N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1990

                                N. 254
  Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti, sezione
              terza giurisdizionale, sul ricorso proposto
     da Muran Mario contro la direzione generale degli istituti di
                              previdenza
 Pensioni  -  Trattamento  di  quiescenza  del  personale  degli  enti
 soppressi trasferito alle regioni -  Iscrizione  alla  Cassa  per  le
 pensioni  ai  dipendenti  degli  enti locali ovvero alla Cassa per le
 pensioni ai sanitari, con conseguente possibilita' di  ricongiunzione
 senza  oneri  dei  periodi  riconosciuti  utili  presso  gli  enti di
 provenienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
 n.  482/1988 - Mancata previsione dell'efficacia retroattiva di detta
 iscrizione e del conseguente  beneficio  della  ricongiunzione  senza
 oneri  per  i periodi precedenti - Irrazionale diverso trattamento di
 situazioni identiche, attesa la dipendenza del beneficio in questione
 dal mero dato temporale della cessazione dal servizio del dipendente.
 (Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig.
 Muran Mario, nato il 26 settembre 1926, elettivamente domiciliato  in
 Roma,  via  Nicotera,  29,  presso  l'avv.  Rinaldo  Ricci, avverso i
 decreti nn. 1053 e 1054 in  data  10  ottobre  1985  della  Direzione
 generale degli istituti di previdenza.
                               F A T T O
    Il  ricorrente,  gia'  dirigente generale dell'I.N.A.M., comandato
 presso le regioni in base all'art. 19 del d.-l. 17  agosto  1974,  n.
 386, opto' per l'inquadramento presso l'amministrazione regionale con
 qualifica dirigenziale, con decorrenza 1› gennaio 1981.
   In  data  16 febbraio 1983 chiede la ricongiunzione (ai sensi degli
 artt. 6 o, in subordine, 2 della legge 7 febbraio 1979,  n.  29)  dei
 periodi  assicurativi  relativi  al  lavoro svolto come medico presso
 ambulatori  I.N.A.I.L.  (15  gennaio  1954-15  giugno  1958)  e  come
 dirigente  sanitario  (15  giugno  1958-31  dicembre  1980), compresi
 alcuni periodi gia' riscattati con il fondo  integrativo  I.N.A.M.  e
 cioe':
      sei anni di studi universitari;
      sei mesi di servizio con speciale rapporto;
      servizio quale ufficiale di complemento;
      periodo  di  attivita'  professionale  in  precedenza riscattato
 presso I.N.A.M.
    Con il primo dei provvedimenti  impugnati  e'  stata  disposta  la
 ricongiunzione  onerosa  per  il  periodo  con rapporto speciale gia'
 assicurato  con  l'I.N.P.S.  e  gratuita  per  quello  di   dirigente
 sanitario  mentre  con  il  secondo provvedimento e' stato ammesso il
 riscatto del corso di laurea.
    Con  il  gravame  l'interessato,  che  in   previsione   del   suo
 collocamento  a  riposo  effettivamente  avvenuto  dal 7 gennaio 1988
 aveva  accettato  e  pagato  il  ricongiungimento  oneroso,  pone  il
 problema  della  legittimita'  dell'ulteriore pagamento per i servizi
 gia' riscattati nel precedente rapporto previdenziale.
    Con memoria depositata il 9 novembre 1990 l'avvocatura dello Stato
 ha richiamato la normativa di cui al d.P.R. 20 dicembre 1979, n.  761
 ed,  in  particolare, le previsioni degli artt. 74 e 75 per osservare
 che la ricongiunzione gratuita per i dipendenti di  cui  trattasi  e'
 prevista unicamente per il personale confluito nel comparto sanitario
 e non e', quindi, applicabile ai transitati nei ruoli regionali.
    Con  memoria  depositata  il 19 novembre 1990 il ricorrente invoca
 sia una interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge n.  29/1979
 sia   una   valutazione  di  interpretazione  autentica  della  nuova
 normativa, intervenuta per il personale transitato alle  regioni  con
 l'emanazione  della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per concludere per
 l'accoglimento del gravame con il diritto alla restituzine di  quanto
 corrisposto con interessi e' rivalutazione.
