N. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1990

                                N. 279
   Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo
             regionale della Campania, sezione di Salerno,
   sul ricorso proposta da Curcio Vincenzo contro il prefetto della
                     provincia di Salerno ed altri
 Regione Campania - Controlli amministrativi - Controllo sugli  organi
 delle  unita' sanitarie locali - Attribuzione con legge della regione
 al presidente della giunta regionale, in caso di  gravi  inadempienze
 funzionali, del potere di scioglimento di detti organi e di nomina di
 un commissario straordinario - Violazione del limite della competenza
 delle  regioni  in  materia  di  assistenza  sanitaria costituito dal
 principio fondamentale della legge istitutiva  del  S.S.N.  (art.  49
 della  legge n. 833/1978) che prevede al riguardo la competenza dello
 Stato, nonche'  dei  principi  costituzionali  che,  escludendo  ogni
 competenza delle regioni, riservano alla legge statale la materia dei
 controlli  (comprensivi  dei  poteri  di  sospensione e scioglimento)
 sugli organi degli enti locali  -  Riferimenti  alle  sentenze  della
 Corte costituzionale nn. 107/1987, 223, 274 e 613 del 1988.
 (Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36).
 (Cost., artt. 117, 118 e 130).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1902/1989 reg.
 gen., proposto dal  sig.  Curcio  Vincenzo,  che,  giusta  mandato  a
 margine, e' rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bancaccio e
 Giuseppe Lanocita, nello studio del secondo elettivamente domiciliato
 in  Salerno alla via Roma n. 61, contro il prefetto pro-tempore della
 provincia  di  Salerno,  rappresentato  e  difeso  dalla   avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  in Salerno, domiciliataria ex lege, e nei
 confronti della regione Campania, in  persona  del  presidente  della
 giunta  regionale  pro-tempore,  non  costituito,  del  dott. Salemme
 Vittorio, quale commissario prefettizio presso la  u.s.l.  n.  57  in
 Polla,  non  costituito,  con  intervento  adesivo  di Marmo Antonio,
 Romanelli Antonio, Zirpoli Raffaele, Stabile Antonio, Giuliano Rocco,
 Rubino  Gaetano,  rappresentati  e  difesi  -  in  forza di mandato a
 margine degli atti di  costituzione  in  giudizio  -  dagli  avvocati
 Giuseppe  Lanocita  e  Antonio  Brancaccio,  come  sopra  domiciliati
 elettivamente in Salerno, e con intervento oppositivo del  comune  di
 Sant'Arsenio,  in  persona  del  sindaco pro-tempore, rappresentato e
 difeso - in forza di delibera consiliare 30 dicembre 1989, n. 244,  e
 di  mandato  a  margine  dell'atto  di  costituzione  in  giudizio  -
 dall'avv. Lorenzo Lentini, nel cui studio domicilia elettivamente  in
 Salerno, al corso Garibaldi n. 164, e dei comuni di Salvitelle e Sala
 Consilina,   in   persona   dei   rispettivi   sindaci   pro-tempore,
 rappresentati e difesi dagli  avvocati  Lorenzo  Lentini  e  Fernando
 Mastursi,  presso  lo  studio  del  primo come sopra domiciliati, per
 l'annullamento previa sospensiva, del decreto prefettizio 9  novembre
 1989,   n.   13.9.1961/gab.,  con  il  quale  e'  stata  disposta  la
 sospensione della assemblea  dell'associazione  intercomunale  e  del
 comitato  di  gestione,  con il suo presidente, della u.s.l. n. 57 di
 Polla, e nominato nel contempo il dott. Vittorio Salemme  commissario
 prefettizio  per  la  provvisoria  gestione della u.s.l.; in una agli
 atti presupposti, connessi e conseguente;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  delle  avvocatura  dello
 Stato e dei predetti intervenienti;
    Vista  l'ordinanza  della  sezione  23  novembre  1989, n. 1044, e
 l'ordinanza del Consiglio di Stato, quarta sezione, 3 aprile 1990, n.
