N. 151 ORDINANZA 8 - 12 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  -  G.I.P.   presso   la   pretura
 circondariale  -  Richiesta  di  decreto  di  archiviazione per reati
 commessi da ignoti - Necessita' di ulteriori indagini - Richiamo
 alle sentenze nn. 409/1990 e 445/1990 della Corte -  Interpretazione
 nel  senso  della  possibilita'  di indicarle con ordinanza al p.m. -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 415, secondo comma, in quanto richiamato dall'art.
 549 dello stesso codice).
 
 (Cost., art. 3)
(GU n.16 del 17-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  415,  secondo
 comma, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 549 dello
 stesso  codice,  promosso  con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal
 Giudice per le indagini preliminari presso la  Pretura  circondariale
 di Orvieto nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.
 31  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio  del  20  marzo  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso la
 Pretura circondariale di Orvieto, richiesto dal pubblico ministero di
 emettere decreto di archiviazione in  un  procedimento  a  carico  di
 ignoti,  imputati  del delitto di falso in assegno - premesso che non
 era "stata svolta alcuna indagine, constando  il  relativo  fascicolo
 processuale  del solo protesto, elevato perche' trattavasi "di titolo
 rubato  come  da  denuncia"  e  con  "firma  non  conforme  a  quella
 depositata"  -  ha, con ordinanza dell'8 novembre 1990, sollevato, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 dell'art.  415,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura  penale,
 richiamato per il procedimento pretorile dall'art. 549  dello  stesso
 codice,  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che,  di fronte ad una
 richiesta di archiviazione per essere ignoto l'autore del  reato,  il
 G.I.P.   presso  la  Pretura  circondariale,  se  ritiene  necessarie
 ulteriori indagini, le indichi con ordinanza  al  P.M.,  fissando  il
 termine indispensabile per il loro compimento";
      e  che il giudice a quo fonda il suo sospetto di illegittimita',
 in primo luogo, sulla sentenza n. 445 del 1990 con  la  quale  questa
 Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale, per un verso,
 dell'intero  art.  157  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di
 coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura penale (testo
 approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)  e,  per
 un altro verso, dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
 penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che,  di  fronte ad una
 richiesta di archiviazione pronunciata per infondatezza della notizia
 di reato, il giudice per le indagini preliminari  presso  la  pretura
 circondariale,  se  ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
 con  ordinanza   al   pubblico   ministero,   fissando   il   termine
 indispensabile  per il loro compimento, una procedura non applicabile
 in caso di mancato  accoglimento  della  richiesta  di  archiviazione
 avanzata  per  essere ignoto l'autore del reato, e, in secondo luogo,
 sulla diversita' di trattamento rispetto al procedimento  davanti  al
 tribunale,  non  essendo  riferibile il disposto dell'art. 409, primo
 comma (recte: secondo comma), al procedimento davanti al pretore;
    Considerato che l'ordinanza di rimessione  muove  dal  presupposto
 che  l'art.  415  del  codice  di  procedura  penale,  dettato per il
 procedimento davanti  al  tribunale,  trovi  applicazione  anche  nel
 procedimento  davanti al pretore, in forza dell'art. 549 dello stesso
 codice che prescrive l'applicazione nel procedimento davanti al  pre-
 tore,  per  tutto  cio' che non e' previsto nel libro VIII o in altre
 disposizioni,  l'osservanza  delle  norme  relative  al  procedimento
 davanti al tribunale in quanto applicabili;
      che,  con sentenza n. 409 del 1990, non ricordata dall'ordinanza
 di rimessione, questa Corte, dichiarando non fondata, "nei  sensi  di
 cui  in  motivazione",  la  questione  di legittimita' dell'art. 415,
 secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata per la parte
 ove non consente al giudice per le indagini preliminari  di  indicare
 ulteriori  indagini  al pubblico ministero, "una volta che questi gli
 abbia presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti  autori
 del   reato",  ha  fondato  la  sua  statuizione  su  una  "possibile
 interpretazione"  dell'art.  415,  secondo  comma,  del   codice   di
 procedura  penale, "tale da far emergere una figura di giudice per le
 indagini preliminari in grado di indicare al pubblico  ministero  gli
 approfondimenti  non  ancora  compiuti  e, quindi, non vincolato alla
 pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno  quando  non  gli  sia
 possibile  ordinare  l'iscrizione nel registro delle notizie di reato
 del nome di una persona gia' individuata";
      che, peraltro, la Corte, con sentenza n. 445 del 1990, ricordata
 dal giudice a  quo,  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'intero  art.  157  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato  con  il  decreto  legislativo  28  luglio  1989, n. 271) e
 dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura  penale,  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che,  di  fronte  ad  una  richiesta di
 archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato,  il
 giudice  per le indagini preliminari presso la pretura circondariale,
 se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al
 pubblico ministero, fissando il termine indispensabile  per  il  loro
 compimento;
      che  in  conseguenza  delle  due  pronunce  ora ricordate appare
 chiaro che l'art. 415 del codice  di  procedura  penale  deve  essere
 interpretato,  in  forza  del  richiamo contenuto nell'art. 549 dello
 stesso codice, nel  senso  che  sia  consentito  al  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso la pretura circondariale, richiesto del
 decreto di archiviazione per essere ignoto  l'autore  del  reato,  se
 ritiene  necessarie ulteriori indagini, di indicarle con ordinanza al
 pubblico ministero, fissando il termine indispensabile  per  il  loro
 compimento;
      e  che, quindi, la questione qui proposta deve essere dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura
 penale, in quanto  richiamato  dall'art.  549  dello  stesso  codice,
 sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice
 per le  indagini  preliminari  presso  la  Pretura  circondariale  di
 Orvieto con ordinanza dell'8 novembre 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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