N. 175 SENTENZA 8 - 22 aprile 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 (Ordinanza 30 ottobre 1990 del Pretore di Pistoia) (Cost., artt. 101,
 102, 113, 117 e 118).
 Sanita'  pubblica - Regione Toscana - UU.SS.LL. - Abetone - Incarichi
 per la copertura di posti vacanti  di  medico  di  medicina  generale
 convenzionato  -  Graduatoria  pubblicata  nel B.U.R. 3 maggio 1989 -
 Intervento del pretore  ex art. 700 del c.p.c. - Non  spettanza  allo
 Stato - Annullamento della ordinanza
 del pretore di Pistoia del 30 ottobre 1990
(GU n.17 del 24-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe  BORZELLINO,  dott.  Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 21 dicembre 1990, depositato  in  Cancelleria  l'8  gennaio  1991  ed
 iscritto  al  n.  3  del  registro  ricorsi  1991,  per  conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Pretore di Pistoia
 del 30 ottobre 1990 con il quale il Pretore, in sede  di  ricorso  ex
 art.  700  ha dichiarato che "la Regione Toscana, e per quanto di sua
 competenza, l'USL n. 8, hanno l'obbligo di procedere al  conferimento
 dell'incarico  per  la  copertura  della  zona  carente (di medici di
 medicina  generale  convenzionati)   di   Abetone,   utilizzando   la
 graduatoria  formata  a  seguito  della  pubblicazione  della carenza
 avvenuta sul bollettino regionale del 3 maggio 1989";
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice  relatore
 Aldo Corasaniti;
    Udito l'avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 21 dicembre 1990 la Regione Toscana
 ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente
 del Consiglio dei ministri avverso l'ordinanza ex  art.  700  c.p.c.,
 emessa  il  30  ottobre  1990,  con  la  quale  il Pretore di Pistoia
 dichiarava  che  "la Regione Toscana e, per quanto di sua competenza,
 l'U.S.L.  n.  8  hanno  l'obbligo  di   procedere   al   conferimento
 dell'incarico  per  la  copertura  della  zona  carente (di medici di
 medicina  generale   convenzionati)   di   Abetone   utilizzando   la
 graduatoria  formata  a  seguito  della  pubblicazione  della carenza
 avvenuta sul bollettino regionale del  3  maggio  1989".  La  Regione
 lamenta  la  lesione  delle  competenze  ad  essa  costituzionalmente
 garantite con violazione degli artt. 113, 101, 102, primo comma,  104
 Cost.,  dei  princi'pi  fondamentali  in  tema  di  separazione della
 funzione giudiziaria da quella amministrativa, e degli  artt.  117  e
 118  Cost.,  e chiede che questa Corte, accertata la non spettanza al
 Pretore del potere esercitato, annulli l'ordinanza.
    Premette in fatto la ricorrente che, resosi disponibile  un  posto
 di  medico di medicina generale convenzionato nel comune di Abetone e
 dichiarato tale comune "zona carente", ai sensi degli artt. 5 e 6 del
 d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289 ("Accordo collettivo  nazionale  per  la
 regolamentazione  dei  rapporti  con i medici di medicina generale ai
 sensi dell'art. 48 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833),  veniva
 formata una graduatoria sulla base delle domande avanzate.
    L'invito   a   presentarsi,  con  l'avvertimento  che  la  mancata
 presentazione    sarebbe    stata    interpretata    come    rinunzia
 all'accettazione   dell'incarico,   veniva   rivolto   a   tutti  gli
 interessati  e  raccolto  dai   soli   dottori   Massimo   Cantalini,
 classificatosi 52›, e Sandro Parenti, 23›, al quale ultimo l'incarico
 veniva  affidato  a  condizione  che, entro un termine perentorio poi
 prorogato,  e  comunque  non  rispettato,  adempisse  a   determinati
 obblighi  (trasferimento  della  residenza nel Comune, apertura di un
 ambulatorio, iscrizione nell'Albo professionale della provincia).
    A seguito della mancata presa di possesso da  parte  del  Parenti,
 che   doveva   essere   cosi'  considerato  rinunciatario,  il  dott.