 347;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udita alla pubblica udienza del 25 ottobre 1990 la  relazione  del
 consigliere  Orrei;  e  uditi  altresi', per le parti, l'avv. Gaetano
 Paolino, con delega  dell'avv.  Lanocita,  gli  avvocati  Brancaccio,
 Lentini e Mastursi, e l'avv. dello Stato Roberto Gugliucci;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  ricorso  notificato  il  18-20  novembre 1989 - unitamente al
 decreto presidenziale d'abbreviazione dei termini,  ex  art.  36  del
 r.d.  17  agosto  1907,  n.  642  -  e depositato in segreteria il 22
 successivo, il sig. Vincenzo Curcio, nella qualita' di presidente del
 comitato di gestione  della  u.s.l.  n.  57  di  Polla,  impugnava  -
 chiedendone  l'annullamento  con  contestuale  domanda incidentale di
 sospensiva - il decreto prefettizio indicato in epigrafe, con cui era
 stata disposta la  sospensione  della  assemblea  della  associazione
 intercomunale  e  del comitato di gestione della detta u.s.l., con il
 suo presidente, nominando nel contempo il coordinatore dott. Vittorio
 Salemme quale commissario prefettizio  per  la  provvisoria  gestione
 della u.s.l.
   Il  ricorrente  rappresentava che, nelle more dell'approvazione del
 bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario  1989,  da  parte
 dell'assemblea   della   associazione   intercomunale,   il  comitato
 regionale di controllo aveva nominato  un  commissario  ad  acta  per
 l'approvazione del suddetto documento contabile, a norma dell'art. 21
 della legge regionale n. 26/1986. In conseguenza di cio', il prefetto
 aveva   iniziato   il   procedimento  di  scioglimento  degli  organi
 dell'ente, disponendone - con l'atto impugnato - la sospesione.
    Questi i motivi dedotti:
      1)  violazione  dell'art.  21, nono comma, e dell'art. 36, della
 legge regionale n. 57/1980, degli art. 117 e 118 della  Costituzione,
 e  della legge regionale n. 29/1986; eccesso di potere per difetto di
 presupposto; dette norme regionali attribuirebbero  alla  regione  il
 controllo  sugli  organi delle u.s.l., in coerenza con gli art. 117 e
 118 della Costituzione, che affidano alle regioni  la  materia  della
 sanita';  e  comunque  l'art. 36 sarebbe in vigore, non essendo stato
 impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  davanti  alla
 Corte costituzionale;
      2)  violazione  dell'art.  49  della  legge n. 833/1978, e degli
 artt. 13, 25 e 27 del d.P.R. n. 616/1977, poiche' da tali  norme  non
 potrebbe  ricavarsi  - anche in assenza delle dette norme regionali -
 che il controllo sugli organi delle u.s.l. spetti allo  Stato  e  non
 alle regioni;
      3)  violazione  degli  artt.  11  e  21 della legge regionale 11
 novembre 1980, n. 63, dell'art. 21, nono comma, della legge regionale
 n. 57, dell'art. 21 della legge regionale  n.  26/1986,  dell'art.  4
 della  legge  22  dicembre  1969, n. 964, e dell'art. 105 del r.d. 30
 dicembre 1923, n. 2389; eccesso di potere per difetto di  presupposto
 ed illogicita':
        a) ai sensi delle prime norme rubricate il bilancio preventivo
 delle  u.s.l.  dovrebbe  essere  predisposto dai comitati di gestione
 entro il 30 settembre ed approvato dalla assemblea generale entro  il
 30 novembre succ.; in caso di ritardo sarebbe autorizzato l'esercizio
 provvisorio,   ed   i  rinvii  nell'approvazione  del  bilancio  1989
 sarebbero stati causati  dai  ritardi  dello  Stato  prima,  e  della
 regione poi;
        b)  al  procedimento previsto dalle citate norme regionali, in
 relazione  alla  nomina  del  commissario  per   l'approvazione   del
 bilancio, non potrebbe collegarsi il procedimento fissato dall'art. 4
 della legge n. 968/1969, norma peraltro non applicabile alle u.s.l.
