N. 329 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1989- 29 aprile 1991
N. 329 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1991) dalla corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di Fascia Ferdinando Misure di prevenzione - Persone pericolose gia' sottoposte alla misura dell'obbligo di soggiorno - Consentita sostituzione della stessa con il divieto di soggiorno - Prevista applicazione di tale ultima misura con decreto del presidente del tribunale emesso inaudita altera parte - Violazione del diritto di difesa. (Legge 3 agosto 1988, n. 327, art. 16, primo comma). (Cost., art. 24).(GU n.21 del 29-5-1991 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente deliberazione. La Corte osserva che preliminare, rispetto agli altri motivi del ricorso in appello proposto da Fascia Ferdinando, appare quello relativo alla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 16, primo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327. Tale norma dispone che, per i soggetti sottoposti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno in un determinato comune, il presidente del tribunale competente dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza, salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto di soggiorno. Tale ultimo provvedimento e' stato adottato, per il Fascia, con decreto 6 settembre 1988 dal presidente del tribunale di Catania. Ora e' da considerare che la sostituzione del primo provvedimento (obbligo di soggiorno in un determinato comune) viene adottata dal presidente del tribunale con decreto, inaudita altera parte. Tale sostituzione potrebbe essere, al limite, piu' gravosa per il soggetto interessato e comunque, sia piu' o meno gravosa, costituisce, nella sostanza, l'emanazione di un provvedimento restrittivo diverso che viene sostituito a quello originario, emanato invece dopo un regolare contraddittorio. E' evidente pertanto il contrastro tra tale norma e l'art. 24 cpv della Costituzione della Repubblica laddove e' sancita l'inviolabilita' del diritto alla difesa per ogni cittadino. Nel caso in esame, invece, il cittadino viene privato del diritto alla difesa. L'eccezione non appare comunque manifestamente infondata e pertanto gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per l'esame di essa. Ritenuta l'incidenza della questione nel presente procedimento, questo va sospeso fino all'esito del giudizio avanti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame dell'eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 16, primo comma, della legge 3 agosto 1988, n. 327, in riferimento all'art. 24 cpv della Costituzione della Repubblica; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a cura della cancelleria e che dalla stessa cancelleria sia comunicata al Presidente della camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Catania, addi' 19 dicembre 1989 Il presidente estensore: MIGLIORISI 91C0607