 Cantalini, sul presupposto che l'USL e la Regione avessero  l'obbligo
 di conferirgli l'incarico, si rivolgeva al Pretore chiedendo che, con
 provvedimento cautelare atipico, accertasse tale obbligo.
    Nell'ordinanza,   il   Pretore   di   Pistoia   -  cosi'  prosegue
 l'esposizione della ricorrente - premesso che il Cantalini agiva  per
 la  tutela  del  diritto soggettivo di ottenere l'instaurazione di un
 rapporto convenzionale autonomo continuativo e coordinato  e  che  le
 questioni  inerenti  la  tutela  dei diritti nascenti dai rapporti di
 convenzione  fra  i  medici  liberi  professionisti  ed   il   S.S.N.
 appartengono  alla  cognizione  del giudice ordinario, osservava che,
 qualora "la procedura non si concluda con l'insorgenza  del  rapporto
 convenzionale",  "sussiste  un  legittimo  interesse  da  parte degli
 aspiranti.. ..  ..,  tutelabile  tanto  in  sede  di  responsabilita'
 contrattuale  che  pre-contrattuale,  a  che  gli  organi interessati
 procedano al conferimento dell'incarico messo a concorso", laddove la
 Regione, ritenendo che al 15 ottobre  le  graduatorie  formate  sulla
 base  della  prima publicazione di posti vacanti del 1989 non fossero
 piu'  utilizzabili,  finiva  per  impedire,   ponendo   un   ostacolo
 burocratico,   il   raggiungimento  del  fine  -  conferimento  degli
 incarichi in tempi brevi - considerato prioritario della normativa.
    Il Pretore,  tuttavia,  non  ritenendo  raggiunta  nella  sommaria
 istruzione  la prova della inesistenza di altri aspiranti, precedenti
 il Cantalini  in  graduatoria,  che  avessero  accettato  offerta  di
 incarico,  non  accoglieva la domanda principale, diretta ad ottenere
 l'immediato conferimento dell'incarico.
    2.   -   Ad   avviso   della   Regione,  sulla  base  dell'erronea
 configurazione dei  provvedimenti  regionali  da  emanare  come  atti
 dovuti, il provvedimento del Pretore si sostanzia in una prescrizione
 rivolta alla Regione circa l'atto specifico che essa dovra' adottare,
 cioe'  in  un  atto  che  esorbita  dal  sistema costituzionale della
 ripartizione dei  poteri  e  realizza  l'invasione  delle  competenze
 amministrative e legislative regionali costituzionalmente garantite.
    Richiamata  la  giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 283 del
 1986, 70 del 1985), la Regione Toscana sottolinea come,secondo l'art.
 113 Cost., che prevede in ogni caso la tutela giurisdizionale  contro
 gli  atti  della p.a. e che riserva alla legge la disciplina dei casi
 dell'annullamento  giurisdizionale  di  atti   amministrativi,   sono
 esclusi  "interventi partecipativi o di stimolo o di codeterminazione
 da  parte  degli  uffici  ai  quali  e'  affidato  l'esercizio  della
 giurisdizione  o della funzione di pubblico ministero o di quelli cui
 sono affidate funzioni promiscue.
    Secondo il disegno costituzionale  -  nel  quale  "la  statuizione
 dell'art.  113  si  salda in un sistema con quella dell'art. 112 come
 con quella  degli  artt.  101,  102,  primo  comma,  104,  in  quanto
 quest'ultimo  costituisce una corrispondenza biunivoca di autonomia e
 di indipendenza, salva la norma prevista dall'art. 113 e dall'art. 97
 Cost." - "la funzione amministrativa e quella giurisdizionale in ogni
 sua forma, ivi compresa quella di annullamento di atti, restano sepa-
 rate e non debbono trovare punti di intersezione operativa se non nel
 caso  dell'annullamento  esplicitamente  previsto  dall'ultimo  comma
 dell'art. 113 Cost."
    L'ordine  rivolto  alla  Regione, prosegue la ricorrente, e' tanto
 piu' illegittimo ed  esorbitante  dal  sistema  costituzionale  delle
 competenze  in  quanto  presuppone che nella specie si controverta in
 materia di diritti soggettivi.
