N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1991
N. 249 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1991 dalla corte d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Gatto Matteo Processo penale - Giudizio di appello - Rilevata insufficienza di prove in ordine al fatto che l'imputato abbia commesso il reato - Sopravvenuta prescrizione - Prevalenza della formula di estinzione del reato in caso di non evidente prova di innocenza del prevenuto - Lamentata rilevanza negativa del dubbio probatorio - Impossibilita' di applicare la formula assolutoria - Irragionevole disparita' di trattamento tra imputati, nella stessa situazione probatoria, a seconda che il reato sia o meno prescritto. (C.P.P. 1988, art. 129, secondo comma, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 254). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 17-4-1991 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di appello della sentenza del 20 giugno 1986 del tribunale ordinario di Crotone, con la quale Gatto Matteo e' stato condannato alle pene della reclusione in anni sei, della interdizione perpetua dai pubblici uffici, della integrazione legale, nonche' al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il delitto di cui all'art. 19, primo e sesto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194; Sentiti, in esito alla discussione finale, nell'odierno dibattimento, il p.m. e le parti private; Esaminati gli atti di causa e valutate le prove; Rilevato che il reato, ascritto all'appellante imputato, e' estinto per prescrizione, maturata il 25 ottobre 1990; Reputato che la prova si appalesa insufficiente sul punto che l'imputato abbia commesso il fatto; Considerato che, pertanto, nel concorso tra la formula assolutoria (art. 530, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 254 delle disp. trans. del c.p.p.) e quella di proscioglimento per estinzione del reato (art. 531 del c.p.p. in relazione all'art. 254 delle disp. trans. del c.p.p.) prevale quest'ultima a' termini dell'art. 129, secondo comma, del c.p.p. (152 cpv. del c.p.p. 1930) in relazione all'art. 254 delle disp. trans. del c.p.p. (cosi': Cass., sez. IV, 2 marzo 1990, n. 2753, massima n. 183511 in archivio penale c.e.d. Cassazione); Considerato che la precitata norma del secondo comma dell'art. 129 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di assoluzione anche quando e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato, si appalesa affatto irragionevole e vulneratrice del principio di eguaglianza, fissato dall'art. 3 della Costituzione, in quanto il mero concorso accidentale di una causa di estinzione del reato rende deteriore la posizione dell'imputato, il quale, se il reato non fosse estinto, fruirebbe, invece, ceteris paribus, della piu' favorevole formula assolutoria, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del c.p.p.; Considerato che l'irragionevolezza della disposizione de qua vieppiu' si appalesa, quando - come nel caso di specie - essendo stata pronunciata, in primo grado, condanna al risarcimento dei danni, cagionati dal reato, in favore della parte civile, il giudice di appello deve esaminare, comunque, il merito della impugnazione, a' termini dell'art. 578 del c.p.p. in relazione all'art. 245 delle disp. trans. del c.p.p., con la conseguenza che, pur in esito all'accertamento della insufficienza della prova, sarebbe preclusa la pronuncia della sentenza di assoluzione; Ritenuto che la prospettata questione di legittimita' costituzionale si prospetta: a) rilevante, in quanto la norma sospettata di incostituzionalita' concerne la formula della sentenza che questa corte deve pronuciare nel presente giudizio; b) non manifestamente infondata per le considerazioni in precedenza enunciate;
P. Q. M. Letto e applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, provvedendo d'ufficio; Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 129 del c.p.p., in relazione all'art. 254 delle disp. trans. del c.p.p., (152 cpv. del c.p.p. 1930) nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di assoluzione, anche quando e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato; Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura nel pubblico dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio. Costanzo, addi' 29 gennaio 1991 Il presidente: (firma illeggibile) Il consigliere estensore: (firma illeggibile) 91C0455