N. 210 ORDINANZA 23 aprile - 13 maggio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Invalidi civili minorenni affetti da cecita' assoluta - Indennita' di accompagnamento - Esclusione per il periodo 1 luglio 1980-1 gennaio 1989 - Diversita' logica dei presupposti che legittimano indennita' e pensione - Richiamo alla sentenza n. 346/1990 e alla ordinanza n. 280/1990 della Corte - Manifesta infondatezza. (Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, terzo comma; legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1). (Cost., artt. 2, 3 e 38).(GU n.20 del 22-5-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dal Pretore di Fermo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Adagio Giuseppe e Basili Stefania per la figlia minore Adagio Letizia ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, invalidi civili minorenni affetti da cecita' assoluta, avevano richiesto l'erogazione dell'indennita' di accompagnamento per il periodo compreso tra il 1 luglio 1980 ed il 1 gennaio 1989, il Pre- tore di Fermo, con ordinanza emessa il 19 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui escludono, per il periodo considerato, il diritto all'indennita' in argomento per gli invalidi civili minorenni affetti dalla suddetta menomazione; che il Pretore osserva come i soggetti de quibus abbiano acquisito il diritto alla pensione d'invalidita' dal 1 luglio 1980 ex art. 14 septies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1980, n. 33, mentre dal 1 gennaio 1989 sia stata loro erogata, in sostituzione di tale provvidenza, l'indennita' di accompagnamento ex art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508; che, secondo il giudice a quo, l'esclusione dell'indennita' per tale arco di tempo configurerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento in confronto alle altre categorie d'invalidi minorenni ai quali la citata legge n. 18 del 1980 riconoscerebbe il beneficio; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione in quanto l'indennita', di ammontare superiore alla pensione e sostitutiva di quest'ultima, costituirebbe un incremento della tutela degli invalidi in questione; Considerato che, mentre a' termini dell'impugnata normativa e' concessa agli invalidi civili minori di eta' la sola indennita' di accompagnamento esclusivamente ove ne siano accertate l'incapacita' a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita, ai minori ciechi assoluti venne erogata, nell'arco temporale cui la censura si riferisce, la pensione non reversibile gia' spettante a tale categoria di invalidi a decorrere dal diciottesimo anno di eta'; che tale misura rappresento' una provvidenza sui generis, volta non gia' a sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro, quanto piuttosto ad assicurare, con carattere di generalita' ed immediatezza, uno speciale beneficio in ragione del particolare disagio che la gravita' della menomazione comporta, a prescindere dalla capacita' di guadagno; che, nel quadro della successiva razionalizzazione del sistema, appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta "pensione" con l'indennita' di accompagnamento di ben piu' elevato importo, nello specifico ammontare previsto per i ciechi e non subordinata ad alcun limite di reddito; che, conseguentemente, anche nel periodo considerato sono riscontrabili sia quella privilegiata tutela accordata a tale categoria d'invalidi nell'ambito dell'invalidita' civile (ordinanza n. 280 del 1990), sia la diversita' logica dei presupposti che legittimano l'indennita' di accompagnamento da un lato e la pensione dall'altro (sentenza n. 346 del 1989); che pertanto la questione e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0590