N. 177 SENTENZA 8 - 29 aprile 1991

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Titolari  di  pensione di invalidita' -
 Esenzione dal pagamento dei "tickets" sanitari - Mancata previsione -
 Ius superveniens: d.m. 1› febbraio  1991,  art.  6  -  Necessita'  di
 riesame  della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al
 giudice  a quo.
 
 (D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, primo comma, lett.  b),
 convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n.  8).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.18 del 8-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
    Francesco GRECO, prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma,
 lett.  b),  del  decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni
 urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul  ripiano  dei
 disavanzi   delle   unita'   sanitarie   locali),   convertito,   con
 modificazioni, nella legge  25  gennaio  1990,  n.  8,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  22  giugno  1990  dal  Pretore  di Ravenna nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Baioni  Romano e Ministero della
 Sanita' ed altri iscritta al n. 655 del  registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 43, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione di Baioni Romano  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  febbraio  1991  il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi l'avvocato Giovanni Angelozzi per Baioni Romano e l'Avvocato
 dello Stato  Gaetano  Zotta  per  il  presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento
 del   diritto   all'esenzione   dal   pagamento   della   "quota   di
 partecipazione  alla  spesa  sanitaria"  (c.d.ticket), promosso da un
 titolare di pensione  di  invalidita'  non  avente  ancora  raggiunta
 l'eta'  per  il  collocamento  a  riposo  prevista dall'assicurazione
 generale  obbligatoria,  il  Pretore  di  Ravenna  ha  sollevato,  in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, primo comma,  lettera  b),  del  decreto-
 legge   25   novembre   1989,  n.  382  (Disposizioni  urgenti  sulla
 partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle
 unita' sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella  legge
 25  gennaio  1990  n.  8,  nella  parte  in  cui non comprende, tra i
 beneficiari  dell'esenzione  dal  ticket  sanitario,  i  titolari  di
 pensione di invalidita' che, pur rientrando nei limiti di reddito ivi
 previsti,   non   abbiano   raggiunto  l'eta'  pensionabile  prevista
 dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
    Ad avviso del giudice a  quo  la  norma  impugnata  determinerebbe
 un'irrazionale  disparita'  di trattamento tra i titolari di pensioni
 di vecchiaia che non superino  un  certo  reddito  e  i  titolari  di
 pensione di invalidita', egualmente al di sotto del medesimo reddito,
 entrambi,  a  prescindere  dall'eta', nella condizione di ricorrere a
 frequenti prestazioni sanitarie, inabili  ad  un  proficuo  lavoro  e
 quindi  non  in  grado  di  integrare  le  proprie  modeste  entrate.
 Cosicche', in  presenza  di  situazioni  sostanzialmente  uguali,  il
 cardine   del   differente   trattamento   sarebbe   costituito   dal
 raggiungimento  o  meno  dell'eta'  pensionabile,  di  per  se'   non
 sufficiente a giustificare la scelta operata dal legislatore.
    2.  -  Si  e'  costituita  la  parte  privata,  aderendo alle tesi
 dell'ordinanza di rimessione  e  ponendo  in  evidenza,  anche  nella
 successiva memoria di udienza, che l'elemento su cui si fonderebbe il
 diverso   trattamento,   ovverosia  l'eta',  esula  da  ogni  profilo
 reddituale ed anzi potrebbe  determinare  situazioni  assurde,  quale
 quella   di   soggetti   ultrasessantenni,  titolari  di  una  minore
 contribuzione assicurativa, che potrebbero godere  dell'esenzione,  e
 quella  di  titolari  di una piu' consistente posizione contributiva,
 che ne resterebbero esclusi in ragione dell'eta', pur  coincidendo  i
 rimanenti requisiti.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rilevando la infondatezza della questione. All'uopo ha precisato  che
 la pensione di vecchiaia ha per presupposto logico una presunzione di
 inabilita'  permanente  al  lavoro, mentre la pensione di invalidita'
 puo'  essere  conseguita  pur  se  residui  una   ridotta   capacita'
 lavorativa  che consenta al titolare di integrare il proprio reddito.
 Diverse essendo, percio', le  situazioni  considerate,  non  potrebbe
 fondatamente  ritenersi  che  la  norma  impugnata  abbia  violato il
 principio di eguaglianza.
    In piu', l'art. 3, terzo comma, della stessa legge  prevede  anche
 per  i  titolari  di  pensioni di invalidita', il riconoscimento, con
 apposito  decreto  ministeriale,  di  malattie  invalidanti  che,   a
 prescindere  dal  raggiungimento  dell'eta' pensionabile del soggetto
 colpito, danno  titolo  all'esenzione  dal  ticket  in  relazione  ai
 farmaci  e  alle  prestazioni correlate a tali forme morbose, proprio
 nel presupposto che tali malattie, per loro natura  o  gravita',  non
 consentono   alcuna  attivita'  lavorativa,  mentre  comportano  cure
 particolarmente assidue e costose.
    Disposizione legislativa, quella richiamata,  cui  e'  stata  data
 attuazione  con il decreto del Ministro della Sanita' 24 maggio 1989,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1989 n. 192.
                        Considerato in diritto
   1.  -  E'  stata  sollevata,  in  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
 primo comma lett. b) del decreto legge  25  novembre  1989,  n.  382,
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 25 gennaio 1990, n. 8,
 nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal
 pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie  ("tick-
 ets") anche i titolari di pensione di invalidita' che, pur rientrando
 nei  limiti  di  reddito  previsti  in tale disposizione, non abbiano
 raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo.
    2.  -  Da  quel  che  risulta  dall'ordinanza  di  rimessione,  la
 questione  e'  stata  sollevata  nel  corso di un giudizio avente per
 oggetto  la  pretesa  del  ricorrente,  titolare   di   pensione   di
 invalidita',  ma non avente ancora l'eta' prevista per la pensione di
 vecchiaia  che,  in  base  alla  norma  denunciata,  costituisce   il
 presupposto, per i titolari di pensione di invalidita', onde ottenere
 l'esenzione  da  detta  quota di partecipazione. Successivamente alla
 pronuncia dell'ordinanza di rinvio  e'  intervenuto  il  decreto  del
 Ministro  della  sanita' in data 1› febbraio 1991 che, all'art. 6, ha
 modificato il regime delle esenzioni per varie categorie di invalidi,
 con possibile incidenza  sulla  pretesa  avanzata  da  colui  che  ha
 promosso il giudizio a quo.
    Si  ravvisa  pertanto l'opportunita' della restituzione degli atti
 al giudice della rimessione per un riesame  della  controversia  alla
 luce dello ius superveniens.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ravenna.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0544