N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1991

                                N. 249
 Ordinanza  emessa  il  29  gennaio  1991  dalla  corte  d'appello  di
 Catanzaro nel procedimento penale a carico di Gatto Matteo
 Processo penale - Giudizio di appello - Rilevata insufficienza di
    prove in ordine al fatto che l'imputato abbia commesso il reato  -
    Sopravvenuta prescrizione - Prevalenza della formula di estinzione
    del reato in caso di non evidente prova di innocenza del prevenuto
    -   Lamentata   rilevanza   negativa   del   dubbio  probatorio  -
    Impossibilita' di applicare la formula assolutoria - Irragionevole
    disparita' di trattamento tra imputati,  nella  stessa  situazione
    probatoria, a seconda che il reato sia o meno prescritto.
 (C.P.P. 1988, art. 129, secondo comma, in relazione al d.lgs. 28
    luglio 1989, n. 271, art. 254).
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 17-4-1991 )
                          LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa di appello della
 sentenza del 20 giugno 1986 del tribunale ordinario di  Crotone,  con
 la  quale Gatto Matteo e' stato condannato alle pene della reclusione
 in anni sei, della interdizione perpetua dai pubblici  uffici,  della
 integrazione  legale,  nonche'  al  risarcimento  dei danni in favore
 della parte civile per il delitto di cui all'art. 19, primo  e  sesto
 comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194;
    Sentiti,   in   esito   alla   discussione   finale,  nell'odierno
 dibattimento, il p.m. e le parti private;
    Esaminati gli atti di causa e valutate le prove;
    Rilevato  che  il  reato,  ascritto  all'appellante  imputato,  e'
 estinto per prescrizione, maturata il 25 ottobre 1990;
    Reputato  che  la  prova  si  appalesa insufficiente sul punto che
 l'imputato abbia commesso il fatto;
    Considerato che, pertanto, nel concorso tra la formula assolutoria
 (art. 530, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 254  delle
 disp.  trans.  del c.p.p.) e quella di proscioglimento per estinzione
 del reato (art. 531 del c.p.p. in relazione all'art. 254 delle  disp.
 trans.  del  c.p.p.)  prevale  quest'ultima a' termini dell'art. 129,
 secondo  comma,  del  c.p.p.  (152 cpv. del c.p.p. 1930) in relazione
 all'art. 254 delle disp. trans. del c.p.p. (cosi': Cass., sez. IV,  2
 marzo  1990,  n.  2753,  massima  n. 183511 in archivio penale c.e.d.
 Cassazione);
    Considerato che la precitata norma del secondo comma dell'art. 129
 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che  il  giudice  pronunci
 sentenza   di   assoluzione   anche  quando  e'  insufficiente  o  e'
 contraddittoria la prova che fatto sussiste,  che  l'imputato  lo  ha
 commesso  o  che  il  fatto  costituisce  reato,  si appalesa affatto
 irragionevole e vulneratrice del principio  di  eguaglianza,  fissato
 dall'art.   3   della   Costituzione,  in  quanto  il  mero  concorso
 accidentale di una causa di estinzione del reato rende  deteriore  la
 posizione  dell'imputato,  il  quale,  se il reato non fosse estinto,
 fruirebbe, invece, ceteris paribus,  della  piu'  favorevole  formula
 assolutoria, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del c.p.p.;
    Considerato  che  l'irragionevolezza  della  disposizione  de  qua
 vieppiu' si appalesa, quando - come nel  caso  di  specie  -  essendo
 stata  pronunciata,  in  primo  grado,  condanna  al risarcimento dei
 danni, cagionati dal reato, in favore della parte civile, il  giudice
 di appello deve esaminare, comunque, il merito della impugnazione, a'
 termini  dell'art.  578  del  c.p.p.  in relazione all'art. 245 delle
 disp. trans. del  c.p.p.,  con  la  conseguenza  che,  pur  in  esito
 all'accertamento della insufficienza della prova, sarebbe preclusa la
 pronuncia della sentenza di assoluzione;
    Ritenuto    che   la   prospettata   questione   di   legittimita'
 costituzionale si prospetta:
       a)   rilevante,   in   quanto   la    norma    sospettata    di
 incostituzionalita'  concerne  la  formula  della sentenza che questa
 corte deve pronuciare nel presente giudizio;
       b)  non  manifestamente  infondata  per  le  considerazioni  in
 precedenza enunciate;
                               P. Q. M.
    Letto  e  applicato  l'art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 provvedendo d'ufficio;
    Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento all'art.  3
 della  Costituzione,  la questione di legittimita' costituzionale del
 secondo comma dell'art. 129 del c.p.p.,  in  relazione  all'art.  254
 delle disp. trans. del c.p.p., (152 cpv. del c.p.p. 1930) nella parte
 in  cui  non prevede che il giudice pronunci sentenza di assoluzione,
 anche quando e' insufficiente o e' contraddittoria la  prova  che  il
 fatto  sussiste,  che  l'imputato  lo  ha  commesso  o  che  il fatto
 costituisce reato;
    Ordina che la presente ordinanza, di cui viene  data  lettura  nel
 pubblico dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  al  Presidente  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio.
      Costanzo, addi' 29 gennaio 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                         Il consigliere estensore: (firma illeggibile)
 91C0455