N. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1990
N. 279 Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, sul ricorso proposta da Curcio Vincenzo contro il prefetto della provincia di Salerno ed altri Regione Campania - Controlli amministrativi - Controllo sugli organi delle unita' sanitarie locali - Attribuzione con legge della regione al presidente della giunta regionale, in caso di gravi inadempienze funzionali, del potere di scioglimento di detti organi e di nomina di un commissario straordinario - Violazione del limite della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria costituito dal principio fondamentale della legge istitutiva del S.S.N. (art. 49 della legge n. 833/1978) che prevede al riguardo la competenza dello Stato, nonche' dei principi costituzionali che, escludendo ogni competenza delle regioni, riservano alla legge statale la materia dei controlli (comprensivi dei poteri di sospensione e scioglimento) sugli organi degli enti locali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1987, 223, 274 e 613 del 1988. (Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36). (Cost., artt. 117, 118 e 130).(GU n.17 del 24-4-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1902/1989 reg. gen., proposto dal sig. Curcio Vincenzo, che, giusta mandato a margine, e' rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bancaccio e Giuseppe Lanocita, nello studio del secondo elettivamente domiciliato in Salerno alla via Roma n. 61, contro il prefetto pro-tempore della provincia di Salerno, rappresentato e difeso dalla avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno, domiciliataria ex lege, e nei confronti della regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, non costituito, del dott. Salemme Vittorio, quale commissario prefettizio presso la u.s.l. n. 57 in Polla, non costituito, con intervento adesivo di Marmo Antonio, Romanelli Antonio, Zirpoli Raffaele, Stabile Antonio, Giuliano Rocco, Rubino Gaetano, rappresentati e difesi - in forza di mandato a margine degli atti di costituzione in giudizio - dagli avvocati Giuseppe Lanocita e Antonio Brancaccio, come sopra domiciliati elettivamente in Salerno, e con intervento oppositivo del comune di Sant'Arsenio, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso - in forza di delibera consiliare 30 dicembre 1989, n. 244, e di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio - dall'avv. Lorenzo Lentini, nel cui studio domicilia elettivamente in Salerno, al corso Garibaldi n. 164, e dei comuni di Salvitelle e Sala Consilina, in persona dei rispettivi sindaci pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini e Fernando Mastursi, presso lo studio del primo come sopra domiciliati, per l'annullamento previa sospensiva, del decreto prefettizio 9 novembre 1989, n. 13.9.1961/gab., con il quale e' stata disposta la sospensione della assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione, con il suo presidente, della u.s.l. n. 57 di Polla, e nominato nel contempo il dott. Vittorio Salemme commissario prefettizio per la provvisoria gestione della u.s.l.; in una agli atti presupposti, connessi e conseguente; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle avvocatura dello Stato e dei predetti intervenienti; Vista l'ordinanza della sezione 23 novembre 1989, n. 1044, e l'ordinanza del Consiglio di Stato, quarta sezione, 3 aprile 1990, n. 347; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti di causa; Udita alla pubblica udienza del 25 ottobre 1990 la relazione del consigliere Orrei; e uditi altresi', per le parti, l'avv. Gaetano Paolino, con delega dell'avv. Lanocita, gli avvocati Brancaccio, Lentini e Mastursi, e l'avv. dello Stato Roberto Gugliucci; RITENUTO IN FATTO Con ricorso notificato il 18-20 novembre 1989 - unitamente al decreto presidenziale d'abbreviazione dei termini, ex art. 36 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 - e depositato in segreteria il 22 successivo, il sig. Vincenzo Curcio, nella qualita' di presidente del comitato di gestione della u.s.l. n. 57 di Polla, impugnava - chiedendone l'annullamento con contestuale domanda incidentale di sospensiva - il decreto prefettizio indicato in epigrafe, con cui era stata disposta la sospensione della assemblea della associazione intercomunale e del comitato di gestione della detta u.s.l., con il suo presidente, nominando nel contempo il coordinatore dott. Vittorio Salemme quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione della u.s.l. Il ricorrente rappresentava che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, da parte dell'assemblea della associazione intercomunale, il comitato regionale di controllo aveva nominato un commissario ad acta per l'approvazione del suddetto documento contabile, a norma dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986. In conseguenza di cio', il prefetto aveva iniziato il procedimento di scioglimento degli organi dell'ente, disponendone - con l'atto impugnato - la sospesione. Questi i motivi dedotti: 1) violazione dell'art. 21, nono comma, e dell'art. 36, della legge regionale n. 57/1980, degli art. 117 e 118 della Costituzione, e della