    All'odierna  udienza  il  patrono del ricorrente, avv. Ricci si e'
 riportato  alle  richieste  contenute  in  memoria,  insistendo   per
 l'accoglimento del ricorso.
    Il  procuratore generale ha sostanzialmente concordato con la tesi
 difensiva sia in considerazione della meccanicita' dell'inquadramento
 degli interessati sia sostenendo la possibilita' di una  applicazione
 retroattiva della legge del 1988.
                             D I R I T T O
    Ai  sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativa
 alla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori  ai  fini
 previdenziali,  "in  alternativa  all'esercizio della facolta' di cui
 all'art.  1,  primo  comma,  della  stessa  legge  (che  riguarda  la
 congiunzione  dei servizi presso l'I.N.P.S.), il lavoratore che possa
 fa  valere  periodi   di   iscrizione   nell'assicurazione   generale
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed in superstiti dei
 lavoratori  dipendenti,  ovvero  in  forme obbligatorie di previdenza
 sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta  o  che
 abbiano   dato   luogo   all'esclusione   o   all'esonero   da  detta
 assicurazione,  ovvero  nelle  gestioni  speciali  per  i  lavoratori
 autonomi  gestite  dall'I.N.P.S., puo' chiedere in qualsiasi momento,
 ai  fini  del  diritto  e  della  misura  di  un'unica  pensione,  la
 ricongiunzione  presso  la  gestione in cui risulti iscritto all'atto
 della domanda, ovvero presso  una  gestione  nella  quale  possa  far
 valere  almeno  otto  anni  di  contribuzione  versata in costanza di
 effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi  di  contribuzione
 obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare".
    Lo  stesso  articolo  dispone  al  secondo  comma che "la gestione
 assicurativa presso la quale  si  effettua  la  ricongiunzione  delle
 posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per
 cento   della  somma  risultante  dalla  differenza  tra  la  riserva
 matematica, determinata in base ai criteri  e  alle  tabelle  di  cui
 all'art.  13  della  legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la
 copertura assicurativa relativa al periodo utile  considerato,  e  le
 somme  versate  dalla  gestione o dalle gestioni assicurative a norma
 del comma precedente".
    Per  il  personale  degli  Enti  soppressi  esiste  una  specifica
 disposizione  al  successivo art. 6, che prevede, in particolare, che
 "in  deroga  a  quanto  previsto  dagli   articoli   precedenti,   la
 ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato
 presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la
 soppressione   ed  il  trasferimento  del  personale  ed  altri  enti
 pubblici,  avviene  d'ufficio  presso   la   gestione   previdenziale
 dell'ente  di  destinazione  e  senza  oneri  a carico dei lavoratori
 interessati".
    Dal confronto delle cennate disposizioni  si  evince,  quindi,  il
 criterio  della  piena  ricongiunzione  di tutti i periodi di servizo
 presso la gestione di destinazione, con la differenza  di  previsione
 di  rincongiunzione  graduita  per  il "servizio prestato presso enti
 pubblici"  soppressi  ed  onerosa  per  tutti   gli   altri   periodi
 figurativi.
    Per   il   personale   del   comparto   sanitario  e'  intervenuto
 successivamente il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (relativo, appunto
 allo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) che
 all'art. 74 ha dettato disposizioni particolari per il trattamento di
 quiescenza del detto personale prevedendo quanto segue:
    "Il personale dipendente, addetto ai periodi,  servizi  ed  uffici
 delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini
 del  trattamento  di  quiescenza,  alla  cassa  per  le  pensioni  ai
 dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa  per  le  pensioni  ai
 sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
    L'obbligo  della iscrizione al precedente comma e' esteso anche al
 personale  comunque  trasferito  alle  unita'  sanitarie  locali   in
 attuazione  delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.
 833.
