N. 188 SENTENZA 23 aprile - 2 maggio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Assicurazione-  Contratti   di   assicurazione   obbligatoria   della
 responsabilita'  civile-  Danni  alle  persone- Coniuge, ascendenti e
 discendenti legittimi naturali o adottivi e parenti ed affini fino al
 terzo grado- Esclusione dal diritto ai  benefici  dell'assicurazione-
 Ingiustificata   disparita'  di  trattamento  in  materia  di  tutela
 costituzionale della salute-  Inadempimento  di  un  preciso  obbligo
 giuridico   dello   Stato  italiano  in  sede  CEE  -  Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett.   b),  modificato  dal
 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977,
 n. 39).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.18 del 8-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, lett. b)
 della legge 24 dicembre  1969,  n.  990  (Assicurazione  obbligatoria
 della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
 a  motore  e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio
 1990 dal Tribunale di Crotone nel procedimento  civile  vertente  tra
 Rocca Salvatore ed altra e Fabiano Antonia ed altra iscritta al n. 39
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un giudizio civile promosso in seguito a un
 incidente stradale, avvenuto nel luglio 1983, nel quale era deceduto,
 investito in  una  manovra  di  retromarcia,  un  minore  discendente
 legittimo  (nipote  ex filio) del conducente dei veicolo investitore,
 il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 9 gennaio 1990,  pervenuta
 alla  Corte  costituzionale  il  23  gennaio  1991,  ha sollevato, in
 riferimento agli  artt.  2  e  3  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, lettera b) della legge 24
 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n.  857,
 convertito  in  legge  26  febbraio  1977, n. 39, "nella parte in cui
 dispone che non  sono  considerati  terzi  e  non  hanno  diritto  ai
 benefici   derivanti  dai  contratti  di  assicurazione  obbligatoria
 stipulati a norma della presente legge il coniuge, gli ascendenti e i
 discendenti legittimi, naturali o  adottivi  delle  persone  indicate
 alla  lettera  a)  nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini
 fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste
 o siano a loro carico".
    Circa la rilevanza della questione il giudice  remittente  osserva
 che nel caso di specie non e' invocabile l'art. 3 della direttiva del
 Consiglio   della   CEE   30   dicembre  1983,  n.  84/5,  che  vieta
 l'esclusione,  a  motivo  del  legame  di  parentela,  dal  beneficio
 dell'assicurazione  obbligatoria,  per  quanto  riguarda i danni alle
 persone, dei membri della famiglia dell'assicurato, del conducente  o
 di  qualsiasi altra persona la cui responsabilita' civile sia sorta a
 causa di un sinistro e  sia  coperta  dall'assicurazione.  La  citata
 norma  comunitaria potrebbe essere applicata solo ai sinistri occorsi
 dopo  il 1› gennaio 1988, cioe' dopo la scadenza del termine indicato
 dall'art. 5 per il  recepimento  della  direttiva  negli  ordinamenti
 degli  Stati  membri,  mentre  il  sinistro di cui e' causa risale al
 luglio 1983.
    Nel merito  la  norma  denunciata  e'  ritenuta  contrastante  col
 principio di eguaglianza perche' discrimina alcune categorie di terzi
 danneggiati,    escludendole    dai    benefici    dell'assicurazione
 obbligatoria,  per  il  solo  fatto  del  vincolo  di  parentela  col
 proprietario   o  col  conducente  dall'autoveicolo,  arbitrariamente
 reputato di tale natura da ingenerare il  sospetto  di  collusioni  a
 danno della societa' assicuratrice.
    Sarebbe  violato  anche  l'art.  2 Cost. dovendosi "riconoscere il
 diritto inviolabile dell'uomo ad  essere  tutelato  nella  persona  e
 nelle  sue  cose  dalla  circolazione  dei  veicoli che per se stessa
 rappresenta un'attivita' socialmente pericolosa".
    2. - Nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    L'Avvocatura rileva che la questione e' stata piu' volte  ritenuta
 manifestamente  infondata  dalla Corte di cassazione. Ricorda inoltre
 come  in  una  fattispecie  normativa  per   certi   versi   analoga,
 concernente  il  testo originario dell'art. 4, lettera c) della legge
 n. 990 del 1969, che non ammetteva alla tutela  dell'assicurazione  i
 terzi  trasportati,  questa  Corte  avesse  escluso  un contrasto con
 l'art. 3 Cost. "proprio per  la  peculiarita'  della  situazione  dei
 danneggiati  contemplati nella norma, che giustificava una disciplina
 differenziata    rispetto    agli    altri    terzi",     finalizzata
 all'introduzione  del  nuovo  regime,  e  dei  conseguenti  oneri per
 l'assicurato, "in modo graduale" (sentenze nn. 55 del 1975 e 264  del
 1976).  La  direttiva CEE del 1983, confrontata con la precedente del
 1972,    confermerebbe    che    la    gradualita'    dell'estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria  e' stata ritenuta razionale anche a
 livello comunitario.
    Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2 Cost.  si  obietta  che
 l'obbligatorieta'  dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile
 derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a   motore   non   puo'
 evidentemente  essere  annoverata  tra  i  diritti  inviolabili della
 persona.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale di Crotone sospetta di contrarieta' agli artt. 2
 e 3 della Costituzione l'art. 4, lettera b) della legge  24  dicembre
 1969,  n.  990,  modificato  dal  d.l.  23  dicembre  1976,  n.  857,
 convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui  nega
 la qualita' di terzo, e il connesso diritto ai benefici dei contratti
 di  assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivanti
 dalla circolazione degli autoveicoli, al coniuge, agli  ascendenti  e
 ai discendenti legittimi naturali o adottivi dell'assicurato, nonche'
 agli  affiliati e agli altri parenti e affini fino al terzo grado con
 lui conviventi o viventi a suo carico.
