N. 197 ORDINANZA 23 aprile - 2 maggio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  -  Inquinamento  da  liquami  da  allevamento   animale   -
 Sottrazione   di   materia   riservata   alla  legge  dello  Stato  -
 Conferimento alle regioni di una competenza  legislativa  integrativa
 specifica - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 21, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 25 e 117).
(GU n.18 del 8-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  terzo
 comma,  della  legge  della  Regione  Piemonte  26  marzo 1990, n. 13
 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
 civili), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1990  dal  Pre-
 tore  di  Cuneo  -  Sezione  distaccata  di Fossano, nel procedimento
 penale a carico di Lerda Livio ed  altro,  iscritta  al  n.    2  del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di intervento del Presidente della  Giunta  regionale
 del Piemonte;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  20 marzo 1991 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Cuneo, Sezione distaccata  di  Fossano,
 con  ordinanza  del  13  novembre  1990  (R.O.  n.  2  del 1991), nel
 procedimento penale a carico di Lerda Livio ed altro, imputati, quali
 titolari  di  insediamenti  produttivi  (allevamento  suinicolo),  di
 violazione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e succes-
 sive modifiche, per avere scaricato sul suolo, a fini fertirrigativi,
 il liquame (deiezione animale) proveniente dall'allevamento suinicolo
 da   essi   condotto,   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge  della  Regione
 Piemonte  26  marzo  1990,  n.  13,  secondo  cui  lo spandimento sul
 terreno,  a  fini  agricoli,  delle  deiezioni  animali  non  rientra
 nell'ambito  di applicazione della legge n. 319 del 1976 e successive
 modifiche, ne' della legge regionale n. 31 del 1979, ne'  del  d.P.R.
 n. 915 del 1982, ne' della stessa legge regionale n. 13 del 1990;
      che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli
 artt.  25  e  117  della  Costituzione,  avendo  la  legge  regionale
 sottratto la detta materia alla disciplina della legge statale che la
 sanziona penalmente;
      che nel giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente  della  Giunta
 regionale del Piemonte, il quale ha concluso per l'infondatezza della
 questione   osservando   che  la  Regione  ha  esercitato  il  potere
 ricognitivo previsto dall'art. 4 della legge n. 319 del 1976;
      che lo spandimento delle deiezioni animali, a fini agricoli, non
 rientra nella predetta legge statale e che, comunque, anche  in  quel
 caso vi sarebbe competenza regionale integrativa;
    Considerato  che  lo  spandimento  dei  liquami  animali  per  uso
 agricolo o di  deiezioni  provenienti  da  allevamenti  di  suini  su
 terreni  a  fini  agricoli  non rientra nella previsione dell'art. 21
 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la quale disciplina l'apertura  e
 la  effettuazione di scarichi nelle acque superficiali o sotterranee,
 interne o marine, sia pubbliche che private, sul suolo o  sottosuolo,
 cosi'  come  ulteriormente precisato dalle norme tecniche dettate dal
 Ministero dei lavori pubblici (supplemento Gazzetta Ufficiale  n.  48
 del 21 febbraio 1977, all. 5, punto 2);
      che   e'  conferita  alle  regioni  una  competenza  legislativa
 integrativa nell'ambito della quale la Regione Piemonte ha emanato la
 legge n. 13 del 1990, impugnata;
      che  la  violazione  delle  norme  tecniche  (spandimento  senza
 autorizzazione   regionale)  importa  solo  sanzioni  amministrative,
 sicche' non sussistono le denunciate modificazioni,  da  parte  della
 legge  regionale,  della legge statale in punto di configurazione dei
 fatti-reati e di sanzioni penali, ne' la violazione  della  sfera  di
 competenza esclusiva dello Stato in materia penale;
      che   conseguentemente   la   questione  sollevata  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge  della  Regione
 Piemonte  26  marzo  1990,  n.  13  (Disciplina  degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli scarichi  civili),  in  riferimento  agli
 artt.  25  e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Cuneo -
 Sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0571