N. 186 ORDINANZA 22 - 29 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi -
 Atti  che  pronunciano l'annullamento o la decadenza - Ricorribilita'
 al pretore - Norma gia' dichiarata costituzionalmente  illegittimita'
 (sentenza n. 594/1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge  regione  Liguria  28  febbraio  1983,  n. 6, art. 46, settimo
 comma).
 
 (Cost., art. 108).
(GU n.18 del 8-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 46, settimo
 comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Pro-
 cedure, organi e competenze in materia  di  edilizia  residenziale  e
 norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari),
 promosso  con  ordinanza  emesso  l'11  dicembre  1990 dal Pretore di
 Chiavari - Sezione distaccata di Sestri Levante  -  nel  procedimento
 civile  vertente  tra  Ravettino  Franco  e  Comune di Sestri Levante
 iscritta al n. 3 del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  5,  prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio  del  20  marzo  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Chiavari, con ordinanza in data 11
 dicembre 1990,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  108  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46,
 comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio  1983,  n.  6,
 nella  parte  in  cui  dispone  che  tutti  gli  atti  del Comune che
 pronunciano l'annullamento o la  decadenza  dell'assegnazione  di  un
 alloggio  di  edilizia economica sono ricorribili dinanzi al Pretore,
 ai sensi  delle  norme  statali  contenute  negli  ultimi  tre  commi
 dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;
      che  non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento
 l'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima  questione,
 gia'  sollevata  con  ordinanza  del  Pretore  di  Genova, ha, con la
 sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimita'  costituzionale
 della norma impugnata proprio nella parte oggetto della censura;
      che,  pertanto, la questione ora in esame deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 46, conma 7, della legge della
 Regione  Liguria  28  febbraio  1983,  n.  6  (Procedure,  organi   e
 competenze  in  materia  di  edilizia  residenziale  e  norme  per il
 controllo degli Istituti autonomi per le case  popolari),  sollevata,
 in  riferimento  all'art.  108  della  Costituzione,  dal  Pretore di
 Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0553