    Per la ricongiunzione di tutti i servizi  o  periodi  assicurativi
 connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di
 provenienza,  con  iscrizione  a forme obbligatorie di previdenza di-
 verse da quelle indicate  nel  procedente  primo  comma,  si  applica
 l'art.  6  della  legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si
 applica  anche  per  la  ricongiunzione  di tutti i servizi o periodi
 riconosciuti  utili  a  carico  di  eventuali  fondi  integrativi  di
 previdenza  esistenti  presso  gli enti di provenienza nonche' per il
 trasferimento  alla  gestione  previdenziale  di   destinazione   dei
 contributi versati nei fondi stessi".
    Dalla  semplice  lettura  delle  citate  disposizioni  si  evince,
 dunque, che per il personale degli Enti soppressi sia stata  prevista
 la  ricongiunzione  gratuita  per  i periodi di effettivo servizio ed
 onerosa per gli altri, tant'e' vero che per  il  personale  confluito
 nel comparto sanitario si e' reso necessario l'intervento legislativo
 per  consentire  la ricongiunzione gratuita dei "periodi riconosciuti
 utili a carico dei fondi integrativi di previdenza  esistenti  presso
 gli enti di provenienza", intervento che non sarebbe stato necessario
 ove  la  semplice  obbligatorieta'  del  trasferimento  avesse dovuto
 comportare  il  trascinamento  dell'intera   posizione   assicurativa
 conseguita.
    Ne'   appare   possibile   una   assimilazione   della   posizione
 assicurativa del personale del comparto sanitario con quello  che  ha
 avuto innumerevoli altre destinazioni.
    A comprova di cio' assumersi il travagliato iter legislativo della
 legge  27 ottobre 1988, n. 482, che gia' nel titolo denuncia l'intero
 legislativo  di  provvedere  specificamente  alla   "disciplina   del
 trattamento  di  quiescenza  e di previdenza del personale degli enti
 soppressi  trasferito  alle  regioni,  agli  enti  pubblici  ed  alle
 amministrazioni dello Stato" e che, in particolare, all'art. 1, primo
 comma,  si  da  carico  di  individuare  puntigliosamente  le singole
 categorie di destinatari quasi a sottolineare la  specificita'  delle
 norme  di  quiescenza  per  la  loro  incidenza su enti previdenziali
 diversi con la previsione che "al personale degli  enti,  gestioni  e
 servizi  interessati  a  provvedimenti  di  soppressione,  scorporo o
 riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali  a  norma
 dell'art.    1-terdecies,primo  e  secondo comma, del d.-l. 18 agosto
 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
 1978,  n.  641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero
 ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le  modalita'
 di  cui  all'art.  24-quinquies  del  d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,
 con  le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n.
 75, nonche' al personale  di  cui  all'art.  1-octies  del  d.-l.  n.
 481/1978  sopra citato ed a quello gia' inquadrato nei ruoli unici di
 cui al d.P.R. 24 luglio 1977, n.  618,  si  applicano,  ai  fini  del
 trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza,  le norme di cui alla
 presente legge".
    E' la specificita' della previsione puo' agevolmente desumersi dal
 fatto che nei successivi commi viene prevista l'estensione  ad  altre
 fattispecie,  come  quella  del "personale dell'ente nazionale per la
 prevenzione degli infortuni  e  dell'associazione  nazionale  per  il
 controllo  della  combustione"  ovvero  a  quella,  che  interessa la
 presente decisione, cioe' del "personale degli enti, casse e gestioni
 sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle  regioni,  ad  altri
 enti  pubblici, nonche' ad amministrazioni statali ai sensi del d.-l.
 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
 agosto  1974, n. 386, nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23
 dicembre 1978, n. 833".
    Sembra,  pertanto,  ovvio  che  solo  in  virtu'  della previsione
 dell'art. 2 della stessa  legge  per  il  personale  trasferito  alle
 regioni  sia  stato  possibile  che "per la ricongiunzione di tutti i
 servizi e periodi assicurativi  connessi  con  il  servizio  prestato
 presso   le   diverse  amministrazioni  o  enti  di  provenienza  con
 iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel  comma
 primo,  che  non  abbiano dato luogo a pensione", sia stato possibile
 applicare "le disposizioni di cui all'art. 6 della legge  7  febbraio
 1979, n. 29" ed, in particolare che "lo stesso articolo" sia divenuto
 applicabile "anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi
 riconosciuti  utili  a  carico  di  eventuali  fondi  integrativi  di
 previdenza esistenti presso gli enti di provenienza".
