N. 195 ORDINANZA 23 aprile - 2 maggio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  militari - Mancanza alla chiamata - Imputato o condannato gia'
 incorporato - Estinzione del reato e cessazione degli effetti  penali
 della  condanna  -  Mancata  previsione  -  Medesima  questione  gia'
 dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 83 e 90 del  1991)
 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.M.P., art. 151).
 
 (Cost., artt. 3, 27, terzo comma).
(GU n.18 del 8-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del codice
 penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7  novembre
 1990  dal  Giudice  per  le  indagini preliminari presso il Tribunale
 militare di Verona nel procedimento penale a carico di  Boehme  Ingo,
 iscritta  al  n.  735  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  50,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Boehme
 Ingo, imputato del reato di "mancanza alla chiamata" di cui  all'art.
 151  del  codice  penale militare di pace, il Giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del
 7 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3  e  27,
 terzo   comma,   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
 costituzionale dello stesso art. 151 del codice  penale  militare  di
 pace  nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai
 commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972,  come
 sostituito  dall'art.  2  della  legge  n.  695  del  1974,  e  cioe'
 l'estinzione del reato o la cessazione  degli  effetti  penali  della
 condanna  qualora l'imputato o il condannato risulti gia' incorporato
 per prestare il servizio militare di leva;
    Considerato che questa Corte, con ordinanze nn. 83 e 90 del  1991,
 ha gia' dichiarato manifestamente infondata la medesima questione;
      che  nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti
 nuovi o diversi che possano indurre la Corte a modificare la  propria
 decisione;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 151 del  codice  penale  militare  di  pace,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 27, terzo comma, della
 Costituzione, dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0569