N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 1991
N. 311 Ordinanza emessa il 1 marzo 1991 dal pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Tognetti Sergio Legge regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1977, 370/1989, 43 e 309 del 1990. (Regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2). (Cost., artt. 25 e 117).(GU n.18 del 8-5-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di cui in epigrafe, all'udienza dibattimentale del 1 marzo 1991, il pubblico ministero ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a, n. 2, legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto con gli articoli 25 e 117 della Costituzione. All'odierna udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato non aderiva alla proposta eccezione. Secondo quanto sostenuto, il denunciato vizio di illegittimita' costituzionale si configurerebbe, piu' specificamente, ".. .. .. in riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modifiche, la quale ha per dichiarato oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori dell'ambito di materie tassativamente indicate dall'art. 117 della Costituzione come oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nel prescritto rispetto di una serie di parametri tra i quali, espressamente previsti, i limiti di accettabilita' fissati nelle tabelle allegate alla legge (c.f.r. art. 14, secondo comma, in fine, della legge n. 319/1976 cit.)". "E' evidente", sostiene il p.m. "che l'intervento di definizione disciplinatrice degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, da attuarsi con i prescritti piani regionali, tenendo conto dei limiti di qualita' degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla legge statale, non puo' risolversi nella sostanziale eversione dei precetti fondamentali (previsti per tutti i tipi di scarichi) dalla legge statale, con il disposto corredo di sanzioni penali, trattandosi di materia non costituzionalmente riservata alla legislazione regionale, la quale si profila illegittimamente interferente con la predetta disciplina statale e intrinsecamente inosservante dello stesso strumento normativo delegato, determinato dalla legge statale come 'piano' (norme sub-primaria di attuazione o atto amministrativo generale di normazione secondaria) e non come legge regionale, unica fonte (quest'ultima) abilitata a disporre sanzioni amministrative insieme alla legge statale (art. 1 delle legge 24 novembre 1981, n. 689)". "Vi e' dunque", secondo il p.m. "una illegittimita' costituzionale innanzitutto formale della normativa regionale, essendosi rivestita del rango di legge (norma primaria) e non di quello di semplice 'pi- ano' (norma sub-primaria di attuazione della legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale (art. 117, primo comma della Costituzione), che riserva alla Costituzione e a legge costituzionali l'indicazione delle materie soggette alla potesta' legislativa autonoma delle regioni, affidando alle leggi della Repubblica la possibilita' di demandare alle regioni il solo potere di emanare norme per la loro attuazione (art. 117, secondo comma, della Costituzione)". E ancora, sarebbe da riscontrare ".. .. .. un'illegittimita' di contenuto sostanziale delle predette norme regionali, le quali non si limitano a perseguire obiettivi di risanamento delle acque con il piano (e non la legge) oggetto della delega statale, ma, formulando autonomamente l'intera disciplina degli scarichi civili, arbitrariamente escludono dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 lo scarico non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla stessa legge statale, solo perche' proveniente da imprese agricole equiparate all'insediamento civile". Si determinerebbe ".. .. .. cosi', una illegittima interferenza riduttiva del contenuto del precetto statale penalmente sanzionato, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che riserva esclusivamente alla legge dello Stato la definizione dei fatti di rilievo penale". Ha rilevato, il p.m., che ".. .. .. in proposito, la Corte costituzionale ha piu' volte precisato che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le regioni non hanno la possibilita' di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono, cioe', interferire negativamente con le norme penali statali, disciplinando e considerando lecita un'attivita' che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente (sentenza della Corte costituzionale n. 79/1977, n. 370 del 1989, nn. 43 e 309 del 1990)". Conclusivamente, ha denunciato ".. .. .. l'illegittimita'delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge regionale E.R. n. 42/1986 cit., per intrinseca radicale illegittimita' della legge regionale in materia non rientrante in alcuna previsione costituzionale di legislazione regionale autonoma (violazione del principio di riserva costituzionale - art. 117 della Costituzione citata - delle materie attribuite alla legislazione regionale), e, ancora, per illegittima interferenza della disciplina regionale sanzionatoria in una materia (tutela delle acque dall'inquinamento) oggetto di legge dello Stato con previsione di principi generali di disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo (cfr., in particolare, l'art. 9, primo, secondo ed ultimo comma, della ripetuta legge n. 319/1976) e correlative sanzioni penali (cfr., in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23- bis della legge 319/1976), non modificabili da una disciplina regionale espressamente prevista come attuativa di quegli stessi principi art. 14, secondo comma della legge citata) attraverso lo strumento del pi- ano di risanamento delle acque, nella vincolante cornice di principi e parametri, con relativo corredo sanzionatorio penale, adottati con legge dello Stato (art. 25 della Costituzione)". Il processo in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta eccezione di legittimita' costituzionale, dacche' questo pretore ritiene che, nella specie, per il rinvio operato dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sia da ravvisarsi non il contestato illecito penale, ma quello amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regionale Emilia-Romagna n. 42/1986, del quale si denunzia l'incostituzionalita'. La rilevanza della questione nel presente giudizio risulta evidente ove si consideri che all'odierno dibattimento il p.m., a modifica di quanto contestato nel capo di imputazione, sulla base della documentazione prodotta in limine litis, ha ritenuto che l'insediamento debba essere qualificato come civile e non produttivo in conformita' dell'art. 6, primo alinea della legge della regione Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7. La proposta eccezione non appare manifestamente infondata, sembrando evidente che, cosi' come sostenuto dal p.m., la regione Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo tanto i limiti di materia imposti dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 10 maggio 1976, n. 319 (limiti dei quali lo stesso art. 117 della Costituzione impone l'osservanza), finendo per "rimuovere" o per "ridurre", con l'emanazione della norma della quale si eccepisce l'illegittimita', la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).
P. Q. M. Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante, nel giudizio di cui in epigrafe, e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera A, n. 2 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione italiana. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Cancelleria, questa Ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministeri e al Presidente della Giunta regionale e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente del consiglio regionale Emilia- Romagna. Montecchio Emilia, addi' 1 marzo 1991 Il v. pretore: COLUCCIO 91C0576