N. 153 ORDINANZA 8 - 12 aprile 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Formulazione della richiesta di incidente probatorio da parte del p.m. - Notifica al difensore di soggetti nei confronti dei quali si procede per i fatti oggetto della prova - Mancata previsione - Analoga questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 436/1990) - Richiamo alla sentenza n. 74/1991 e alle ordinanze nn. 565 e 570 del 1990 - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 395). (Cost., art. 24, secondo comma)(GU n.16 del 17-4-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Agliardi Roberto, iscritta la n. 49 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 395 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che la richiesta di incidente probatorio formulata dal P.M. venga notificata anche ai difensori delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato non fondata, nei sensi cui in motivazione, un'analoga questione di legittimita' avente ad oggetto, oltre all'art. 395, anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura penale, sul presupposto che "coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una piu' precisa fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche il difensore della persona sottoposta alle indagini"; che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata (v. sentenza n. 74 del 1991; ordinanze n. 565 del 1990, n. 570 del 1990); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0464