N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1991
N. 257 Ordinanza emessa il 19 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Ceravolo Maria Montania Processo penale - Udienza preliminare - Rinvio a giudizio - Imputazione formulata dal p.m. - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta impossibilita' per lo stesso di dare al fatto una definizione giuridica diversa, anche nel caso che da tale modifica consegua mutamento di competenza - Limitazione dell'esercizio del potere giurisdizionale. (C.P.P. 1988, art. 429, in relazione agli artt. 417, primo comma, lett. b), e 423 stesso codice). (Cost., artt. 25 e 101).(GU n.17 del 24-4-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale n. 124/90 r.g., a carico di Ceravolo Maria Montania, imputata del delitto di cui all'art. 424, secondo comma, del cod. pen.; Viste le conclusioni formulate nella udienza preliminare, a norma dell'art. 421, secondo e terzo comma, del cod. proc. pen., dal pubblico ministero e dal difensore dall'imputata, i quali hanno rispettivamente richiesto il rinvio a giudizio per il reato sopra detto e sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto od, in subordine, rinvio a giudizio per il reato di cui al primo comma dello stesso art. 424 del cod. pen.; Ritenuto di dover giuridicamente definire il fatto contestato - anziche' nei termini enunciati nell'imputazione formulata dal pubblico minsitero con la richiesta di rinvio a giudizio e mantenuta nelle conclusioni prima richiamate - quale delitto di cui all'art. 424, primo comma, del cod. pen., (peraltro, in tal senso questo giudice si e' anche pronunciato non disponendo la convalida dell'arresto a suo tempo operato, gia' richiesta dal pubblico ministero); Rilevato che il reato di cui all'art. 424, primo comma, del cod. pen. appartiene alla competenza del pretore, anziche' a quella del tribunale come e' per l'ipotesi delittuosa attualmente contestata; Ritenuto che l'art. 429 del cod. proc. pen., che individua al primo comma, lett. c), tra i requisiti che dispone il giudizio "l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge", nella parte in cui, raccomandato all'art. 417, primo comma, lett. b), e 423 dello stesso codice, non consente al giudice della udienza preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio (o nell'imputazione modificata nel corso della udienza preliminare), risulta in contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto: 1) imponendo al giudice di disporre il giudizio esclusivamente in ordine alla imputazione formulata dal pubblico ministero e, quindi, dinanzi ad un giudice del dibattimento diverso da quello ritenuto effettivamente competente, viola il precetto costituzionale per cui "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"; 2) imponendo allo stesso giudice di adottare nel decreto che dispone il giudizio una definizione giuridica del fatto diversa da quella ritenuta appropriata e cosi' vincolandolo alla conclusione, non condivisa, al riguardo formulata dal pubblico ministero, limita l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre i termini della stretta soggezione alla legge;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza notificata al pubblico ministero, all'imputata ed al suo difensore, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la stessa ordinanza sia comunicata dal cancelliere anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Lamezia Terme, addi' 19 febbraio 1991 Il giudice: MURONE 91C0472