N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 1991

                                N. 258
  Ordinanza emessa il 15 febbraio 1991 dal pretore di Reggio Emilia,
  sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a
                      carico di Gazzani Ulderico
 Regione  Emilia-Romagna  -  Inquinamento  - Insediamenti produttivi -
 Scarichi di liquami in acque superficiali  -  Esclusione  dall'ambito
 della  fattispecie  penalmente  rilevante,  di  cui all'art. 21 della
 legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto  da
 domanda  di  autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti
 negli allegati alla legge  stessa,  nell'ipotesi  di  provenienza  da
 imprese  agricole  -  Asserita  indebita  invasione  della  sfera  di
 competenza statale in materia  penale  -  Riferimenti  alle  sentenze
 della Corte costituzionale nn. 79/1977, 370/1989, 43/1990 e 309/1990.
 (Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo
 comma, lett. a), n. 2).
 (Cost., artt. 25 e 117).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale di
 cui in epigrafe.
    All'udienza dibattimentale  del  15  febbraio  1991,  il  p.m.  ha
 sollevato  eccezione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 11,
 primo comma, lett. a), n. 2, della legge  regione  Emilia-Romagna  28
 novembre  1986,  n.  42,  per contrasto con gli artt.  25 e 117 della
 Costituzione.
    All'odierna udienza  dibattimentale,  il  difensore  dell'imputato
 aderiva alla proposta eccezione.
    Secondo  quanto  sostenuto,  il denunziato vizio di illegittimita'
 costituzionale si configurerebbe, piu' specificamente,  "..  ..  ..in
 riferimento  alla  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  con successive
 modifiche, la quale ha per dichiarato  oggetto  la  disciplina  degli
 scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti,
 in  tutte  le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia
 pubbliche  che  private,  nonche'  in  fognature,  sul  suolo  e  nel
 sottosuolo  (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori dell'ambito
 di materie tassativamente indicate dall'art. 117  della  Costituzione
 come  oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione
 della disciplina degi scarichi  delle  pubbliche  fognature  e  degli
 insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, o, nel
 prescritto   rispetto   di  una  serie  di  parametri  tra  i  quali,
 espressamente previsti, i  limiti  di  accettabilita'  fissati  nelle
 tabelle  allegate  alla  legge  (cfr art. 14, secondo comma, in fine,
 della legge n. 319/1976 cit.)".
    "E'  evidente", sostiene il p.m., "che l'intervento di definizione
 disciplinare  degli  scarichi  delle  pubbliche  fognature  e   degli
 insediamenti  civili  non  recapitanti  in  pubbliche  fognature,  da
 attuarsi con i prescritti piani regionali, tenendo conto  dei  limiti
 di  qualita' degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla legge
 statale, non puo' risolversi nella sostanziale eversione dei precetti
 fondamentali (previsti per tutti i  tipi  di  scarichi)  dalla  legge
 statale,  con  il disposto corredo di sanzioni penali, trattandosi di
 materia non costituzionale riservata alla legislazione regionale,  la
 quale  si  profila  illegittimamente  interferente  con  la  predetta
 disciplina  statale  e  intrinsecamente  inosservante  dello   stesso
 strumento  normativo  delegato,  determinato dalla legge statale come
 'piano' (norma  sub-primaria  di  attuazione  e  atto  amministrativo
 generale  di normazione secondaria) e non come legge regionale, unica
 fonte (quest'ultima) abilitata  a  disporre  sanzioni  amministrative
 insieme  alla  legge statale (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n.
 689)".
    "Vi   e'   dunque",   secondo   il   p.m.,   "una   illegittimita'
 costituzionale   innanzitutto   formale  della  normativa  regionale,
 essendosi rivestita del rango di legge  (norma  primaria)  e  non  di
 quello  di  semplice  'piano' (norma sub-primaria di attuazione della
 legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale) art.
 117, primo comma, della Costituzione), che riserva alla  Costituzione
 e  a  legge  costituzionale l'indicazione delle materie soggette alla
 potesta' legislativa autonoma delle  regioni,  affidando  alle  leggi
 della  Repubblica  la  possibilita' di demandare alle regioni il solo
 potere di emanare norme per la loro  attuazione  (art.  117,  secondo
 comma, della Costituzione)".
    E  ancora,  sarebbe  da  riscontrare ".. .. ..un'illegittimita' di
 contenuto sostanziale delle predette norme regionali, le quali non si
 limitano a perseguire obiettivi di risanamento delle acque con il pi-
 ano (e non la legge) oggetto della  delega  statale,  ma,  formulando
 autonomamente    l'intera    disciplina    degli   scarichi   civili,
 arbitrariamente escludono dall'ambito  della  fattispecie  penalmente
 rilevante  di  cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 lo scarico non
 preceduto  da  domanda  di  autorizzazione  e/o  eccedente  i  limiti
 tabellari  previsti  negli  allegati  alla stessa legge statale, solo
 perche' provenienti da imprese agricole  equiparate  all'insediamento
 civile".
