N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1991

                                N. 317
 Ordinanza  emessa  il  14  febbraio 1991 dal tribunale di Viterbo nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Gasbarri Gabriella
 Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali -
    inapplicabilita'  della  disciplina  (rivalutazione  monetaria   e
    interessi  legali)  prevista  dall'art. 429, terzo comma, del cod.
    proc. civ. in caso di ritardato pagamento per i crediti di  lavoro
    -  Disparita'  di  trattamento rispetto a tali crediti - Incidenza
    sulla garanzia del trattamento previdenziale.
 (C.P.C., art. 429, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.20 del 22-5-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Ritenuto che l'appello dell'I.N.P.S. avverso la sentenza del  pre-
 tore  di  Viterbo  in  data  9 gennaio 1990, n. 98, mentre non appare
 fondato in punto an debeatur, trova supporto invece, con  riferimento
 al  cumulo delle rivalutazioni ed interessi operato nella condanna di
 cui alla sentenza appellata, nelle decisioni della Corte  suprema  di
 cassazione, sezioni unite, 1› dicembre 1989, n. 5299;
      che,  peraltro,  con ordinanza 7 febbraio 1910, n. 74, la stessa
 Corte  ha  sollevato  eccezioni  di   illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  429  del  c.p.c.,  nella  parte  in  cui  esclude  la  sua
 applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali come quello per
 cui  e'  causa  -  in  riferimento  agli  artt.  3,  36  e  38  della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  poter  pienamente condividere l'ampia motivazione di
 cui alla citata  ordinanza  e  che  la  questione  e'  rilevante  nel
 presente giudizio;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. in
 riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e nei  sensi  di
 cui in premessa;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale e che l'ordinanza sia  notificata  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0595