N. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 1990
N. 286 Ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Polo Antonio contro l'ufficio ii.dd. di Bassano del Grappa Tributi in genere - Dichiarazione dei sostituti di imposta - Presentazione tempestiva ad ufficio non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente - Sanzioni a carico del dichiarante, per tutto il resto adempiente, ingiustificatamente uguali a quelle previste per le piu' gravi mancanze del sostituto d'imposta che ha presentato la dichiarazione in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha presentata affatto o non ha effettuato i versamenti d'imposta dovuti - Inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11). (Cost., artt. 3, 23 e 76).(GU n.17 del 24-4-1991 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da: Polo Antonio avverso imposta Irpef 1982. Assistita dal segretario sig. Zarpellon Angelo. Sentito il rappresentante dell'amministrazione finanziaria sig. Ganzina dott. Mario, funz. uff. ii.dd. e i ricorrenti sigg. Assente. Ritenuto che l'imprenditore sig. Polo Antonio, via Martini n. 126, Nove (Vicenza) nell'anno 1982 ha pagato regolarmente tutte le ritenute d'acconto relative ai suoi dipendenti pari a L. 5.987.000; che, quale sostituto di imposta, ha spedito entro il termine di legge il mod. 770 pero' all'ufficio imposte dirette di Vicenza, che poi lo ha inviato a quello di Bassano del Grappa, il quale lo ha ricevuto in data 10 aprile 1984; che l'ufficio imposte di Bassano, considerando ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973 pervenuta tale dichiarazione il 10 aprile 1984, ai sensi del settimo comma dell'art. 9 stesso d.P.R., ha ritenuto come omessa la presentazione del mod. 770; che, pertanto, detto ufficio in applicazione dell'art. 47 stesso d.P.R. ha irrogato la pena pecuniaria nella misura minima, pari al doppio dell'imposta versata, e cioe' di L. 11.974.000; che il relativo avviso di accertamento e' stato notificato al sig. Polo il 15 ottobre 1987; che contro tale avviso il sig. Polo ha proposto regolare ricorso eccependo in primis l'incostituzionalita' dell'applicato art. 47 del d.P.R. n. 600/1973: a) per violazione dell'art. 76 della Costituzione in quanto l'art. 47 citato risulta in contrasto con la norma dell'art. 10, primo e secondo comma, n. 11, con la quale il legislatore delegante aveva dato al legislatore delegato la seguente chiara direttiva: "adeguare la disciplina delle sanzioni alla riforma prevista dalla legge" e commisurare le sanzioni "all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni"; b) per violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento tra la disciplina delle sanzioni contenuta nell'art. 46 (contribuenti dichiarati in proprio) e la piu' gravosa disciplina contenuta nel seguente art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 (sostituiti di imposta che dichiarati redditi altrui); che questa commissione osserva inoltre che la norma in esame (art. 47) non distingue fra casi sostanzialmente diversi, come la semplice inosservanza di formalita', che nessun danno arreca all'erario, e la omissione di atti comportanti evasione di imposta; che questa commissione ritiene non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalita' solevate anche dal ricorrente sig. Polo; che i decreti delegati sono sindacabili dalla Corte costituzionale, non solo per l'eventuale contrasto con norme costituzionali, ma anche per contrasto con le rispettive leggi di delegazione; che quindi appare fondata la questione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione, della norma dell'art. 10, punto 11, della legge n. 825/1971 di delegazione della riforma tributaria, alla cui validita' e' subordinata la legge delega (d.P.R. n. 600/1973) che, all'art. 47, prevede sanzioni, in relazione all'art. 9, settimo comma, ed art. 12, quarto comma, nella parte in cui commina uguale sanzione a carico sia di chi ha presentato la dichiarazione in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha affatto presentata, o non ha effettuato i versamenti d'imposta dovuti, sia di chi ha effettuato tutto puntualmente, salvo la semplice presentazione della dichiarazione ad altro ufficio ii.dd., incompetente per territorio; che, nel caso concreto, ritiene di sospendere il giudizio a carico della ditta Polo Antonio, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che la norma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dipendente dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 10, n. 11, appare viziata, in quanto non si presenta conforme ai principi di cui agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione; che la questione non appare manifestamente infondata; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, come sopra esposta; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bassano del Grappa, addi' 22 novembre 1990 Il presidente del collegio: MENEGOTTO 91C0501