N. 195 ORDINANZA 23 aprile - 2 maggio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati militari - Mancanza alla chiamata - Imputato o condannato gia' incorporato - Estinzione del reato e cessazione degli effetti penali della condanna - Mancata previsione - Medesima questione gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 83 e 90 del 1991) - Manifesta infondatezza. (C.P.M.P., art. 151). (Cost., artt. 3, 27, terzo comma).(GU n.18 del 8-5-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Boehme Ingo, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Boehme Ingo, imputato del reato di "mancanza alla chiamata" di cui all'art. 151 del codice penale militare di pace, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 7 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974, e cioe' l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti gia' incorporato per prestare il servizio militare di leva; Considerato che questa Corte, con ordinanze nn. 83 e 90 del 1991, ha gia' dichiarato manifestamente infondata la medesima questione; che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi che possano indurre la Corte a modificare la propria decisione; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0569