N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1990
N. 254 Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Muran Mario contro la direzione generale degli istituti di previdenza Pensioni - Trattamento di quiescenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni - Iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con conseguente possibilita' di ricongiunzione senza oneri dei periodi riconosciuti utili presso gli enti di provenienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 482/1988 - Mancata previsione dell'efficacia retroattiva di detta iscrizione e del conseguente beneficio della ricongiunzione senza oneri per i periodi precedenti - Irrazionale diverso trattamento di situazioni identiche, attesa la dipendenza del beneficio in questione dal mero dato temporale della cessazione dal servizio del dipendente. (Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2). (Cost., art. 3).(GU n.17 del 24-4-1991 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Muran Mario, nato il 26 settembre 1926, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera, 29, presso l'avv. Rinaldo Ricci, avverso i decreti nn. 1053 e 1054 in data 10 ottobre 1985 della Direzione generale degli istituti di previdenza. F A T T O Il ricorrente, gia' dirigente generale dell'I.N.A.M., comandato presso le regioni in base all'art. 19 del d.-l. 17 agosto 1974, n. 386, opto' per l'inquadramento presso l'amministrazione regionale con qualifica dirigenziale, con decorrenza 1 gennaio 1981. In data 16 febbraio 1983 chiede la ricongiunzione (ai sensi degli artt. 6 o, in subordine, 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29) dei periodi assicurativi relativi al lavoro svolto come medico presso ambulatori I.N.A.I.L. (15 gennaio 1954-15 giugno 1958) e come dirigente sanitario (15 giugno 1958-31 dicembre 1980), compresi alcuni periodi gia' riscattati con il fondo integrativo I.N.A.M. e cioe': sei anni di studi universitari; sei mesi di servizio con speciale rapporto; servizio quale ufficiale di complemento; periodo di attivita' professionale in precedenza riscattato presso I.N.A.M. Con il primo dei provvedimenti impugnati e' stata disposta la ricongiunzione onerosa per il periodo con rapporto speciale gia' assicurato con l'I.N.P.S. e gratuita per quello di dirigente sanitario mentre con il secondo provvedimento e' stato ammesso il riscatto del corso di laurea. Con il gravame l'interessato, che in previsione del suo collocamento a riposo effettivamente avvenuto dal 7 gennaio 1988 aveva accettato e pagato il ricongiungimento oneroso, pone il problema della legittimita' dell'ulteriore pagamento per i servizi gia' riscattati nel precedente rapporto previdenziale. Con memoria depositata il 9 novembre 1990 l'avvocatura dello Stato ha richiamato la normativa di cui al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ed, in particolare, le previsioni degli artt. 74 e 75 per osservare che la ricongiunzione gratuita per i dipendenti di cui trattasi e' prevista unicamente per il personale confluito nel comparto sanitario e non e', quindi, applicabile ai transitati nei ruoli regionali. Con memoria depositata il 19 novembre 1990 il ricorrente invoca sia una interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge n. 29/1979 sia una valutazione di interpretazione autentica della nuova normativa, intervenuta per il personale transitato alle regioni con l'emanazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per concludere per l'accoglimento del gravame con il diritto alla restituzine di quanto corrisposto con interessi e' rivalutazione. All'odierna udienza il patrono del ricorrente, avv. Ricci si e' riportato alle richieste contenute in memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il procuratore generale ha sostanzialmente concordato con la tesi difensiva sia in considerazione della meccanicita' dell'inquadramento degli interessati sia sostenendo la possibilita' di una applicazione retroattiva della legge del 1988. D I R I T T O Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, "in alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'art. 1, primo comma, della stessa legge (che riguarda la congiunzione dei servizi presso l'I.N.P.S.), il lavoratore che possa fa valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed in superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S., puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare". Lo stesso articolo dispone al secondo comma che "la gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente". Per il personale degli Enti soppressi esiste una specifica disposizione al successivo art. 6, che prevede, in particolare, che "in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati". Dal confronto delle cennate disposizioni si evince, quindi, il criterio della piena ricongiunzione di tutti i periodi di servizo presso la gestione di destinazione, con la differenza di previsione