N. 309 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1990
N. 309 Ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal tribunale amministrativo regionale della Campania sui ricorsi riuniti proposti da De Luca Antonino contro il comitato regionale di controllo di Napoli ed altra Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' come il restante personale medico delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattamento in servizio fino al settantesimo anno di eta' come per i dirigenti civili dello Stato, i professori nonche' i dipendenti di alcune regioni - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-quinquies, convertito con modificazione, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37). (Cost., artt. 3, 38 e 97).(GU n.18 del 8-5-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1563/90 reg. ric., proposto da De Luca Antonino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte ed Orazio Abbamonte presso i quali in Napoli al viale A. Gramsci, n. 16, e' elettivamente domiciliato, contro il comitato regionale di controllo di Napoli, in persona del presidente pro- tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dal dott. proc. Rosaria Ciotti dell'avvocatura regionale e con esso elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia, n. 81, per l'annullamento: a) del provvedimento del comitato regionale di controllo, comunicato alla u.s.l. n. 36 della Campania con fono n. 154 del 24 luglio 1990 con il quale e' stata annullata la delibera n. 499/1990 adottata dal comitato di gestione dell'u.s.l. stessa; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo; nonche' sul ricorso n. 1646/1990 reg. ric., proposto da De Luca Antonino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte ed Orazio Abbamonte, presso i quali in Napoli al viale A. Gramsci, n. 16, e' elettivamente domiciliato, contro l'u.s.l. n. 36, con sede in Sant'Agnello, in persona del presidente pro-tempore del comitato di gestione, non costituita in giudizio, per l'annullamento: a) della delibera n. 686 del 29 agosto 1990 adottata dal comitato di gestione dell'u.s.l. suddetta, recante l'annullamento della precedente deliberazione n. 499 del 3 luglio 1990, avente ad oggetto il trattenimento in servizio del ricorrente oltre il sessantacinquesimo anno di eta'; b) di ogni altro atto anche preparatorio, richiamato o meno nel provvedimento sub a) comunque lesivo; e, comunque, per l'accertamento del diritto del ricorrente al trattenimento in servizio al fine di raggiungere il massimo di anzianita' contributiva; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania per il ricorso n. 1563/1990; Visti gli atti tutti di causa; Udita alla pubblica udienza del 18 dicembre 1990 la relazione del consigliere dott. Francesco Guerriero; Uditi, altresi', gli avvocati O. Abbamonte e R. Ciotti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O A) Con il ricorso n. 1562/1990, notificato il 21 agosto 1990 e depositato il successivo giorno 27, il dott. Antonino De Luca, primario di medicina generale di ruolo dell'u.s.l. n. 36, con una anzianita' pensionabile di trentasei anni contributivi, ha impugnato la decisione n. 148 del 24 luglio 1990, prot. n. 41218 (verb. n. 154), del comitato di controllo di annullamento della deliberazione n. 499 del 3 luglio 1990, con cui l'u.s.l. suddetta ha accolto la domanda del ricorrente di trattenimento in servizio fino al compimento del sessantesimo anno di eta', per non aver raggiunto, alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' (23 settembre 1990), il periodo massimo pensionabile, bensi' soltanto trentasei anni contributivi compresi i periodi di servizio riscattabili. A sostegno dell'impugnativa proposta, il ricorrente ha dedotto, con l'unico motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 477/1973 e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, nonche', in subordine, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il suddetto ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge. In data 4 settembre 1990, si e' costituita in giudizio la regione Campania, la quale con memoria difensiva depositata il 7 dicembre 1990 ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, con tutte le conseguenti determinazioni in ordine alle spese ed onorari di giudizio. B) Con il ricorso n. 1646/1990, notificato il 12 settembre 1990 e depositato il successivo giorno 18, il predetto dott. De Luca ha impugnato la deliberazione n. 686 del 29 agosto 1990, con cui il comitato di gestione dell'u.s.l. n. 36 ha annullato la precedente delibera n. 499 del 3 luglio 1990, deducendo, in diritto, le seguenti censure: 1) violazione dei principi generali del diritto amministrativo ed illogicita'; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4-quinquies,del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 477/1973 e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, nonche', in subordine, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione ed errore nei presupposti. Con lo stesso gravame, il suddetto ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere trattenuto in servizio, sino al raggiungimento del massimo di anzianita' contributiva. L'amministrazione non si e' costituita in giudizio, benche' il ricorso le sia stato notificato regolarmente. Con ordinanze nn. 1232 e 1233, adottate nella camera di consiglio del 30 ottobre 1990, questa sezione ha disposto la sospensione degli impugnati provvedimenti, fissando la odierna udienza pubblica per l'esame del merito dei ricorsi. D I R I T T O I due ricorsi, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, possono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia. Si impone, in via prioritaria, all'esame del collegio la questione (sollevata dal ricorrente) di costituzionalita' dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'estensione delle disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, come convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche al personale medico delle unita' sanitarie locali in posizione apicale, nonche' "a fortiori" la questione di costituzionalita' (che questo collegio si pone d'ufficio) dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ugualmente non prevede per il personale di