legge regionale n. 29/1986; eccesso di potere per difetto di presupposto; dette norme regionali attribuirebbero alla regione il controllo sugli organi delle u.s.l., in coerenza con gli art. 117 e 118 della Costituzione, che affidano alle regioni la materia della sanita'; e comunque l'art. 36 sarebbe in vigore, non essendo stato impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte costituzionale; 2) violazione dell'art. 49 della legge n. 833/1978, e degli artt. 13, 25 e 27 del d.P.R. n. 616/1977, poiche' da tali norme non potrebbe ricavarsi - anche in assenza delle dette norme regionali - che il controllo sugli organi delle u.s.l. spetti allo Stato e non alle regioni; 3) violazione degli artt. 11 e 21 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 63, dell'art. 21, nono comma, della legge regionale n. 57, dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986, dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e dell'art. 105 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2389; eccesso di potere per difetto di presupposto ed illogicita': a) ai sensi delle prime norme rubricate il bilancio preventivo delle u.s.l. dovrebbe essere predisposto dai comitati di gestione entro il 30 settembre ed approvato dalla assemblea generale entro il 30 novembre succ.; in caso di ritardo sarebbe autorizzato l'esercizio provvisorio, ed i rinvii nell'approvazione del bilancio 1989 sarebbero stati causati dai ritardi dello Stato prima, e della regione poi; b) al procedimento previsto dalle citate norme regionali, in relazione alla nomina del commissario per l'approvazione del bilancio, non potrebbe collegarsi il procedimento fissato dall'art. 4 della legge n. 968/1969, norma peraltro non applicabile alle u.s.l. In data 22 e 23 novembre 1989 si costituivano in giudizio l'avvocatura dello Stato, nonche' i predetti intervenienti adesivi (componenti del comitato di gestione e dell'assemblea della u.s.l.) ed oppositivi (comuni di Sant'Arsenio, Salvitelle e Sala Consilina); e con ordinanza del 23, n. 1044, la sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensiva, pronuncia annullata in appello, con ordinanza del Consiglio di Stato, quarta sezione, 3 aprile 1990, n. 347. La difesa attrice e quella resistente depositavano altre memorie e documenti: la prima ribadendo i motivi di ricorso, la seconda contestando le censure proposte ed eccependo, in subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57/1980. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. - Con sentenza emessa in pari data, la sezione ha ritenuto infondate le censure proposte con il secondo e terzo motivo di gravame, dal ricorrente Curcio, avverso l'impugnato decreto del prefetto di Salerno, con cui si dispone la sospensione dalle funzioni, dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione dell'u.s.l. n. 57 di Polla, con il suo presidente, in attesa dello scioglimento degli stessi con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto prefettizio si e' basato sul presupposto che detti organi si sono dimostrati "incapaci di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione dell'ente", e cio' in relazione alla mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989, approvazione che era stata portata a conclusione solo dal commissario ad acta, a tal fine nominato dal comitato regionale di controllo in Napoli. Il curcio fa valere in giudizio l'interesse collegato allo ius ad officium, quale presidente della predetta u.s.l., menomato dalla sospensione prefettizia del comitato di gestione. Con i richiamati motivi di ricorso, si e' affermato - come accennato in narrativa - che, anche senza l'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57/1980, il controllo sugli organi delle u.s.l. spetterebbe alla regione e non allo Stato; e si e' contestato altresi' il procedimento seguito dal prefetto per pervenire alla determinazione qui gravata. Il collegio ha respinto entrambe le deduzioni, in primo luogo rilevando - in consonanza con l'insegnamento della Corte costituzionale: sentenza 5 novembre 1984, n. 245 - che i controlli sugli atti e sugli organi delle u.s.l. seguono puntualmente, in base all'espresso disposto dell'art. 49, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (divenuto quinto comma, per effetto delle modifiche apportatevi dall'art. 13 della legge n. 181/1982, dall'art. 16 della legge n. 638/1983 e dall'art. 17 della legge n. 887/1984), le sorti dei corrispondenti controlli relativi ai comuni ed alle province, con la conseguenza che i soli controlli sugli atti spettano agli appositi Co.Re.Co., mentre i controlli sugli organi rientrano nella competenza dello Stato. Il che peraltro presuppone, con estrema chiarezza, che il quomodo dei controlli sugli enti locali deve essere nell'attualita' parimenti applicato agli enti sanitari. Si e' infine evidenziato, come cenno alla linea di tendenza dell'ordinamento giuridico, che anche l'art. 49 della recente legge sulle autonomie locali (8 giugno 1990, n. 142), prescrive che "salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle u.s.l. si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le province". Infine, si sono ritenute