    Non appare, quindi, accettabile la tesi del ricorrente secondo  la
 quale  in  virtu'  del  collegamento  tra  le  norme  indicate poteva
 affermarsi il diritto del  predetto  personale  anche  in  base  alla
 normativa   precedente   la   legge  n.  482/1988  dovendosi,  invece
 esattamente ritenere che il beneficio della  ricongiunzione  gratuita
 per  la  generalita'  dei periodi assicurativi sia stata riconosciuta
 per gli interessati unicamente in virtu' di tale legge e per  i  casi
 specificamente dalla stessa contemplati.
    Resta,  infine,  da  esaminare  se la legge stessa possa avere una
 efficacia retroattiva, nel senso  cioe'  che  abbia  inteso  regolare
 anche  la posizione previdenziale degli iscritti cessati dal servizio
 antecedentemente alla sua emanazione sicche', in virtu' del principio
 dello jus superveniens, possa essere applicata al  presente  giudizio
 quale  disposizione  che  pur  non sussistendo all'atto della domanda
 giudiziaria sia vigente all'atto della decisione.
    Al riguardo la  difesa  del  ricorrente  invoca  il  quarto  comma
 dell'art.  2 nella parte in cui prevede che "al personale proveniente
 dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di
 Trento e Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della  presente
 legge,  nonche'  al  personale  transitato  agli  enti  regionali  di
 sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento  delle
 funzioni  statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e
 del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,   si   applicano,   per   la
 ricongiunzione  dei  servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e
 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unita'
 sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni
 ne prescrivono l'iscrizione".
    La tesi non puo' essere condivisa in la previsione di applicazione
 dei citati artt. 74 e 75  appare  strettamente  connessa  all'obbligo
 della  iscrizione  e  ricongiunzione  dei  servizi e quindi destinata
 unicamente al personale in servizio per il  quale  la  ricongiunzione
 puo'  avere  efficacia  "dal  momento  in  cui  le singole regioni ne
 prescrivono l'iscrizione" (e appena il caso di notare che il verbo e'
 al presente e non al passato, come sarebbe stato  necessario  ove  si
 fosse  voluto  provvedere anche ai casi in cui le regioni ne avessero
 gia' prescitto l'iscrizione).
    D'altronde proprio in virtu' di tale mutamento e' puntualizzato al
 successivo sesto  comma  che  "al  personale  indicato  nel  presente
 articolo,  in  servizio alla data di entrata in vigore della presente
 legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione
 assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione  generale
 obbligatoria,  delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione
 stessa  e  degli  eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti
 presso gli enti di provenienza", mentre  laddove  il  legislatore  ha
 inteso  provvedere  anche  per  il  personale cessato dal servizio ha
 ritenuto  di  dover  espressamente   precisare   l'estensione   della
 previsione, come per la fattispecie relativa al diverso personale del
 comparto  sanitario  per il quale la pensionabilita' degli emolumenti
 fissi e continuativi e' stata riconosciuta anche ai pensionati ma con
 la precisazione della relativa decorrenza (il personale del  comparto
 sanitario  in  servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per
 il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria
 (ago) e fondi integrativi, ha diritto, a  decorrere  dal  1›  gennaio
 1989,  alla  pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti
 corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal
 d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla
 legge  26  aprile  1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno
 optato per le casse di previdenza).
    Appare,  cioe',   confermato   un   costante   comportamento   del
 legislatore  in  materia  previdenziale  secondo  il quale ogni nuovo
 beneficio  attiene,  salva  espressa  previsione,  al  personale   in
 servizio  mentre  per  quello cessato, qualora sia destinatario della
 corrispondente previdenza, viene immediatamente fissata  una  precisa
 decorrenza.
