivo puo'
 rimettere le parti davanti al giudice della causa principale e  negli
 altri casi davanti al giudice preventivamente adito.
    Secondo  l'interpretazione costante del giudice della nomofilachia
 del combinato disposto degli artt. 645 e 40 del c.p.c. la  competenza
 del  giudice,  che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della
 relativa opposizione e' di carattere funzionale,  per  cui  non  puo'
 subire deroghe per ragioni di connessione, sia che questa si presenta
 nei termini ampi e generici dell'art. 40 del c.p.c. sia che si tratti
 delle particolari ipotesi di connessione, previste dagli artt. 34, 35
 e 36 del c.p.c.
    Inoltre secondo i giudici della nomofilachia l'inderogabilita' op-
 era   non   solo   quando  la  situazione  di  connessione  preesista
 all'emanazione   del   decreto   ingiuntivo   e   alla   preposizione
 dell'opposizione,  ma  anche quando insorga successivamente nel corso
 dello stesso giudizio di opposizione (Cass. 19 ottobre 1967, n. 2533,
 Cass. 31 gennaio 1969, n. 295, piu' di recente  Cass.  n.  4811/1981,
 Cass. n. 4400/1982, Cass. n. 6313/1985, Cass. n. 6139/1986).
    Da  tale  costante  interpretazione  del combinato, disposto degli
 artt. 645 e 40 del c.p.c., deriva che  la  facolta'  per  il  preteso
 debitore  al simultaneus processus per il caso (come quello all'esame
 di questo pretore) che l'ingiunto abbia gia' fatto valere o debba far
 valere presso altro giudice una sua contropretesa,  viene  ad  essere
 frustrata  dal  fatto  che  il  giudice  dell'opposizione  a  decreto
 ingiuntivo, stante la sua inderogabile competenza, non puo' rimettere
 la causa al giudice  della  causa  principale  o  della  causa  della
 contropretesa.
    Eppure  la  scelta  del  decreto  ingiuntivo rispetto a quella del
 giudizio ordinario non  dovrebbe,  in  alcun  modo,  pregiudicare  la
 possibilita' di difesa del preteso debitore, in quanto il giudizio di
 opposizione  a decreto ingiuntivo e' solo un normale giudizio a parti
 invertite (Cass. 14 ottobre 1968, n. 2761, Cass. 6 febbraio 1970,  n.
 249).
    Dal    combinato    normativo,    che    qui    si   sospetta   di
 incostituzionalita', deriva, a parere di questo giudice  a  quo,  una
 violazione  del diritto di azionarsi e di difesa, garantito dall'art.
 24 della Costituzione, in  quanto  la  possibilita'  del  simultaneus
 processus  (con  l'univocita'  dei tempi e modalita' di decisione de-
 ll'unico processo) non sussiste per coloro, che sono ingiunti con  il
 decreto ingiuntivo, anziche' chiamati con il giudizio ordinario.
    La  presente questione appare rilevante nel procedimento, in corso
 davanti a questo pretore, in quanto la S.r.l. Diano ha gia'  azionato
 da  circa  quattro  anni  una  sua  pretesa, superiore di circa sette
 volte, davanti al tribunale di Torino e non vede  a  tempi  brevi  la
 conclusione  di  quel giudizio. E' vero che questo giudice del merito
 puo' sospendere il giudizio in attesa della  decisione  del  giudizio
 davanti  al tribunale, ma la sospensione e' soggetta alla valutazione
 del giudice sull'interdipendenza tra i due giudizi.
    Il pretore,  pertanto,  ritiene  di  dover  rimettere,  d'ufficio,
 l'esame  della  questione che non appare manifestamente infondata, in
 riferimento all'art. 24 della Costituzione del combinato degli  artt.
 40  e  645  del  c.p.c.,  nella  parte  in  cui  non prevede, secondo
 l'interpretazione costante della Corte di cassazione "che il  giudice
 dell'opposizione a decreto ingiuntivo puo' rimettere le parti davanti
 al  giudice  della  causa  principale  e  negli altri casi davanti al
 giudice preventivamente adito".
   Quindi si  ordina  la  sospensione  del  procedimento  in  corso  e
 l'esecuzione degli adempimenti ex art. 23 della legge n. 87/1953.
      Torino, addi' 8 gennaio 1991
                          Il pretore: TOSCANO

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