N. 152 ORDINANZA 8 - 12 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati in genere - Repressione dell'evasione in materia  tributaria  -
 Dissimulazione  di  componenti  positivi  o simulazione di componenti
 negativi del  reddito  -  Concretizzazione  in  forme  artificiose  -
 Mancata   previsione   -  Norma  gia'  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima (sentenza n. 35/1991) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito,
 conmodificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516)
 
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 70, 82 e 101, secondo comma).
(GU n.16 del 17-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,
 n.  7,  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme per la
 repressione della evasione in materia di imposte sui  redditi  e  sul
 valore  aggiunto  e  per  agevolare  la definizione delle pendenze in
 materia tributaria)  convertito  in  legge  7  agosto  1982,  n.  516
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Tribunale di Verbania
 nel  procedimento  penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta la
 n. 40  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
      2)  ordinanza  emessa  l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento penale a carico di Rodio Marcello, iscritta la n. 53
 del registro ordinanze 1991 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  20  marzo  1991  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Verbania,  con  ordinanza  del 9
 novembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
 comma, 101, secondo comma, e da 70 a 82 della Costituzione, questione
 di legittimita' dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge  10
 luglio  1982,  n.  429,  convertito  in  legge 7 agosto 1982, n. 516,
 "nella parte in cui prevede come elemento costitutivo  del  reato  de
 quo   l'alterazione   in   misura   rilevante   del  risultato  della
 dichiarazione";
      e che un'analoga questione ha sollevato anche  il  Tribunale  di
 Torino con ordinanza dell'8 ottobre 1990, denunciando, in riferimento
 agli  artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, lo stesso art.
 4, primo comma, n. 7, del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede
 nell'applicazione  concreta  interpretazioni  in  contrasto e tali da
 creare disparita' di trattamento;
      e che in entrambi i giudizi e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 "palesemente  non  fondata  a  meno  che  non sopravvenga ragione per
 restituire gli atti al giudice a quo";
    Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe  e  che,
 quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che,  con  sentenza  n.  35 del 1991, questa Corte ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.  7,  del
 decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
 conponenti positivi o  la  simulazione  di  componenti  negativi  del
 reddito debba concretarsi in forme artificiose;
      e  che,  pur  essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo
 1991, n. 83, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge  10  luglio
 1982,  n.  429,  converito  in legge 7 agosto 1982, n. 516 - cosi' da
 modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera f
 del primo comma del nuovo testo) - poiche' l'art. 7 del decreto-legge
 16 marzo 1991, n. 83, non  contempla  l'efficacia  retroattiva  della
 disciplina  di  cui  all'art.  6 e, quindi, non deroga, in proposito,
 all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  l'abrogazione  della
 norma  impugnata  non  comporta la restituzione degli atti ai giudici
 remittenti per una nuova valutazione della rilevanza (cfr., ancora  -
 ma  con  riferimento  all'identica prescrizione contenuta nell'art. 7
 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito  in  legge  -
 sentenza n. 35 del 1991);
      che  pertanto,  la questione qui proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 85 del 1991);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  4,  primo  comma,  n.  7,  del
 decreto-legge  10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
 evasione in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto  e
 per  agevolare  la definizione delle pendenze in materia tributaria),
 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n.  516,  gia'
 dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  con  sentenza  n. 35 del
 1991, nella parte  in  cui  non  prevede  che  la  dissimulazione  di
 componenti  positivi  o  la  simulazione  di  componenti negativi del
 reddito debba concretarsi in forme artificiose,  questione  sollevata
 dal  Tribunale di Torino e dal Tribunale di Verbania con le ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0463