N. 184 ORDINANZA 22 - 29 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   civile  -  Credito  fondiario  -  Esecuzione  forzata  nei
 confronti del solo beneficiario del mutuo anche dopo il trasferimento
 del bene gravato da garanzia ipotecaria - Medesima
 questione gia'  dichiarata  non  fondata  (sentenze  nn.  61/1968  e
 249/1984)  e  manifestamente  infondata  (ordinanza  n.  125/1987)  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto e quinto comma).
 
 (Cost., art. 24)
 
(GU n.18 del 8-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  commi
 quarto  e  quinto,  del  regio  decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo
 unico delle leggi  sul  credito  fondiario)  promosso  con  ordinanza
 emessa il 1› giugno 1990 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
 Genova nel procedimento di esecuzione promosso dall'Istituto Bancario
 S.  Paolo  di  Torino contro Pedrazzi Lodovico iscritta al n. 715 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova,
 con ordinanza del 1›  giugno  1990,  ha  denunciato,  in  riferimento
 all'art.  24 della Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 20, comma
 4 e 5, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646  (Testo  unico  delle
 leggi sul credito fondiario) nella parte in cui consente all'istituto
 di  credito  mutuante  di  promuovere  l'azione  esecutiva  nei  soli
 confronti del debitore che ha beneficiato del mutuo,  anche  se,  nel
 frattempo,   l'immobile  gravato  da  garanzia  ipotecaria  e'  stato
 trasferito ad un terzo;
      che la possibilita' concessa "all'istituto di credito  fondiario
 di  aggredire  e far vendere i beni di proprieta' di terzi, senza che
 questi ne siano neppure portati a conoscenza (.. .. ..) esonerando il
 creditore dall'obbligo di seguire le forme e  le  procedure  previste
 dagli   artt.   602  e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile"
 costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, una grave violazione  del
 diritto di difesa del terzo proprietario;
      che  e'  intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato che la stessa questione, con sentenze nn. 61 del  1968
 e  249  del  1984 e' stata dichiarata non fondata e, successivamente,
 manifestamente  infondata  con  ordinanza  n.  125   del   1987   nel
 presupposto  che  la  possibilita' di diretta ed immediata conoscenza
 del processo esecutivo da  parte  dei  successori  ed  aventi  causa,
 subordinata  all'onere  della previa notifica all'istituto di credito
 del loro subentro nel possesso dell'immobile, non viola il diritto di
 difesa costituzionalmente garantito, in  quanto  l'eventuale  mancata
 partecipazione  al processo esecutivo dipende dall'inosservanza di un
 onere di facile adempimento, collegato ad una situazione  di  agevole
 rilevazione quale l'esistenza di un'ipoteca;
      che  la  normativa  indicata nell'ordinanza di rimessione, quale
 riferimento per  un  possibile  riesame  del  predetto  orientamento,
 risulta gia' considerata e valutata da questa Corte nella sentenza n.
 249 del 1984 (punto 7 del Considerato in diritto);
      che  per  quanto  attiene  all'impossibilita'  per  il  terzo di
 provare l'avvenuta notifica all'istituto di credito fondiario del suo
 subingresso nel possesso dell'immobile  e,  quindi,  l'illegittimita'
 della  sua esclusione dal processo esecutivo, basta osservare che, in
 tale    ipotesi,    il    trasferimento    del   bene,   in   seguito
 all'espropriazione forzata, non sarebbe comunque opponibile al terzo;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e  9
 delle   Norme   integrative   per   i   giudizi  innanzi  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 20, comma 4 e 5, del regio decreto 16 luglio
 1905,  n.  646  (Testo  unico  delle  leggi  sul  credito fondiario),
 sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice
 dell'esecuzione del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0551