    Il  richiamo,  operato  dal  Pretore,  alla  giurisprudenza  della
 Cassazione e' improprio, in quanto nella sentenza citata (n. 1154 del
 1984)  si  fa  riferimento  a  vicende  del  rapporto  di lavoro gia'
 instaurato, mentre "altro e' la costituzione del rapporto",  affidata
 ad  atti  amministrativi  di  conferimento dell'incarico, rispetto ai
 quali gli interessati  vantano  situazioni  di  interesse  legittimo,
 tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, che ha giurisdizione su
 tutte  le questioni attinenti alla fase preliminare alla costituzione
 del rapporto.
    Se, dunque, persino l'instaurazione (e poi anche  la  revoca)  del
 singolo  rapporto di convenzionamento e' sottratta alla giurisdizione
 del giudice ordinario, conclude la Regione, a maggior ragione  questo
 vale  per  la  decisione  di  utilizzare  o  meno  una graduatoria in
 precedenza formata.
    Invero,  la  formazione  della  graduatoria,  il  suo  ambito   di
 validita',  la  legittimita'  o  meno della sua utilizzazione e della
 decisione  di  non  utilizzarla,  attengono  a  profili  generali  di
 organizzazione  nel cui ambito vengono compiute scelte amministrative
 in base alla considerazione di  interessi  generali  che  determinano
 negli interessati il sorgere di posizioni di interesse legittimo.
    3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito
 nel giudizio.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti  dello Stato in relazione all'ordinanza del 30 ottobre 1990
 con la quale il Pretore di Pistoia, provvedendo  ai  sensi  dell'art.
 700  c.p.c.  su  istanza  del  dott.  Cantalini, ha dichiarato che la
 Regione Toscana, e, per quanto di sua competenza, l'Unita'  sanitaria
 locale   n.   8,   hanno   l'obbligo  di  procedere  al  conferimento
 dell'incarico per la copertura  della  zona  carente  (di  medici  di
 medicina   generale   convenzionati)   di   Abetone,  utilizzando  la
 graduatoria formata a  seguito  della  pubblicazione  della  carenza,
 pubblicazione avvenuta sul Bollettino regionale del 3 maggio 1989.
    Secondo  la ricorrente, l'indicato provvedimento pretorile sarebbe
 lesivo delle competenze costituzionalmente  garantite  alla  regione,
 essendo  emesso in violazione degli artt. 113, 101, 102, primo comma,
 104,  della  Costituzione,  dei  principi  fondamentali  in  tema  di
 separazione  della  funzione  giudiziaria  da  quella amministrativa,
 degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    2. - La vicenda, cui  il  provvedimento  impugnato  si  riferisce,
 rientra  nello schema tracciato dal d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che
 rende   esecutivo   l'accordo    collettivo    nazionale    per    la
 regolamentazione   del  rapporto  "convenzionale"  con  i  medici  di
 medicina generale, ai sensi dell'art.  48  della  legge  23  dicembre
 1978,  n.  833  (Istituzione  del servizio sanitario nazionale). Tale
 d.P.R. n. 289 del 1987, agli artt. 6 e  7,  prevede  un  procedimento
 che,  muovendo  dalla  pubblicazione  -  da  eseguire  ad opera della
 regione due volte all'anno, e precisamente entro la fine dei mesi  di
 marzo  e  di  settembre - dell'elenco delle zone carenti di medici di
 medicina generale  convenzionati,  ai  fini  del  conferimento  degli
 incarichi  nelle  zone  stesse (conferimento cui possono concorrere i
 medici inclusi in appositi elenchi locali formati secondo l'art. 5  o
 in  una  graduatoria regionale annuale formata ai sensi dell'art. 2),
 conduce alla costituzione del  rapporto  "convenzionale"  (idest:  di
 convenzione).
    E'  sostanzialmente  incontestato:  che,  dopo  la prima delle due
 pubblicazioni, concernente una zona  carente  nell'Abetone  nell'anno
 1989,  la  Regione aveva formato una graduatoria degli aspiranti e li
 aveva interpellati secondo l'ordine (cfr. penultimo  comma  dell'art.