    In  data  22  e  23  novembre  1989  si  costituivano  in giudizio
 l'avvocatura dello Stato, nonche' i  predetti  intervenienti  adesivi
 (componenti  del  comitato di gestione e dell'assemblea della u.s.l.)
 ed oppositivi (comuni di Sant'Arsenio, Salvitelle e Sala  Consilina);
 e  con  ordinanza  del  23, n. 1044, la sezione accoglieva la domanda
 incidentale  di  sospensiva,  pronuncia  annullata  in  appello,  con
 ordinanza  del  Consiglio di Stato, quarta sezione, 3 aprile 1990, n.
 347.
    La difesa attrice e quella resistente depositavano altre memorie e
 documenti: la  prima  ribadendo  i  motivi  di  ricorso,  la  seconda
 contestando   le   censure   proposte  ed  eccependo,  in  subordine,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36,  secondo  comma,  della
 legge regionale n. 57/1980.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.  -  Con  sentenza  emessa  in pari data, la sezione ha ritenuto
 infondate le censure proposte  con  il  secondo  e  terzo  motivo  di
 gravame,  dal  ricorrente  Curcio,  avverso  l'impugnato  decreto del
 prefetto  di  Salerno,  con  cui  si  dispone  la  sospensione  dalle
 funzioni,  dell'assemblea  intercomunale  e  del comitato di gestione
 dell'u.s.l. n. 57 di Polla, con il suo presidente,  in  attesa  dello
 scioglimento   degli   stessi   con   decreto  del  Presidente  della
 Repubblica. Il decreto prefettizio si e' basato sul  presupposto  che
 detti  organi  si  sono  dimostrati  "incapaci  di  ottemperare ad un
 preciso  adempimento  prescritto dalla legge, di carattere essenziale
 ai fini del funzionamento dell'amministrazione dell'ente", e cio'  in
 relazione  alla  mancata  approvazione del bilancio di previsione per
 l'anno 1989, approvazione che era stata portata  a  conclusione  solo
 dal  commissario  ad acta, a tal fine nominato dal comitato regionale
 di controllo in Napoli.
    Il curcio fa valere in giudizio l'interesse collegato allo ius  ad
 officium,  quale  presidente  della  predetta  u.s.l., menomato dalla
 sospensione prefettizia del comitato di gestione.
    Con i richiamati  motivi  di  ricorso,  si  e'  affermato  -  come
 accennato  in  narrativa - che, anche senza l'art. 36, secondo comma,
 della legge regionale n. 57/1980, il  controllo  sugli  organi  delle
 u.s.l.  spetterebbe alla regione e non allo Stato; e si e' contestato
 altresi' il procedimento seguito  dal  prefetto  per  pervenire  alla
 determinazione  qui  gravata.  Il  collegio  ha  respinto entrambe le
 deduzioni,  in  primo   luogo   rilevando   -   in   consonanza   con
 l'insegnamento  della Corte costituzionale: sentenza 5 novembre 1984,
 n. 245 - che i controlli sugli  atti  e  sugli  organi  delle  u.s.l.
 seguono  puntualmente,  in  base  all'espresso disposto dell'art. 49,
 secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (divenuto  quinto
 comma,  per  effetto  delle  modifiche apportatevi dall'art. 13 della
 legge n. 181/1982, dall'art. 16 della legge n. 638/1983  e  dall'art.
 17  della  legge  n. 887/1984), le sorti dei corrispondenti controlli
 relativi ai comuni ed alle province, con la conseguenza  che  i  soli
 controlli  sugli  atti  spettano  agli  appositi  Co.Re.Co., mentre i
 controlli sugli organi rientrano nella competenza dello Stato. Il che
 peraltro presuppone,  con  estrema  chiarezza,  che  il  quomodo  dei
 controlli  sugli  enti  locali  deve essere nell'attualita' parimenti
 applicato agli enti sanitari. Si e' infine  evidenziato,  come  cenno
 alla  linea  di tendenza dell'ordinamento giuridico, che anche l'art.
 49 della recente legge sulle autonomie  locali  (8  giugno  1990,  n.
