N. 329 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1989- 29 aprile 1991

                                N. 329
      Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte
                   costituzionale il 29 aprile 1991)
 dalla corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di
                           Fascia Ferdinando
 Misure di prevenzione - Persone pericolose gia' sottoposte alla
    misura dell'obbligo di soggiorno - Consentita  sostituzione  della
    stessa con il divieto di soggiorno - Prevista applicazione di tale
    ultima  misura  con  decreto  del  presidente del tribunale emesso
    inaudita altera parte - Violazione del diritto di difesa.
 (Legge 3 agosto 1988, n. 327, art. 16, primo comma).
 (Cost., art. 24).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha emesso la seguente deliberazione.
    La  Corte  osserva che preliminare, rispetto agli altri motivi del
 ricorso in appello  proposto  da  Fascia  Ferdinando,  appare  quello
 relativo  alla  eccezione  di incostituzionalita' dell'art. 16, primo
 comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327.
    Tale norma dispone che, per i soggetti sottoposti,  alla  data  di
 entrata  in  vigore  della  legge stessa, a misura di prevenzione con
 obbligo di soggiorno in un  determinato  comune,  il  presidente  del
 tribunale   competente   dispone   il   trasferimento   del  soggetto
 nell'originario  luogo  di  residenza,  salvo  che  non  ritenga   di
 sostituire alla misura il divieto di soggiorno.
    Tale  ultimo  provvedimento  e' stato adottato, per il Fascia, con
 decreto 6 settembre 1988 dal presidente del tribunale di Catania. Ora
 e'  da  considerare  che  la  sostituzione  del  primo  provvedimento
 (obbligo  di  soggiorno  in un determinato comune) viene adottata dal
 presidente del tribunale con decreto,  inaudita  altera  parte.  Tale
 sostituzione potrebbe essere, al limite, piu' gravosa per il soggetto
 interessato  e  comunque, sia piu' o meno gravosa, costituisce, nella
 sostanza, l'emanazione di un provvedimento  restrittivo  diverso  che
 viene sostituito a quello originario, emanato invece dopo un regolare
 contraddittorio.  E' evidente pertanto il contrastro tra tale norma e
 l'art. 24 cpv della Costituzione della Repubblica laddove e'  sancita
 l'inviolabilita' del diritto alla difesa per ogni cittadino. Nel caso
 in esame, invece, il cittadino viene privato del diritto alla difesa.
 L'eccezione  non  appare comunque manifestamente infondata e pertanto
 gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per l'esame di essa.
 Ritenuta  l'incidenza  della  questione  nel  presente  procedimento,
 questo  va  sospeso  fino  all'esito  del  giudizio avanti alla Corte
 costituzionale.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  per
 l'esame  dell'eccezione  d'incostituzionalita'  dell'art.  16,  primo
 comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327, in riferimento all'art.  24
 cpv della Costituzione della Repubblica;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa,  al  pubblico  ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, a cura della cancelleria e che dalla stessa cancelleria sia
 comunicata  al  Presidente  della camera dei deputati e al Presidente
 del Senato della Repubblica.
      Catania, addi' 19 dicembre 1989
                  Il presidente estensore: MIGLIORISI

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