infondate le censure relative al procedimento seguito nella specie, prima dal presidente della giunta regionale per giungere all'approvazione, in sede surrogatoria, del bilancio preventivo anno 1989, e poi dal prefetto per la conseguenziale - e quasi automatica - sospensione e scioglimento degli organi della u.s.l. 2. - Residua il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia che il decreto prefettizio avrebbe violato l'art. 36 della legge regionale n. 57/1980, il quale - nel secondo comma - prevede che "in caso di impossibilita' di costituzione e ricostituzione degli organi della u.s.l., o di gravi inadempienze funzionali, il presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione permanente consiliare e su conforme deliberazione della giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi della u.s.l., e nomina un commissario per assicurare la regolarita' della gestione, sino all'insediamento dei nuovi organi che dovra' avvenire entro sei mesi". La censura e' articolata nel senso che, in linea di principio, la materia della sanita', compresi i relativi controlli, sarebbe affidata alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni, a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione; e quindi sussisterebbe la competenza regionale anche per quel che concerne i controlli sugli organi, principio questo che nella regione Campania troverebbe il suo referente legislativo nella surriferita disposizione dell'art. 36; la quale - non impugnata dal Governo, ex art. 127 della Costituzione - sarebbe perfettamente in linea con il principio suddetto. L'avvocatura dello Stato ha sollevato in subordine l'eccezione di illegittimita' costituzionale della citata disposizione, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, eccezione che il collegio condivide. Va chiarito pero' che tale eccezione coinvolge puntualmente il solo secondo comma dell'art. 36, giacche' e' evidente che il primo comma ("In caso di inerzia o di inadempienza degli organi dell'u.s.l., la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per i necessari adempimenti") si riferisce a modalita' di attuazione del controllo sugli atti, che nella presente fattispecie non determinano alcun contrasto. D'altronde, il detto primo comma risulta ormai abrogato dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 26) "nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali"), il quale attribuisce il controllo sostitutivo sugli atti ai comitati regionali di controllo. A) Quanto alla rilevanza sul giudizio in corso, della proposta questione, e quindi alla sua ammissibilita', deve notarsi che la sorte del ricorso in esame, a causa della ritenuta infondatezza dei due motivi di gravame con la sentenza parziale della sezione (dinanzi menzionata), resta collegata a questa ultima censura: effettivamente l'art. 36, secondo comma, impedirebbe al prefetto l'esercizio del potere manifestato nella specie con il provvedimento impugnato, il quale per cio' stesso finirebbe con l'essere inevitabilmente illegittimo. Deve aggiungersi ancora - sotto il profilo della rilevanza - che il collegio condivide l'argomentazione esposta dalla difesa erariale, secondo cui la Corte costituzionale ha gia' ribadito, proprio nei confronti della regione Campania e su un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione (ordinanza 25 febbraio 1988, n. 223), che "i controlli sugli organi delle u.s.l. rientrano nella competenza dello Stato e non spettano alla regione"; ma che tuttavia l'art. 36, secondo comma - qui in contestazione - non fu espunto dall'ordinamento, siccome la relativa questione di legittimita' costituzionale venne dichiarata dalla Corte inammissibile "per errata prospettazione del parametro"; ne consegue che la persistente vigenza di detta norma consente tuttora la contestazione del tipo di quella in esame, la quale potrebbe anche condurre - come argomenta in forma ipotetica la avvocatura dello Stato - a ritener perdurante un potere di controllo sugli organi, da parte del prefetto, concorrente con uno analogo del presidente della giunta. Infine, l'inciso dell'art. 49 della legge n. 142/1990, che si e' sopra riportato ("salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti.. .. .."), fa si' che la permanenza nell'ordinamento giuridico, della norma regionale di cui all'art. 36, secondo comma, verrebbe a modificare profondamente il regime normativo in materia, con conseguenze che il collegio suppone incompatibili con i principi costituzionali di cui infra. B) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione (cfr. pressocche' negli stessi termini la ordinanza della sezione, 8 febbraio 1990, in Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 28/1990), occorre premettere che la circostanza della mancata impugnativa ex art. 127 della Costituzione, da parte del Governo, della norma regionale che qui si sospetta di incostituzionalita', non impedisce al giudice di sollevare - di ufficio o su istanza di parte - la relativa questione, in via incidentale (cfr. per un riferimento sul punto: Corte costituzionale, 19 febbraio 1976 n. 38). Anzi, nel caso di specie, la proposizione dell'incidente - come precisato