 142),  prescrive  che  "salvo diverse disposizioni recate dalle leggi
 vigenti, alle u.s.l. si applicano le  norme  sul  controllo  e  sulla
 vigilanza dettate per i comuni e le province".
    Infine,   si  sono  ritenute  infondate  le  censure  relative  al
 procedimento seguito nella specie, prima dal presidente della  giunta
 regionale  per  giungere  all'approvazione, in sede surrogatoria, del
 bilancio  preventivo  anno  1989,  e  poi   dal   prefetto   per   la
 conseguenziale  -  e  quasi  automatica  - sospensione e scioglimento
 degli organi della u.s.l.
    2. - Residua il primo motivo di ricorso, con cui si  denuncia  che
 il   decreto  prefettizio  avrebbe  violato  l'art.  36  della  legge
 regionale n. 57/1980, il quale - nel secondo comma - prevede che  "in
 caso  di impossibilita' di costituzione e ricostituzione degli organi
 della u.s.l., o di gravi inadempienze funzionali, il presidente della
 giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione   permanente
 consiliare  e  su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale,
 decreta lo scioglimento  degli  organi  della  u.s.l.,  e  nomina  un
 commissario  per  assicurare  la  regolarita'  della  gestione,  sino
 all'insediamento dei nuovi  organi  che  dovra'  avvenire  entro  sei
 mesi".
    La  censura e' articolata nel senso che, in linea di principio, la
 materia  della  sanita',  compresi  i  relativi  controlli,   sarebbe
 affidata alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni,
 a   norma  degli  artt.  117  e  118  della  Costituzione;  e  quindi
 sussisterebbe  la  competenza regionale anche per quel che concerne i
 controlli sugli organi, principio questo che nella  regione  Campania
 troverebbe   il   suo   referente   legislativo   nella   surriferita
 disposizione dell'art. 36; la quale - non impugnata dal  Governo,  ex
 art.  127  della Costituzione - sarebbe perfettamente in linea con il
 principio suddetto.
    L'avvocatura dello Stato ha sollevato in subordine l'eccezione  di
 illegittimita'   costituzionale   della   citata   disposizione,  per
 contrasto  con  l'art.  117  della  Costituzione,  eccezione  che  il
 collegio  condivide.  Va  chiarito pero' che tale eccezione coinvolge
 puntualmente il solo secondo comma dell'art. 36, giacche' e' evidente
 che il primo comma ("In caso  di  inerzia  o  di  inadempienza  degli
 organi  dell'u.s.l.,  la  giunta regionale provvede alla nomina di un
 commissario per i necessari adempimenti") si riferisce a modalita' di
 attuazione del controllo sugli atti, che nella  presente  fattispecie
 non  determinano  alcun  contrasto.  D'altronde, il detto primo comma
 risulta ormai abrogato dalla legge regionale 18 agosto 1986,  n.  26)
 "nuova  disciplina  delle funzioni di controllo sugli atti degli enti
 locali"), il quale attribuisce il controllo sostitutivo sugli atti ai
 comitati regionali di controllo.
     A) Quanto alla rilevanza sul giudizio in  corso,  della  proposta
 questione,  e  quindi  alla  sua  ammissibilita', deve notarsi che la
 sorte del ricorso in esame, a causa della ritenuta  infondatezza  dei
 due motivi di gravame con la sentenza parziale della sezione (dinanzi
 menzionata),  resta collegata a questa ultima censura: effettivamente
 l'art. 36, secondo comma, impedirebbe  al  prefetto  l'esercizio  del
 potere  manifestato  nella  specie con il provvedimento impugnato, il
 quale  per  cio'  stesso  finirebbe  con   l'essere   inevitabilmente
 illegittimo.  Deve  aggiungersi  ancora  -  sotto  il  profilo  della
 rilevanza - che il collegio condivide l'argomentazione esposta  dalla
 difesa   erariale,  secondo  cui  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
 ribadito, proprio nei  confronti  della  regione  Campania  e  su  un
 giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione (ordinanza
 25 febbraio 1988, n. 223), che "i controlli sugli organi delle u.s.l.
