N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1991
N. 248 Ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Diano e il condominio di via Tunisi n. 67, Torino Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Non consentita possibilita' per il giudice dell'opposizione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, di rimettere le parti innanzi al giudice preventivamente adito per altra causa connessa - Conseguente impossibilita', in contrasto con le esigenze del diritto di difesa, di far luogo al simultaneus processus, con univocita' di tempi e modalita' di decisione. (C.P.C., artt. 40 e 645). (Cost., art. 24).(GU n.16 del 17-4-1991 )
IL PRETORE Nella causa civile n. 11163/1990, incardinata dalla S.r.l. Diano per opporsi a decreto ingiuntivo, emesso da questa pretura di Torino, il 14 settembre 1990 a favore del condominio di via Tunisi n. 67, Torino, per il mancato pagamento da parte della S.r.l. Diano di oneri condominiali ammontanti a L. 4.485.125, la medesima S.r.l. Diano adduceva che in forza di regolamento consortile, tra condomini adiacenti di quella via Tunisi, aveva anticipato, per il condominio di via Tunisi, n. 67 in Torino la somma di L. 31.418.675, per cui aveva azionato il relativo credito presso il tribunale di Torino con causa iscritta al n. 233/1987. Per questi motivi la S.r.l. Diano chiedeva, tra l'altro, a questo pretore la rimessione della causa al giudice superiore in forza delle norme di c.p.c. su procedimenti connessi. Si costituiva il condominio di via Tunisi n. 67 in Torino, adducendo, tra l'altro, che non ricorrevano i presupposti della rimessione, essendo la causa pendente davanti a questo pretore di pronta soluzione ed essendo, invece, quella pendente davanti al tribunale ancora in attesa della prima udienza istruttoria. Alla prima udienza del 20 dicembre 1990 questo pretore si riservava per poter emettere, d'ufficio, la presente questione di incostituzionalita' dell'art. 40 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo puo' rimettere le parti davanti al giudice della causa principale e negli altri casi davanti al giudice preventivamente adito. Secondo l'interpretazione costante del giudice della nomofilachia del combinato disposto degli artt. 645 e 40 del c.p.c. la competenza del giudice, che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione e' di carattere funzionale, per cui non puo' subire deroghe per ragioni di connessione, sia che questa si presenta nei termini ampi e generici dell'art. 40 del c.p.c. sia che si tratti delle particolari ipotesi di connessione, previste dagli artt. 34, 35 e 36 del c.p.c. Inoltre secondo i giudici della nomofilachia l'inderogabilita' op- era non solo quando la situazione di connessione preesista all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla preposizione dell'opposizione, ma anche quando insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio di opposizione (Cass. 19 ottobre 1967, n. 2533, Cass. 31 gennaio 1969, n. 295, piu' di recente Cass. n. 4811/1981, Cass. n. 4400/1982, Cass. n. 6313/1985, Cass. n. 6139/1986). Da tale costante interpretazione del combinato, disposto degli artt. 645 e 40 del c.p.c., deriva che la facolta' per il preteso debitore al simultaneus processus per il caso (come quello all'esame di questo pretore) che l'ingiunto abbia gia' fatto valere o debba far valere presso altro giudice una sua contropretesa, viene ad essere frustrata dal fatto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, stante la sua inderogabile competenza, non puo' rimettere la causa al giudice della causa principale o della causa della contropretesa. Eppure la scelta del decreto ingiuntivo rispetto a quella del giudizio ordinario non dovrebbe, in alcun modo, pregiudicare la possibilita' di difesa del preteso debitore, in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e' solo un normale giudizio a parti invertite (Cass. 14 ottobre 1968, n. 2761, Cass. 6 febbraio 1970, n. 249). Dal combinato normativo, che qui si sospetta di incostituzionalita', deriva, a parere di questo giudice a quo, una violazione del diritto di azionarsi e di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la possibilita' del simultaneus processus (con l'univocita' dei tempi e modalita' di decisione de- ll'unico processo) non sussiste per coloro, che sono ingiunti con il decreto ingiuntivo, anziche' chiamati con il giudizio ordinario. La presente questione appare rilevante nel procedimento, in corso davanti a questo pretore, in quanto la S.r.l. Diano ha gia' azionato da circa quattro anni una sua pretesa, superiore di circa sette volte, davanti al tribunale di Torino e non vede a tempi brevi la conclusione di quel giudizio. E' vero che questo giudice del merito puo' sospendere il giudizio in attesa della decisione del giudizio davanti al tribunale, ma la sospensione e' soggetta alla valutazione del giudice sull'interdipendenza tra i due giudizi. Il pretore, pertanto, ritiene di dover rimettere, d'ufficio, l'esame della questione che non appare manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione del combinato degli artt. 40 e 645 del c.p.c., nella parte in cui non prevede, secondo l'interpretazione costante della Corte di cassazione "che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo puo' rimettere le parti davanti al giudice della causa principale e negli altri casi davanti al giudice preventivamente adito".
Quindi si ordina la sospensione del procedimento in corso e l'esecuzione degli adempimenti ex art. 23 della legge n. 87/1953. Torino, addi' 8 gennaio 1991 Il pretore: TOSCANO 91C0454