dall'avvocature erariale - appare piu' che mai doverosa dato che (in relazione alla predetta mancata impugnativa) "il Governo aveva espresso il proprio assenso nell'intesa che la regione avrebbe provveduto a modificare l'art. 36, che disciplina il controllo delle unita' sanitarie, in conformita' alla disciplina dei controlli sui comuni e province, richiamata dall'art. 49 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833" (v. agli atti: nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipart. AA. regionali, 7 settembre 1983, n. 200/7806/41.3.23); intesa, a quanto pare, mai onorata. Nella sostanza della questione, al collegio appare ragionevole il dubbio che la norma in argomento violi, in primo luogo, il principio costituzionale risalente all'art. 117 della Costituzione, secondo cui alle regioni e' consentito di emanare norme legislative, anche nella materia della assistenza sanitaria (che qui interessa) ma "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Orbene, il principio fondamentale stabilito nella materia in argomento da una legge dello Stato, e' quello del citato art. 49, primo e quinto comma, della legge n. 833/1978 (ribadito dall'art. 49 della legge n. 142/1990): la quale e' anzitutto una legge- quadro che, istituendo il S.S.N., ha attuato una radicale riforma economico- socialedell'assistenza sanitaria in Italia (cfr. corte costituzionale, 7 aprile 1987, n. 107; 10 marzo 1988, n. 274). Ed il principio in essa sancito, a proposito dei controlli sulle u.s.l., si discosta nettamente dal precedente ordinamento sanitario, nell'ambito del quale i consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri potevano essere sciolti con decreto motivato del presidente della regione previa deliberazione della giunta (art. 17 della legge n. 132/1968). Siccome fortemente innovativo del pregresso criterio, quello ora introdotto assurge certamente a dignita' di principio qualificante della riforma, e quindi fondamentale e di generale applicazione in ordine al riparto tra le competenze statali e regionali sui controlli, cui le regioni non possono legittimamente derogare, ai sensi del richiamato art. 117, nemmeno con proprie norme legislative. In secondo luogo, il collegio ritiene che il secondo comma dell'art. 36 si ponga in contrasto, sotto un duplice profilo, anche con il combinato disposto degli artt. 118 e 130 della Costituzione. Ed invero, da un verso, l'intera materia dei controlli sugli enti locali, su tutti gli enti locali, non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative regionali (cfr. Corte costituzionale 3 marzo 1972, n. 40, (Paragrafo) 9), ne' e' materia statutaria perche' chiaramente non rientrante nella "organizzazione interna delle regioni" (art. 123 della Costituzione), ne' puo' ritenersi implicitamente compresa in una materia piu' ampia (nella specie, l'assistenza sanitaria) tra quelle dell'art. 117, trattandosi di un tema avente grande rilevanza esterna, ed incidente sull'ordinamento giuridico statale; mentre non e' concepibile attribuzione di specifiche competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite nella Costituzione o in altre leggi costituzionali; ed in piu', la materia di questi controlli, e' costituzionalmente protetta dalla riserva di "legge della Repubblica", di cui all'art. 130, perfino nella formazione dell'organo all'uopo deputato, anche se definito "della Regione". D'altro verso, la competenza di siffatto organo regionale e' comunque limitata, ai sensi del cit. art. 130, al "controllo di legittimita' sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali", poiche' il potere di disporre la decadenza sanzianatoria dell'organo, o la surroga dell'organo temporaneamente carente del suo titolare (cioe' appunto, controllo sugli organi), e' espressione di un potere politico di sovranita' che la Costituzione ha scelto di lasciare nella esclusiva competenza dello Stato. Orbene, ad avviso del collegio, l'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57, viola altresi' le ora richiamate disposizioni costituzionali, perche' concerne materia sottratta, in linea generale, alla potesta' normativa regionale, ed in ogni caso perche' intende attribuire, in particolare, alla giunta regionale un tipo di controllo - quello sugli organi - che la Costituzione ha escluso in radice dalla tematica delle attribuzioni regionali (cfr. sentenze della Corte nn. 245/1984 e n. 613/1988). Per le esposte considerazioni, la accennata questione non e' manifestamente infondata, e per questa ragione il giudizio in corso e' stato gia' sospeso con la sentenza parziale emessa dalla Sezione sul ricorso in esame; adesso occorre disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto il ricorso in epigrafe proposto da Curcio Vincenzo; Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, nella parte in cui (secondo comma) affida alla giunta regionale il controllo sugli organi delle uu.ss.ll.; Dispone la trasmissione degli atti, a cura della segretaria in sede, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Salerno, il 25 ottobre 1990, nella camera di consiglio del t.a.r. Il presidente f.f. estensore: ORREI Il segretario: (firma illeggibile) 91C0494