N. 209 ORDINANZA 23 aprile - 13 maggio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Dirigenti  dello  Stato  -  Eta' pensionabile -
 Riscatto di periodi di servizio o di studio - Possibilita' di  revoca
 - Mancata previsione - Razionalita' - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  27  dicembre  1989,  n. 413, art. 1, comma quarto- quinquies,
 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 6  novembre  1989,
 n. 357, art. 10, secondo comma, convertito in legge 27 dicembre 1989,
 n. 417).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.20 del 22-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto-
 quinquies  del  decreto-legge  27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni
 urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
 e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di  pubblico
 impiego),  convertito  in  legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art.
 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme  in
 materia  di  reclutamento  del personale della scuola), convertito in
 legge 27 dicembre 1989, n. 417, promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal T.A.R. del Lazio nel
 ricorso proposto da Lopes Felice contro A.N.A.S. ed altra iscritta al
 n.  87  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  9,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
      2) ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal T.A.R. del Lazio nel
 ricorso  proposto  da  Pastore  Giuliano  contro  A.N.A.S.  ed  altra
 iscritta al n. 88 del registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,  prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del  22  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze  emesse  il  17 ottobre 1990 di
 identico contenuto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
 sollevato  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 "dell'art.  1,  comma  quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
 1989,  n.  413  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   trattamento
 economico  dei  dirigenti  dello  Stato  e  delle  categorie  ad essi
 equiparate, nonche' in materia di pubblico  impiego),  convertito  in
 legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonche' dell'art. 10, comma sesto, del
 decreto-legge   6   novembre  1989,  n.  357  (Norme  in  materia  di
 reclutamento del personale della  scuola),  convertito  in  legge  27
 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui, non ammettendo, neppure in
 via  transitoria,  la possibilita' di revocare il riscatto di periodi
 di servizio o di  studio  o  di  rinunciare,  comunque,  ai  benefici
 derivanti  dall'esercizio  del  relativo  diritto,  non  prevedono il
 diritto al mantenimento in servizio, sino al limite dei  70  anni  di
 eta',  in  favore  di  coloro  che  abbiano  esercitato il diritto al
 riscatto anteriormente all'entrata in vigore  dello  stesso  decreto-
 legge  n.  413  del  1989,  per  contrasto con gli artt. 3 e 97 della
 Costituzione";
      che nei giudizi  a  quibus  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri  che  ha  concluso  per l'infondatezza della
 questione.
    Considerato che le  ordinanze  di  rimessione  sollevano  identica
 questione,  si' che i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini
 di un'unica pronuncia;
      che la norma di cui all'art. 15  l.  30  luglio  1973,  n.  477,
 oggetto  di  interpretazione  autentica  da parte dell'art. 10, sesto
 comma, decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge  27
 dicembre  1989  n.  417,  e di applicazione anche ai dirigenti civili
 dello Stato in base all'art. 1, comma quarto-quinquies, decreto-legge
 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28  febbraio  1990,  n.
 37, prevede la possibilita' per le categorie ivi previste di rimanere
 in  servizio  su  richiesta fino al raggiungimento del limite massimo
 della pensione, anche oltre il 65› anno di eta' e comunque non  oltre
 il 70›;
      che  tale norma e' stata introdotta dal legislatore, nel ridurre
 il limite d'eta' pensionabile al compimento del 65›  anno  (art.  15,
 primo  comma,  legge  30  luglio  1973,  n.  477),  allo scopo di far
 conseguire il previsto beneficio a coloro che non avessero  raggiunto
 il limite massimo della pensione;
      che,  pertanto,  non  appare irrazionale ne' discriminatoria, in
 relazione alla descritta ratio, la circostanza di mero fatto  in  cui
 vengono  a  trovarsi coloro che, mediante domanda di riscatto accolta
 dall'Amministrazione  con   provvedimento   formale,   abbiano   gia'
 conseguito  il  raggiungimento del massimo della pensione, rispetto a
 coloro che cio' non abbiano  conseguito  per  non  aver  ottenuto  (o
 potuto   ottenere  per  qualsivoglia  ragione)  detto  beneficio  del
 riscatto;
      che neppure si ravvisa alcuna  violazione  dell'art.  97  Cost.,
 semmai  vulnerato  da  una  pronuncia che consentisse, trascendendo i
 limiti della circoscritta situazione  occupazionale  tenuta  presente
 dal  legislatore, la facolta', da parte del dipendente, di revoca del
 beneficio del riscatto.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto-
 quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989,  n.  413  (Disposizioni
 urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
 e  delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico
 impiego), convertito in  legge  28  febbraio  1990,  n.  37,  nonche'
 dell'art.  10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357
 (Norme in  materia  di  reclutamento  del  personale  della  scuola),
 convertito  in  legge  27  dicembre 1989, n. 417, in riferimento agli
 artt. 3 e 97  della  Costituzione,  sollevata  con  le  ordinanze  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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