 6);  che  un aspirante, il quale precedeva nella detta graduatoria il
 dott. Cantalini, era decaduto  dalla  pretesa  in  quanto  non  aveva
 eseguito  entro  i  termini  gli  adempimenti  previsti  dall'art. 7,
 secondo    comma    (acquisizione    della    residenza,     apertura
 dell'ambulatorio,    iscrizione    nell'albo    professionale   della
 provincia);  che,  cio'  malgrado,  la  Regione  aveva  rifiutato  di
 prendere  in  esame la pretesa del dott. Cantalini per avere ritenuto
 che, intervenuta nelle more la seconda pubblicazione annuale relativa
 alle  zone  carenti,  ogni  ulteriore  conferimento   postulasse   la
 formazione di una nuova graduatoria.
    Il  Pretore  ha adottato il provvedimento suindicato per la tutela
 in via di urgenza  della  posizione  dell'aspirante  al  conferimento
 dell'incarico dott. Cantalini: posizione definita, nella motivazione,
 come  "diritto  a  ottenere  l'instaurazione  del  rapporto di lavoro
 autonomo  'convenzionato'  con  l'USL",  e  ancora  come   "legittimo
 interesse"  degli  aspiranti,  "tutelabile in sede di responsabilita'
 tanto  contrattuale  che pre-contrattuale", fino alla conclusione del
 procedimento con la costituzione del rapporto convenzionale  mediante
 conferimento  dell'incarico, a che "gli organi interessati (regione e
 USL) procedano al conferimento stesso". Ha considerato, valutando  il
 fumus  boni  juris,  che  il  rifiuto  della  Regione  di  portare  a
 compimento la procedura come sopra  iniziata  fosse  illegittimo.  Ha
 avvisato   di  potere  somministrare  la  chiesta  tutela  cautelare-
 anticipatoria dichiarando l'obbligo della pubblica amministrazione di
 portare a compimento la procedura in discorso sulla base di  un  atto
 intervenuto nel corso della medesima.
    La  Regione,  da  canto  suo, pur sottolineando errori del giudice
 quanto alla qualificazione della situazione  giuridica  fatta  valere
 dall'istante  (e quindi quanto ai limiti interni della giurisdizione)
 e quanto all'interpretazione della legge regolatrice del procedimento
 di cui agli artt. 6  e  7,  del  d.P.R.  n.  289  del  1987,  lamenta
 soprattutto  l'invasione  della sua sfera di autonomia amministrativa
 perpetrata dal giudice con assoluta esorbitanza dalla giurisdizione.
    3. - La censura e' fondata.
    La giurisprudenza di questa Corte - cfr. da ultimo la sentenza  n.
 99   del   1991  -  ha  affermato  che  l'oggetto  del  conflitto  di
 attribuzione fra regione e Stato,  sollevato  dalla  prima  a  tutela
 della   propria   autonomia   amministrativa   contro   provvedimenti
 giurisdizionali, risiede nello stabilire se il  giudice  abbia  leso,
 con  atti  non  consentiti ad alcun giudice, e quindi esorbitanti dai
 limiti dalla giurisdizione, l'ambito di  attribuzioni  della  regione
 come pubblica amministrazione.
    Orbene,  dichiarando  l'obbligo  della pubblica amministrazione di
 procedere al conferimento dell'incarico di medico "convenzionato",  e
 per di piu' secondo una graduatoria formata nel procedimento in corso
 ma  ritenuta dalla pubblica amministrazione non utilizzabile, il pre-
 tore ha preteso di orientare, e quindi di condizionare,  nell'  an  e
 nel  quomodo,  l'azione  amministrativa dettandone la regola nel caso
 concreto.
    In  tal  modo  quel  giudice  ha  esorbitato  dai   limiti   della
 giurisdizione rispetto alla pubblica amministrazione.
    Almeno   la'   dove   la  pubblica  amministrazione  agisca  quale
 autorita', esercitando una potesta' discrezionale ad essa  spettante,
 i  detti  limiti  sono  infatti segnati, per qualsiasi giudice, dalla
 necessita' di non  porre  ostacolo  al  libero  spiegarsi  di  quella
 potesta'  discrezionale,  e pertanto di non sostituirsi alla pubblica
 amministrazione condizionando positivamente  l'azione  amministrativa
 nel suo farsi (che di quella potesta' costituisce appunto espressione
 e svolgimento).
