N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1990
N. 324 Ordinanza emessa il 20 dicembre 1990 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sul ricorso proposto dal questore di Ragusa pro-tempore ed altro contro Pampallona Giacomo Impiego pubblico - Agenti di P.S. - Destituzione automatica in seguito a condanna penale che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici - Ritenuta inapplicabilita' alla fattispecie della legge n. 668/1986 abrogativa di detta norma - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni identiche - Questione gia' sottoposta all'esame della Corte con ordinanza n. 236/1990 e dalla Corte restituita al giudice a quo con l'ordinanza n. 403/1990 per riesame della rilevanza per ius superveniens (art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19) - Riproposizione della questione per ritenuta permanenza della rilevanza della stessa, attesa l'operativita' della riammissione in servizio ex nunc e, pertanto, in senso meno favorevole all'interessato. (D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, lett. b). (Cost., art. 3).(GU n.21 del 29-5-1991 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 60/88 proposta dal questore di Ragusa pro-tempore e il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81, sono per legge domiciliati, contro Pampallona Giacomo rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Vespo e Umberto Speciale ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Sciuti, 91/L presso lo studio del secondo, per l'annullamento della sentenza del t.a.r. per la Sicilia, prima sezione staccata di Catania, n. 1407/87 avente per oggetto: destituzione di diritto dall'amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avv.ti G. Vespo e U. Speciale per Pampallona Giacomo; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista la propria ordinanza 29 dicembre 1989, n. 504, con cui e' stata disposta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Vista l'ordinanza 31 luglio 1990, n. 403, con cui la Corte costituzionale ha restituito gli atti a questo consiglio; Udita alla pubblica udienza del 20 dicembre 1990 la relazione del consigliere Salvatore Giacchetti e uditi, altresi', l'avvocatura dello Stato per il questore di Ragusa e per il Ministero dell'interno e gli avv.ti Erminia Esposito Vincitori ed Ignazio Scardina, su delega dell'avv. Umberto Speciale, per Pampallona Giacomo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Il sig. Giacomo Pampallona, agente della Polizia di Stato, impugnava dinanzi al t.a.r.s.: 1) il decreto n. 800/23239 del 29 gennaio 1985, col quale il capo della Polizia ne disponeva la destituzione di diritto - a norma dell'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 - a seguito di condanna penale, passata in giudicato, che comportava l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno; 2) il verbale in data 1 febbraio 1985, col quale la questura di Catania gli comunicava il suddetto provvedimento. Deduceva, in particolare, l'illegittimita' costituzionale del citato art. 8 per violazione del principio di ragionevolezza discendente dall'art. 3 della Costituzione. Il t.a.r., sezione staccata di Catania, con sentenza 21 novembre 1987, n. 1407: a) rilevava che il suddetto art. 8, che prevedeva la destituzione di diritto nel caso di condanna importante l'interdizione "anche temporanea" dai pubblici uffici, era stato modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, che prevede detta destituzione nel caso di condanna importante "la interdizione perpetua" dagli uffici stessi; b) riteneva la nuova normativa retroattivamente applicabile ai provvedimenti di destituzione ancora sub iudice, ai sensi dell'art. 2 del cod. pen., dell'art. 12, secondo comma, delle disp. prel. del cod. civ., e dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; c) riteneva pertanto di dover rilevare il vizio di invalidita' sopravvenuta dei provvedimenti impugnati; e cio' d'ufficio, in quanto tale profilo - non contenuto, ovviamente, nel ricorso introduttivo - non era stato formulato in un motivo aggiunto ma in una semplice memoria non notificata; d) accoglieva pertanto il ricorso per l'esclusiva considerazione sub c), dichiarando assorbiti i motivi proposti con l'atto introduttivo, tra i quali l'indicato vizio di legittimita' costituzionale. La sentenza veniva appellata dall'amministrazione, che deduceva in particolare che il primo giudice avrebbe accolto un motivo che non era stato dedotto, e che comunque era infondato, in quanto il principio di retroattivita' della norma piu' favorevole, posto dal t.a.r. a fondamento della sua decisione, si riferirebbe alle sole norme incriminatrici penali e non troverebbe quindi applicazione in materia amministrativa. Il Pampallona si costituiva in appello, contestando puntualmente le censure dell'appellante. Questo consiglio, con ordinanza 29 dicembre 1989, n. 504: a) riteneva fondato l'appello dell'amministrazione, in quanto il primo giudice aveva rilevato d'ufficio un vizio di legittimita' che non era stato formulato dal ricorrente; b) prendeva quindi in esame la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 8, lett. b), gia' assorbita in primo grado e riproposta in appello; e, ritenutala rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio. La Corte costituzionale, con ordinanza 31 luglio 1990, n. 403, ha restituito gli atti a questo consiglio, rilevando che successivamente all'ordinanza n. 504/1989 e' stata promulgata la legge 7 febbraio 1990, n. 19, che all'art. 10 ha dettato una nuova disciplina alla materia de qua; e che pertanto si rende necessario un riesame della rilevanza della questione alla stregua dello ius superveniens. A seguito di cio' questo Consiglio ha nuovamente preso la causa in decisione. D I R I T T O Ritiene il collegio che, nella particolare fattispecie in esame, la successiva promulgazione della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale all'art. 10 dispone che i pubblici dipendenti gia' destituiti di diritto siano riammessi in servizio ove ad essi non venga inflitta la sanzione disciplinare della destituzione, non abbia fatto venir meno la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata con l'ordinanza 29 dicembre 1989, n. 504, e relativa all'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Ed infatti l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale del citato art. 8 condurrebbe all'annullamento, da parte di questo consiglio, del provvedimento di destituzione irrogato il 29 gennaio 1985 al Pampallona, con conseguente diritto dell'interessato ad un'integrale ricostruzione ex tunc della sua carriera sotto il profilo sia giuridico che economico. Invece la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 19/1990 determina la reintegrazione nel ruolo "con la qualifica, il livello e l'anzianita' posseduti alla data di cessazione del servizio", opera cioe' con effetto ex nunc; e pertanto, atteso il lungo tempo trascorso nel caso in esame dalla data del provvedimento di destituzione, e' molto meno favorevole per il Pampallona, che conserva quindi l'interesse a vedere decisa la questione di legittimita' costituzionale sollevata con l'ordinanza n. 504/1989. Gi atti vanno pertanto restituiti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Conferma il giudizio di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, per la parte in cui prevedeva ipotesi di destituzione di diritto a seguito di condanna penale che comportasse l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, e per l'effetto: 1) sospende nuovamente il giudizio; 2) dispone la restituzione degli atti alla Corte costituzionale; 3) dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 4) manda alla segreteria di compiere i relativi adempimenti. Cosi' deciso in Palermo il 20 dicembre 1990. Il presidente: SCARCELLA L'estensore: GIACCHETTI Il segretario: ALCAMO 91C0602