di rincongiunzione graduita per il "servizio prestato presso enti pubblici" soppressi ed onerosa per tutti gli altri periodi figurativi. Per il personale del comparto sanitario e' intervenuto successivamente il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (relativo, appunto allo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) che all'art. 74 ha dettato disposizioni particolari per il trattamento di quiescenza del detto personale prevedendo quanto segue: "Il personale dipendente, addetto ai periodi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza. L'obbligo della iscrizione al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza di- verse da quelle indicate nel procedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi". Dalla semplice lettura delle citate disposizioni si evince, dunque, che per il personale degli Enti soppressi sia stata prevista la ricongiunzione gratuita per i periodi di effettivo servizio ed onerosa per gli altri, tant'e' vero che per il personale confluito nel comparto sanitario si e' reso necessario l'intervento legislativo per consentire la ricongiunzione gratuita dei "periodi riconosciuti utili a carico dei fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza", intervento che non sarebbe stato necessario ove la semplice obbligatorieta' del trasferimento avesse dovuto comportare il trascinamento dell'intera posizione assicurativa conseguita. Ne' appare possibile una assimilazione della posizione assicurativa del personale del comparto sanitario con quello che ha avuto innumerevoli altre destinazioni. A comprova di cio' assumersi il travagliato iter legislativo della legge 27 ottobre 1988, n. 482, che gia' nel titolo denuncia l'intero legislativo di provvedere specificamente alla "disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato" e che, in particolare, all'art. 1, primo comma, si da carico di individuare puntigliosamente le singole categorie di destinatari quasi a sottolineare la specificita' delle norme di quiescenza per la loro incidenza su enti previdenziali diversi con la previsione che "al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'art. 1-terdecies,primo e secondo comma, del d.-l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalita' di cui all'art. 24-quinquies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonche' al personale di cui all'art. 1-octies del d.-l. n. 481/1978 sopra citato ed a quello gia' inquadrato nei ruoli unici di cui al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge". E' la specificita' della previsione puo' agevolmente desumersi dal fatto che nei successivi commi viene prevista l'estensione ad altre fattispecie, come quella del "personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione" ovvero a quella, che interessa la presente decisione, cioe' del "personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonche' ad amministrazioni statali ai sensi del d.-l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833". Sembra, pertanto, ovvio che solo in virtu' della previsione dell'art. 2 della stessa legge per il personale trasferito alle regioni sia stato possibile che "per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma primo, che non abbiano dato luogo a pensione", sia stato possibile applicare "le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29" ed, in particolare che "lo stesso articolo" sia divenuto applicabile "anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza". Non appare, quindi, accettabile la tesi del ricorrente secondo la quale in virtu' del collegamento tra le norme indicate poteva affermarsi il diritto del predetto personale anche in base alla normativa precedente la legge n. 482/1988 dovendosi, invece esattamente ritenere che il beneficio della ricongiunzione gratuita per la generalita' dei periodi assicurativi sia stata riconosciuta per gli interessati unicamente in virtu' di tale legge e per i casi specificamente dalla stessa contemplati. Resta, infine, da esaminare se la legge stessa possa avere una efficacia retroattiva, nel senso cioe' che abbia inteso regolare anche la posizione previdenziale degli iscritti cessati dal servizio antecedentemente alla sua emanazione sicche', in virtu' del principio dello jus superveniens, possa essere applicata al presente giudizio quale disposizione che pur non sussistendo all'atto della domanda giudiziaria sia vigente all'atto della decisione. Al riguardo la difesa del ricorrente invoca il quarto comma dell'art. 2 nella parte in cui prevede che "al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unita' sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione". La tesi non puo' essere condivisa in la previsione di applicazione dei citati artt. 74 e 75 appare strettamente connessa all'obbligo della iscrizione e ricongiunzione dei servizi e quindi destinata unicamente al personale in servizio per il quale la ricongiunzione puo' avere efficacia "dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione" (e appena il caso di notare che il verbo e' al presente e non al passato, come sarebbe stato necessario ove si fosse voluto provvedere anche ai casi in cui le regioni ne avessero gia' prescitto l'iscrizione). D'altronde proprio in virtu' di tale mutamento e' puntualizzato al successivo sesto comma che "al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza", mentre laddove il legislatore ha inteso provvedere anche per il personale cessato dal servizio ha ritenuto di dover espressamente precisare l'estensione della previsione, come per la fattispecie relativa al diverso personale del comparto sanitario per il quale la pensionabilita' degli emolumenti fissi e continuativi e' stata riconosciuta anche ai pensionati ma con la precisazione della relativa decorrenza (il personale del comparto sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (ago) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le casse di previdenza). Appare, cioe', confermato un costante comportamento del legislatore in materia previdenziale secondo il quale ogni nuovo beneficio attiene, salva espressa previsione, al personale in servizio mentre per quello cessato, qualora sia destinatario della corrispondente previdenza, viene immediatamente fissata una precisa decorrenza. Nella fattispecie, a parte ogni considerazione in ordine al perfezionamento della procedura di ricongiunzione, devesi osservare che il ricorrente risulta cessato dal servizio dal gennaio 1988 mentre la legge attributiva del beneficio di cui trattasi e' dell'ottobre successivo per cui il medesimo non puo' ritenersi destinatario della stessa. Tanto premesso, il gravame dovrebbe essere respinto in quanto la norma contenuta nel predetto art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, non e' suscettibile di interpretazione che ne consenta applicazione retroattiva. Tuttavia proprio tale conclusione comporta la rilevanza della questione di costituzionalita' della stessa norma e la sua non manifesta infondatezza per la non giustificabile disparita' di trattamento tra personale comunque proveniente dalla stessa situazione giuridica ed inquadrato in posizioni diverse per circostanze assolutamente contingenti. A tal ultimo riguardo deversi considerare che sebbene l'eliminazione di siffatte situazioni a decorrere da un preciso momento storico rientri nella discrezionalita' del legislatore, non sembra che tale discrezionalita' venga razionalmente esercitata qualora il ritardo nell'adempimento di tale esigenza derivi da circostanze assolutamente estranee alla volonta' legislativa. Nella fattispecie risulta dai lavori parlamentari che la proposta di legge relativa "rappresenta un tentativo organico di disciplinare la.. .. .. materia.. .. .. riguardante il trattamento del personale passato alle regioni" e si riconosce che al momento dei trasferimenti "in assenza di un organico indirizzo, vennero previste spesso norme contraddittorie od incomplete che non hanno consentito di definire in modo equanime, corretto e certo le.. .. .. posizioni relative al trattamento di fine servizio" (X leg. Camera, relazione al dis. legge n. 476, pag. 1). Al riguardo si rammenta "il tentativo di affrontare il problema, effettuato nell'ottava legislatura da molte proposte di legge.).. .. .. il cui esame.. .. .. venne interrotto per l'anticipato scioglimento delle Camere" nonche' il fatto che "analoghe iniziative nella nona legislatura vennero proposte dal Governo.. .. .. a dimostrazione dell'esigenza urgente di riconsiderare con criteri di equita' tutte le situazioni rimaste ancora aperte" (ivi, pagg. 1 e 2). E' dall'esame degli atti parlamentari delle due legislazioni precedenti si riscontra ampio consenso sul fatto della necessita' di riconsiderare "le posizioni del personale che e' gia' cessato o sta per cessare dal servizio" (VIII leg. Senato rel. dis. legge n. 2021, pag. 1, e IX leg. Senato rel. dis. legge n. 328 pag. 1) senza che, pero', tali intenzioni siano state tradotte in norma positiva. Pertanto questo Collegio giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in ordine al citato art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto non prevede l'eliminazione retroattiva di disparita' di trattamento pensionistico fra personale in eguale situazione quale dipendenti di enti soppressi transitati a rispettive nuove posizioni per effetto di legge.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87; Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche', in relazione all'art. 3 della Costituzione sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1986, n. 482, nella parte in cui non consente l'applicazione della ricongiunzione senza oneri a favore dei dipendenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge stessa; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' disposto in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 91C0469