    A   tanto   non  contraddice  ovviamente  la  configurabilita'  di
 interventi del giudice in ordine  ai  quali  un  condizionamento  del
 genere  non  e'  propriamente  ipotizzabile per essere i medesimi non
 muniti di forza positivamente condizionante  o  non  interferenti  in
 un'azione  amministrativa  che possa considerarsi "nel suo farsi" nel
 senso suindicato:  annullamento  di  provvedimenti  amministrativi  a
 contenuto   positivo  o  negativo;  sospensione  di  provvedimenti  a
 contenuto positivo limitativi  della  sfera  giuridica  dei  soggetti
 passivi  del  potere  amministrativo, come quello cui si riferisce la
 sentenza n. 99 del 1991 dianzi richiamata; rimedi per  l'inosservanza
 dell'  "obbligo"  dell'autorita'  amministrativa  di  conformarsi  al
 giudicato.
    E  neppure  vi  contraddice  la  configurabilita',  che  qui viene
 particolarmente  in  considerazione,  di  provvedimenti  cautelari  o
 anticipatori  da  adottare  in  ordine  a  dinieghi od inazioni della
 pubblica amministrazione (sempre quale  autorita',  e  quindi  al  di
 fuori  dell'ipotesi oggetto della pronuncia resa da questa Corte, con
 sentenza n. 190 del 1985, di illegittimita' dell'art. 21 della  legge
 6  dicembre  1971,  n.  1034,  in  quanto  non attributivo al giudice
 amministrativo di poteri analoghi  a  quelli  sanciti  dall'art.  700
 c.p.c.,  limitatamente  alle  controversie patrimoniali in materia di
 impiego pubblico, devolute alla giurisdizione esclusiva  del  giudice
 amministrativo).
    Ma  cio'  sempreche' si tratti di interventi diretti a scongiurare
 la compromissione - e non anche di interventi diretti a produrre o  a
 determinare  direttamente  la  produzione  -  del  risultato  proprio
 dell'azione amministrativa.
    Le sospensioni  ammesse  dalla  giurisprudenza  amministrativa  in
 presenza  di  dinieghi  o di omissioni della pubblica amministrazione
 hanno infatti il limitato scopo di tutelare interinalmente situazioni
 di vantaggio gia' godute di fatto
 o jure ("insistenza" nelle concessioni amministrative scadute), o  di
 neutralizzare  esclusioni,  che, quando non siano addirittura tali da
 impedire  la  realizzazione  di  pretese  connesse  all'esercizio  di
 liberta'   (diniego   dell'esonero  dal  servizio  militare;  diniego
 dell'intendente di finanza di sospendere la riscossione  coattiva  di
 tributi),  sono tali da sacrificare interessi strumentali (esclusione
 dalla partecipazione a esami o a concorsi).
    In nessun caso le sospensioni in parola mirano a far ottenere quel
 soddisfacimento  dell'interesse  sostanziale  che  solo   dall'azione
 amministrativa puo' essere realizzato.
    Al  contrario  e'  proprio  questo  l'obbiettivo che il pretore ha
 perseguito con il dichiarare in positivo  l'obbligo  a  carico  della
 pubblica  amministrazione  di  provvedere, e di provvedere in un dato
 modo:  cosi',  infatti,  quel  giudice  ha  preteso  di  determinare,
 rendendola  giuridicamente  necessaria,  la produzione del risultato,
 che  soltanto  la  discrezionalita'  amministrativa  avrebbe   potuto
 erogare.
    Onde  la  necessita'  di riconoscere che il pretore stesso, con un
 provvedimento non spettante ad alcun  giudice,  ha  leso  l'autonomia
 amministrativa costituzionalmente garantita alla regione di fronte al
 potere giurisdizionale e pertanto di fronte allo Stato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  al giudice,
 affermare ex art. 700  c.p.c.  l'obbligo  della  Regione  Toscana  di
 condurre  a  termine  un  procedimento  in  corso per il conferimento
 dell'incarico di medico convenzionato della USL e di far  uso  a  tal
 fine  di  una  graduatoria  formata  nel  procedimento  stesso,  come
 dichiarato con l'ordinanza del Pretore di Pistoia del 30 ottobre 1990
 di cui al ricorso in epigrafe;
    Annulla conseguentemente la detta ordinanza.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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