continuare a prestare servizio fino al settantesimo anno di eta' per raggiungere o incrementare il minimo della pensione; norma, quest'ultima, che indubbiamente e' quella che in sostanza disciplina specificamente il caso di specie. Le cennate questioni costituiscono problema direttamente rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, dal momento che, se il giudizio di costituzionalita' innanzi al giudice delle leggi si dovesse concludere con l'accoglimento dell'eccezione, il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo e percio' dovrebbe essere annullato. Viceversa, in vigenza della normativa sopra indicata, i ricorsi in esame si appalesano infondati, tenuto peraltro conto che, specie per quanto concerne l'art. 1, comma 4-quinquies, della citata legge n. 37/1990, la citata normativa non si presta - come sembra ritenere il ricorrente - ad un'interpretazione estensiva, con conseguente estensione del beneficio anche nei confronti del personale apicale dipendente delle uu.ss.ll., data la natura eccezionale e derogatoria di tali norme (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generle); sicche' la fattispecie concreta risulterebbe disciplinata soltanto dall'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, il quale - com'e' noto - per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, limita il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimoanno, se si tratta di personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale, ovvero al compimento del sessantesimo anno di eta', se si tratta del restante personale. In relazione a quanto sopra, si deve notare che, come gia' ritenuto da questo tribunale, sezione seconda, con ordinanza del 17 luglio 1990, la predetta questione non appare manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sia perche' il trattamento previsto per il personale medico, dirigente delle unita' sanitarie locali si appalesa irrazionalmente deteriore, rispetto a quello dei dirigenti civili dello Stato (di indubbia pari dignita'), di cui alla legge n 37/1990, e, ancor di piu', a quello del personale della scuola (art. 15 della legge n. 477/1973), nonche' a quello dei dipendenti di alcune regioni (ad es. Calabria e Campania), la cui normativa, che consente la possibilita' di restare in servizio fino a settanta anni per il conseguimento del minimo di pensione - come rilevato nella cennata ordinanza - non e' stata ritenuta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione (Corte costituzionale n. 238 del 24 febbraio-3 marzo 1988), e sia perche' l'amministrazione non potrebbe completamente giovarsi dell'opera di personale qualificato, per esperienza e professionalita', e, d'altro canto, quest'ultimo sarebbe illogicamente privato del diritto ad una pensione piu' giusta ed adeguata. La tesi esposta non puo' che essere condivisa, soprattutto sotto il profilo della disparita' di trattamento tra categorie di pari grado, ancorche' evidentemente di diversa funzione, in ossequio al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Una diversa conclusione apparirebbe illogica ed irrazionale e, come tale, confliggente con il principio costituzionale teste' ricordato. Non v'e' dubbio che tra i dirigenti civili dello Stato, destinatari della disciplina di cui all'art. 1, comma 4-quinquies, della legge n. 37/1990 piu' volte richiamato, i primari medici e categorie ad essi equiparate (secondo la tabella 2 allegata al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), possa oggettivamente concepirsi una equiparazione di posizione. Invero, gli uni e gli altri si trovano ad agire, ancorche' evidentemente in campi funzionali diversi, al vertice di strutture e servizi, implicanti analogo grado di professionalita' e responsabilita' sotto il profilo operativo. Pertanto, non si vede come non si possa estendere il beneficio in argomento anche nei confronti del personale medico delle unita' sanitarie locali in posizione apicale, tenuto peraltro conto della peculiarita' e delicatezza delle funzioni da esso espletate; beneficio, d'altronde, che in passato e' stato gia' riconosciuto in loro favore, anche se l'elevazione del limite d'eta' pensionabile per tale personale e' stato giustificato, di volta in volta, in base a considerazioni diverse. Al riguardo, va condivisa la tesi della difesa del ricorrente secondo cui l'art. 1 del d.-l. n. 413/1989, della cui legittimita' si dubita, opera ingiustificatamente una differenziazione di posizioni dirigenziali che sotto ogni profilo giuridico ed economico sono equiparate, sicche', tenuto conto che nessuna logica motivazione potrebbe sorreggere la diversa scelta operata dal legislatore per i dirigenti civili dello Stato, non si spiega un trattamento di minor favore in danno di personale dirigente di altro settore del pubblico impiego, in un ambito delicato qual'e' la durata del rapporto di impiego; dal che la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della citata normativa, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il beneficio in parola in favore del personale medico delle unita' sanitarie locali in posizione apicale. Non vale obiettare, al riguardo, che il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non potrebbe portare ad escludere che il legislatore, tenuto conto di alcune peculiari caratteristiche di certune prestazioni professionali (quali ad esempio quelle dei professori o dei magistrati), possa per esse aver previsto un diverso limite di eta' nel collocamento a riposo. Invero, non puo' disconoscersi che una siffatta deroga sarebbe conforme (come in effetti e' stato ritenuto) ai principi costituzionali applicabili in materia, a condizione, pero', che con la disciplina derogatoria non venga a determinarsi una palese disparita' di trattamento tra categorie di personale che in relazione alla natura delle funzioni da esso espletate possa considerarsi equiparabile, come nel caso di specie.
P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non vengono estese le disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche al personale medico delle unita' sanitarie locali in posizione apicale; Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 1990. Il presidente: MAGLIULO Il consigliere estensore: GUERRIERO 91C0560