    Nella  fattispecie,  a  parte  ogni  considerazione  in  ordine al
 perfezionamento della procedura di ricongiunzione,  devesi  osservare
 che  il  ricorrente  risulta  cessato  dal  servizio dal gennaio 1988
 mentre  la  legge  attributiva  del  beneficio  di  cui  trattasi  e'
 dell'ottobre  successivo  per  cui  il  medesimo  non  puo' ritenersi
 destinatario della stessa.
    Tanto premesso, il gravame dovrebbe essere respinto in  quanto  la
 norma  contenuta  nel predetto art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n.
 482,  non  e'  suscettibile  di  interpretazione  che   ne   consenta
 applicazione retroattiva.
    Tuttavia  proprio  tale  conclusione  comporta  la rilevanza della
 questione di costituzionalita'  della  stessa  norma  e  la  sua  non
 manifesta  infondatezza  per  la  non  giustificabile  disparita'  di
 trattamento  tra  personale   comunque   proveniente   dalla   stessa
 situazione   giuridica   ed   inquadrato  in  posizioni  diverse  per
 circostanze assolutamente contingenti.
    A  tal   ultimo   riguardo   deversi   considerare   che   sebbene
 l'eliminazione  di  siffatte  situazioni  a  decorrere  da un preciso
 momento storico rientri nella discrezionalita' del  legislatore,  non
 sembra  che  tale  discrezionalita'  venga  razionalmente  esercitata
 qualora il  ritardo  nell'adempimento  di  tale  esigenza  derivi  da
 circostanze assolutamente estranee alla volonta' legislativa.
    Nella  fattispecie risulta dai lavori parlamentari che la proposta
 di legge relativa "rappresenta un tentativo organico di  disciplinare
 la..  ..  .. materia.. .. .. riguardante il trattamento del personale
 passato alle regioni" e si riconosce che al momento dei trasferimenti
 "in assenza di un organico indirizzo, vennero previste  spesso  norme
 contraddittorie od incomplete che non hanno consentito di definire in
 modo  equanime,  corretto  e  certo  le.. .. .. posizioni relative al
 trattamento di fine servizio" (X leg. Camera, relazione al dis. legge
 n. 476, pag. 1).
    Al  riguardo  si rammenta "il tentativo di affrontare il problema,
 effettuato nell'ottava legislatura da molte proposte di legge.)..  ..
 ..   il   cui   esame..  ..  ..  venne  interrotto  per  l'anticipato
 scioglimento delle Camere" nonche' il fatto che "analoghe  iniziative
 nella  nona  legislatura  vennero  proposte  dal  Governo..  ..  .. a
 dimostrazione dell'esigenza urgente di riconsiderare con  criteri  di
 equita'  tutte  le  situazioni rimaste ancora aperte" (ivi, pagg. 1 e
 2).
    E' dall'esame  degli  atti  parlamentari  delle  due  legislazioni
 precedenti  si riscontra ampio consenso sul fatto della necessita' di
 riconsiderare "le posizioni del personale che e' gia' cessato  o  sta
 per  cessare dal servizio" (VIII leg. Senato rel. dis. legge n. 2021,
 pag. 1, e IX leg. Senato rel. dis. legge n. 328 pag.  1)  senza  che,
 pero', tali intenzioni siano state tradotte in norma positiva.
    Pertanto  questo  Collegio  giudicante  ritiene di dover sollevare
 d'ufficio questione  di  legittimita'  costituzionale  in  ordine  al
 citato  art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione  in  quanto  non  prevede  l'eliminazione
 retroattiva  di disparita' di trattamento pensionistico fra personale
 in eguale situazione quale dipendenti di enti soppressi transitati  a
 rispettive nuove posizioni per effetto di legge.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1  e  23 della legge
 costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1957,
 n. 87;
    Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi
 alla  Corte  costituzionale  affinche', in relazione all'art. 3 della
 Costituzione sia risolta la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2  della legge 27 ottobre 1986, n. 482, nella parte in cui
 non consente l'applicazione della ricongiunzione senza oneri a favore
 dei dipendenti cessati dal  servizio  prima  dell'entrata  in  vigore
 della legge stessa;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata al ricorrente, al procuratore  generale  della  Corte  dei
 conti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre,
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi' disposto in Roma, nella camera di consiglio del  7  dicembre
 1990.
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0469