 rientrano  nella competenza dello Stato e non spettano alla regione";
 ma che tuttavia l'art. 36, secondo comma - qui in contestazione - non
 fu  espunto  dall'ordinamento,  siccome  la  relativa  questione   di
 legittimita'    costituzionale    venne    dichiarata   dalla   Corte
 inammissibile "per errata prospettazione del parametro"; ne  consegue
 che  la  persistente  vigenza  di  detta  norma  consente  tuttora la
 contestazione del tipo di quella in esame, la  quale  potrebbe  anche
 condurre  -  come  argomenta  in  forma ipotetica la avvocatura dello
 Stato - a ritener perdurante un potere di controllo sugli organi,  da
 parte  del prefetto, concorrente con uno analogo del presidente della
 giunta.
    Infine, l'inciso dell'art. 49 della legge n. 142/1990, che  si  e'
 sopra  riportato  ("salvo  diverse  disposizioni  recate  dalle leggi
 vigenti..  ..  .."),  fa  si'  che  la  permanenza   nell'ordinamento
 giuridico,  della  norma regionale di cui all'art. 36, secondo comma,
 verrebbe a modificare profondamente il regime normativo  in  materia,
 con  conseguenze che il collegio suppone incompatibili con i principi
 costituzionali di cui infra.
     B)  Quanto  alla non manifesta infondatezza della questione (cfr.
 pressocche' negli  stessi  termini  la  ordinanza  della  sezione,  8
 febbraio  1990,  in  Gazzetta  Ufficiale,  prima  serie  speciale, n.
 28/1990),  occorre  premettere  che  la  circostanza  della   mancata
 impugnativa  ex  art.  127  della Costituzione, da parte del Governo,
 della norma regionale che qui si sospetta di incostituzionalita', non
 impedisce al giudice di sollevare - di ufficio o su istanza di  parte
 -  la relativa questione, in via incidentale (cfr. per un riferimento
 sul punto: Corte costituzionale, 19 febbraio 1976 n. 38).
    Anzi, nel caso di specie, la proposizione  dell'incidente  -  come
 precisato  dall'avvocature  erariale  -  appare piu' che mai doverosa
 dato che (in relazione alla predetta mancata impugnativa) "il Governo
 aveva espresso il proprio assenso nell'intesa che la regione  avrebbe
 provveduto  a modificare l'art. 36, che disciplina il controllo delle
 unita' sanitarie, in conformita' alla disciplina  dei  controlli  sui
 comuni  e  province,  richiamata  dall'art. 49 della legge statale 23
 dicembre 1978, n. 833" (v.  agli  atti:  nota  della  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri, dipart. AA. regionali, 7 settembre 1983, n.
 200/7806/41.3.23); intesa, a quanto pare, mai onorata.
    Nella sostanza della questione, al collegio appare ragionevole  il
 dubbio  che la norma in argomento violi, in primo luogo, il principio
 costituzionale risalente all'art. 117 della Costituzione, secondo cui
 alle regioni e' consentito di emanare norme legislative, anche  nella
 materia della assistenza sanitaria (che qui interessa) ma "nei limiti
 dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".
    Orbene,  il  principio  fondamentale  stabilito  nella  materia in
 argomento da una legge dello Stato, e' quello  del  citato  art.  49,
 primo  e quinto comma, della legge n. 833/1978 (ribadito dall'art. 49
 della legge n. 142/1990): la quale e'  anzitutto  una  legge-  quadro
 che, istituendo il S.S.N., ha attuato una radicale riforma economico-
 socialedell'assistenza    sanitaria    in    Italia    (cfr.    corte
 costituzionale, 7 aprile 1987, n. 107; 10 marzo 1988, n. 274).