    2. - Per stabilire la rilevanza  della  questione  e'  sufficiente
 osservare  che  da essa dipende l'applicabilita' o l'inapplicabilita'
 della norma impugnata nel giudizio principale ai fini dell'esonero da
 responsabilita' della societa' assicuratrice in ragione del  rapporto
 di  parentela in linea retta della vittima col conducente del veicolo
 investitore. Resta impregiudicata la questione ulteriore, estranea al
 campo   della   giustizia  costituzionale,  se  e  quali  conseguenze
 l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  possa
 avere  sulla  validita'  del  contratto  di assicurazione de quo alla
 stregua dei principi del diritto civile.
    3. - La questione e' fondata  limitatamente  alla  responsabilita'
 per i danni alle persone.
    Secondo  la  Corte di cassazione (sentenze nn. 5532 del 1978, 5106
 del 1981, 5527 del  1986),  "tra  il  danneggiato  che  sia  estraneo
 all'assicurato-danneggiante e quello che sia legato da un rapporto di
 parentela vi e' una differenza di situazione che ben puo' ispirare al
 legislatore,  nella  sua  discrezionalita', discipline diverse". Cio'
 non significa  che  il  vincolo  di  parentela  del  danneggiato  con
 l'assicurato sia per se' solo un criterio razionale di esclusione dai
 benefici  dell'assicurazione,  ma  soltanto che lo diventa se e nella
 misura in cui sia  qualificato  da  indici  idonei  a  dimostrare  la
 ragionevolezza  della discriminazione. Tale forza dimostrativa non e'
 riconoscibile, in ordine ai danni  alle  persone,  ai  due  argomenti
 addotti nei lavori preparatori della legge n. 990 del 1969 (cfr. Atti
 parl.-Senato,  V  legisl.,  n.  895-A,  pag.  14): a) la comunanza di
 interessi  dei  soggetti  indicati  nell'art.  4,  lettera  b),   con
 l'assicurato  giustifica la presunzione che il danno da essi sofferto
 si converta in danno al patrimonio dello stesso  assicurato;  b)  nei
 loro  confronti vi e' il timore di facili collusioni con l'assicurato
 per porre in essere  sinistri  non  genuini  o  per  inflazionare  le
 conseguenze di un sinistro realmente accaduto.
    Il  primo  argomento  presuppone  l'esistenza  tra  i membri di un
 gruppo parentale di una comunione giuridica di interessi patrimoniali
 che non e' riconosciuta nel nostro diritto; comunque potrebbe  semmai
 giustificare  l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle
 cose, non per i danni alle persone.  Chiaramente  inconsistente,  con
 riguardo  a quest'ultima categoria di danni, e' il secondo argomento,
 come riconosce anche la relazione al  disegno  di  legge  n.  281  di
 iniziativa  parlamentare  presentato  al  Senato  il  23 luglio 1987,
 successivamente fuso con altri nel testo unificato della proposta  di
 legge  n.  5272  approvata  il  21  novembre  1990,  la quale prevede
 l'estensione  dei   benefici   dell'assicurazione   obbligatoria   ai
 familiari  del  proprietario  e  del conducente per quanto concerne i
 danni alle persone, in conformita' dell'art. 3 della direttiva CEE 30
 dicembre 1983, n. 84/5.
   Nella   prospettiva   (incerta)   di   una   prossima   conclusione
 dell'accennato  iter  legislativo  in corso, l'Avvocatura dello Stato
 richiama anche il criterio di gradualita' dell'estensione del  regime
 di assicurazione obbligatoria, ammesso dalle sentenze di questa Corte
 nn.  55  del  1975  e  264  del  1976  per  giustificare l'originaria
 esclusione dalla tutela assicurativa delle  persone  trasportate.  Ma
 questo  criterio  era  legato al presupposto dell'inapplicabilita' in
 quel caso della responsabilita' civile ex art. 2054 cod.  civ.,  alla
 quale   il   legislatore   del   1969  aveva  riferito  l'obbligo  di
 assicurazione del proprietario del veicolo, mentre il caso  in  esame
 cade  sotto  l'articolo citato. Indipendentemente da tale rilievo, il
 criterio di gradualita' non puo' essere invocato per giustificare una
 inerzia legislativa che si prolunga da oltre ventun anni e che dal 1›
 gennaio  1988  costituisce  inadempimento  di  un   preciso   obbligo
 giuridico  dello  Stato  italiano  derivante dall'art. 5 della citata
 direttiva comunitaria.
    Per quanto riguarda i danni alle persone, in  relazione  ai  quali
 assume  rilievo  preminente la tutela costituzionale della salute, la
 disparita' di trattamento  prevista  dalla  norma  impugnata  non  e'
 giustificata, e pertanto viola il principio di cui all'art. 3 Cost.
    4. - Rimane assorbito il motivo di impugnativa riferito all'art. 2
 Cost.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 4, lettera b),
 della legge 24 dicembre  1969,  n.  990  (Assicurazione  obbligatoria
 della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
 a  motore  e  dei  natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n.
 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in  cui
 esclude  dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per
 quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e  i
 discendenti  legittimi,  naturali  o  adottivi delle persone indicate
 alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti  e  affini
 fino  al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano
 a loro carico.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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