N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1990
N. 271 Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilita' di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.17 del 24-4-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del "Lanificio Colber S.p.a." nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non puo' essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioe' le bolle alterate; Sentito il rappresentante dell'ufficio; O S S E R V A
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991). 91C0486