    Ed il principio in essa sancito, a proposito dei  controlli  sulle
 u.s.l.,  si discosta nettamente dal precedente ordinamento sanitario,
 nell'ambito  del  quale  i  consigli  d'amministrazione  degli   enti
 ospedalieri   potevano   essere  sciolti  con  decreto  motivato  del
 presidente della regione previa deliberazione della giunta  (art.  17
 della legge n. 132/1968). Siccome fortemente innovativo del pregresso
 criterio,  quello  ora  introdotto  assurge  certamente a dignita' di
 principio qualificante della riforma,  e  quindi  fondamentale  e  di
 generale  applicazione in ordine al riparto tra le competenze statali
 e regionali sui controlli, cui le regioni non possono  legittimamente
 derogare, ai sensi del richiamato art. 117, nemmeno con proprie norme
 legislative.
    In  secondo  luogo,  il  collegio  ritiene  che  il  secondo comma
 dell'art. 36 si ponga in contrasto, sotto un duplice  profilo,  anche
 con il combinato disposto degli artt. 118 e 130 della Costituzione.
    Ed  invero, da un verso, l'intera materia dei controlli sugli enti
 locali, su tutti gli enti locali, non risulta  attribuita  ad  alcuna
 tra  le  competenze  normative regionali (cfr. Corte costituzionale 3
 marzo 1972, n. 40, (Paragrafo) 9), ne' e' materia statutaria  perche'
 chiaramente   non  rientrante  nella  "organizzazione  interna  delle
 regioni"  (art.  123  della   Costituzione),   ne'   puo'   ritenersi
 implicitamente  compresa  in  una  materia  piu' ampia (nella specie,
 l'assistenza sanitaria) tra quelle dell'art. 117, trattandosi  di  un
 tema  avente  grande rilevanza esterna, ed incidente sull'ordinamento
 giuridico  statale;  mentre  non  e'  concepibile   attribuzione   di
 specifiche   competenze   legislative   regionali   che   non   siano
 tassativamente  stabilite  nella  Costituzione  o  in   altre   leggi
 costituzionali;  ed  in  piu',  la  materia  di  questi controlli, e'
 costituzionalmente   protetta   dalla   riserva   di   "legge   della
 Repubblica",   di   cui   all'art.   130,  perfino  nella  formazione
 dell'organo all'uopo deputato, anche se definito "della Regione".
    D'altro verso, la  competenza  di  siffatto  organo  regionale  e'
 comunque  limitata,  ai  sensi  del  cit.  art. 130, al "controllo di
 legittimita' sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti
 locali", poiche' il potere di  disporre  la  decadenza  sanzianatoria
 dell'organo, o la surroga dell'organo temporaneamente carente del suo
 titolare  (cioe'  appunto, controllo sugli organi), e' espressione di
 un potere politico di sovranita' che la  Costituzione  ha  scelto  di
 lasciare nella esclusiva competenza dello Stato.
    Orbene,  ad  avviso  del collegio, l'art. 36, secondo comma, della
 legge regionale n. 57, viola altresi' le ora richiamate  disposizioni
 costituzionali,   perche'   concerne   materia  sottratta,  in  linea
 generale, alla potesta' normativa regionale, ed in ogni caso  perche'
 intende  attribuire, in particolare, alla giunta regionale un tipo di
 controllo - quello sugli organi - che la Costituzione ha  escluso  in
 radice  dalla  tematica  delle  attribuzioni regionali (cfr. sentenze
 della Corte nn. 245/1984 e n. 613/1988).
    Per le esposte  considerazioni,  la  accennata  questione  non  e'
 manifestamente  infondata,  e per questa ragione il giudizio in corso
 e' stato gia' sospeso con la sentenza parziale emessa  dalla  Sezione
 sul  ricorso  in esame; adesso occorre disporre la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto il ricorso in epigrafe proposto da Curcio Vincenzo;
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1  e
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione
 d'illegittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge regionale  9
 giugno  1980, n. 57, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 130 della
 Costituzione, nella parte in cui (secondo comma) affida  alla  giunta
 regionale il controllo sugli organi delle uu.ss.ll.;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti, a cura della segretaria in
 sede, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica  della  presente
 ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del consiglio dei
 Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Salerno,  il  25  ottobre 1990, nella camera di
 consiglio del t.a.r.
                  Il presidente f.f. estensore: ORREI
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
 91C0494