    Si  determinerebbe  "..  ..  ..cosi', una illegittima interferenza
 riduttiva del contenuto del precetto statale  penalmente  sanzionato,
 in  contrasto  con  l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che
 riserva esclusivamente alla legge  dello  Stato  la  definizione  dei
 fatti di rilievo penale".
    Ha  rilevato,  il  p.m.,  che  "..  ..  ..in  proposito,  la Corte
 costituzionale ha piu'  volte  precisato  che  la  fonte  del  potere
 punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le regioni non
 hanno  la  possibilita' di comminare, rimuovere o variare con proprie
 leggi le pene previste in  una  data  materia;  non  possono,  cioe',
 interferire  negativamente con le norme penali statali, disciplinando
 e considerando lecita un'attivita' che invece  l'ordinamento  statale
 sanziona   penalmente  (sentenze  Corte  costituzionale  n.  79/1977,
 370/1989, 43 e 309 del 1990)".
    Conclusivamente,  ha  denunciato  l'illegittimita'  delle sanzioni
 amministrative  introdotte  dalla  legge  regione  Emilia-Romagna  n.
 42/1986  cit.,  per  intrinseca  radicale  illegittimita' della legge
 regionale  in   materia   non   rientrante   in   alcuna   previsione
 costituzionale  di  legislazione  regionale  autonoma (violazione del
 principio di riserva costituzionale -  art.  117  della  Costituzione
 cit.  -  delle  materie  attribuite  alla legislazione regionale), e,
 ancora,  per  illegittima  interferenza  della  disciplina  regionale
 sanzionatoria  in  una materia (tutela delle acque dall'inquinamento)
 oggetto di legge dello Stato con previsione di principi  generali  di
 disciplina  degli  scarichi  di  qualsiasi tipo (cfr, in particolare,
 l'art. 9, primo, secondo ed ultimo comma,  della  ripetuta  legge  n.
 319/1976)  e  correlative  sanzioni  penali (cfr, in particolare, gli
 artt. 21, 22, 23 e 23- bis della legge n. 319/1976), non modificabili
 da una disciplina regionale espressamente prevista come attuativa  di
 quegli  stessi  principi (art. 14, secondo comma, della legge citata)
 attraverso lo strumento del piano di risanamento delle  acque,  nella
 vincolante  cornice  di  principi  e  parametri, con relativo corredo
 sanzionatorio penale, adottati con legge dello Stato (art.  25  della
 Costituzione)".
    Il  processo  in  corso non puo' essere definito indipendentemente
 dalla  risoluzione   della   proposta   eccezione   di   legittimita'
 costituzionale, dacche' questo pretore ritiene che, nella specie, per
 il  rinvio  operato  dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
 sia da ravvisarsi  non  il  contestato  illecito  penale,  ma  quello
 amministrativamente  sanzionato  dall'art.  11  della  legge  regione
 Emilia-Romagna    n.    42/1986,    del     quale     si     denunzia
 l'incostituzionalita'.
    In  particolare, si ritiene che non trovi applicazione, nella spe-
 cie, il disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  9  della  legge  24
 novembre  1981,  n. 689, secondo cui ".. .. ..quando uno stesso fatto
 e'  punito  da  una  disposizione  penale  e  da   una   disposizione
 regionale..  ..  ..    che  prevede  una  sanzione amministrativa, si
 applica in ogni caso la disposizione penale.. .. ..", e cio'  perche'
 la legge penale e quella regionale puniscono fatti diversi: la prima,
 gli  "inquinamenti"  da  insediamenti  produttivi;  la  seconda,  gli
 "inquinamenti" da insediamenti agricoli e, quindi, civili.
    La  proposta  eccezione  non  appare   manifestamente   infondata,
 sembrando  evidente  che,  cosi'  come sostenuto dal p.m., la regione
 Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo  tanto  i  limiti  di  materia
 imposti  dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi
 fondamentali stabiliti dalla legge statale 10  maggio  1976,  n.  319
 (limiti  dei  quali  lo  stesso  art.  117  della Costituzione impone
 l'osservanza),  finendo  per  "rimuovere"  o   per   "ridurre",   con
 l'emanazione  della  norma della quale si eccepisce l'illegittimita',
 la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).
                               P. Q. M.
    Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante,  nel  giudizio  di  cui  in  epigrafe,  e non
 manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
 costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge
 regione  Emilia-Romagna  28  novembre  1986, n. 42, in relazione agli
 artt. 25 e 117 della Costituzione italiana;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  questa  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente
 della Giunta regionale e comunicata al presidente  delle  due  Camere
 del  Parlamento  e  al  presidente  del  consiglio  regionale Emilia-
 Romagna.
      Montecchio Emilia, addi' 15 febbraio 1991
                        Il pretore: BASSARELLI

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