N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 maggio 1991
N. 21 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 maggio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano) Sanita' pubblica - Previsione della costituzione di nuovi organi delle uu.ss.ll., in particolare del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario, destinati a sostituire gli organi previsti dal vigenti ordinamento regionale e provinciale - Previsione, altresi', di incompatibilita' per la nomina ad amministratore straordinario nonche' del relativo trattamento economico - Conferimento al commissario del Governo ed al Ministro della sanita' di poteri sostitutivi anche nei confronti della provincia di Bolzano - Asserita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanita' e di organizzazione e funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri - Illegittimo esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della provincia di Bolzano, senza la deliberazione del Consiglio dei Ministri e senza l'intesa o il parere della provincia stessa, in violazione del principio di "leale cooperazione" - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/1991). (D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111). (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, nn. 10 e 16; 16, primo comma; 54, primo comma, nn. 5 e 6; 87 e 88).(GU n.20 del 22-5-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2188 del 29 aprile 1991, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 30 aprile 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli (prot. n. 16112) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1 del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111, per violazione degli artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10; 16 primo comma; 54, primo comma, nn. 5 e 6; 87 e 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, modificato ed integrato con d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; nonche' in relazione all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. F A T T O 1. - Com'e' noto, l'art. 4, primo comma, n. 7 dello statuto speciale T.-A.A. attribuisce alla regione una potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri. I successivi artt. 9, primo comma, n. 10 e 16, primo comma, conferiscono invece, rispettivamente, alle Provincie autonome, una competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera. A tale disciplina statutaria si collegano poi le relative norme d'attuazione, fra cui, in particolare, quelle stabilite dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e successive modificazioni e integrazioni (di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197). Il trasferimento alla provincia ricorrente delle attribuzioni precedentemente statali in materia di igiene e sanita' e' stato integrale, ad eccezione delle specifiche competenze tassativamente indicate dall'art. 3 del d.P.R. n. 474/1975, che sono rimaste allo Stato. Inoltre, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, esplicitamente conferma che, per le materie da essa disciplinate, sono salve le competenze statutarie delle regioni s statuto speciale e delle prov- ince autonome di Trento e Bolzano "secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite" dal d.P.R. n. 670/1972 e relative norme di attuazione "nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca". La provincia autonoma di Bolzano e' pure competente, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 670/1972, ad esercitare funzioni di vigilanza e controllo sugli enti locali. Infine, gli artt. 87 e 88 dello statuto per il T-A.A. non contemplano in alcun modo, fra le funzioni attribuite al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, poteri sostitutivi nei confronti della provincia medesima. Sia la regione Trentino-Alto Adige che la provincia autonoma di Bolzano hanno ripetutamente provveduto ad esercitare le rispettive competenze, costituzionalmente garantite: si veda, per la regione, le leggi regionali 30 aprile 1980, n. 6; 14 agosto 1986, n. 5 e 26 agosto 1988, n. 21; per la provincia ricorrente le leggi provinciali 2 gennaio 1981, n. 1; 8 aprile 1982, n. 12; 12 gennaio 1983, n. 3; 11 marzo 1983, n. 8; 28 giugno 1983, n. 19; 5 gennaio 1984 n. 1 e 18 agosto 1988, n. 33. 2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991 il d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, poi convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991). L'art. 1 di tale decreto prevede la costituzione di nuovi organi delle uu.ss.ll., in particolare il comitato dei garanti (terzo, quarto e quinto comma del cit. art. 1) e l'amministratore straordinario settimo e ottavo comma dell'art. 1) destinati a sostituire gli organi previsti dal vigente ordinamento regionale e provinciale. Sono anche dettate specifiche cause di incompatibilita' per la nomina ad amministratore straordinario, nonche' il relativo trattamento economico. Puo' rilevarsi, piu' in generale, che le disposizioni legislative impugnate incidono sull'organizzazione delle uu.ss.ll. e sulle prestazioni assistenziali da esse erogate. Inoltre, il decreto impugnato conferisce poteri sostitutivi al commissario del Governo (settimo e ottavo comma, dell'art. 1) ed al Ministro della sanita' (ottavo comma dell'art. 1) anche nei confronti della provincia ricorrente. Il secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 35/1991 detta pure disposizioni sulle modalita' di svolgimento dei controlli di legittimita' e di merito sugli atti adottati dagli organismi delle uu.ss.ll. Poiche' l'art. 1 del d.-l. n. 35/1991 e' lesivo delle competenze costituzionali attribuite alla provincia autonoma di Bolzano questa le impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione, da parte dell'art. 1 del d.-l. n. 35/1991, delle competenze provinciali di cui agli artt. 4, primo comma, n. 7, 9, primo comma, n. 10 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il T.A.A. e relative norme d'attuazione, anche in relazione all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e decimo comma, art. 1 del decreto impugnato contengono la disciplina della costituzione di due nuovi organi delle uu.ss.ll., il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario, destinati a soppiantare gli organi attualmente previsti dall'ordinamento regionale e provinciale. La disciplina legislativa statale si spinge a regolare specificamente le modalita' di nomina e di elezione di tali nuovi organi, individuandone le relative funzioni e dettando analiticamente le cause di incompatibilita' per la nomina ad amministratore straordinario, ed il relativo trattamento economico. La normativa statale impugnata si pone, sotto tale profilo, palesemente in contrasto con le norme costituzionali e legislative che attribuiscono alla regione T.-A.A. ed alla provincia ricorrente, rispettivamente, competenze legislative ed amministrative primarie e concorrenti in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri e di igiene e sanita'. L'art. 2 del d.P.R. n. 474/1975 precisa infatti che la regione T.-A.A. "e' competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri" (primo comma) e che (secondo comma) "rimangono riservate alle province le potesta' amministrative in ordine all'istituzione degli enti sanitari ed ospedalieri e alle altre funzioni concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale". 2. - Violazione, da parte dell'art. 1, secondo comma, del d.-l. n. 35/1991, delle competenze provinciali di cui all'art. 54, primo comma, nn. 5 e 6 dello statuto speciale per il T.-A.A. e relative norme d'attuazione, anche in relazione all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il secondo comma, art. 1 del d.-l. n. 35/1991 detta una nuova normativa sui controlli di legittimita' e di merito sugli atti adottati dagli organi delle unita' sanitarie locali, in contrasto con la previsione della norma statutaria (art. 54, primo comma, nn. 5 e 6) che riserva alla provincia ricorrente ogni competenza in materia. 3. - Violazione, da parte dell'art. 1, settimo e ottavo comma, del d.-l. n. 35/1991, delle competenze provinciali di cui agli artt. 9, primo comma, n. 16, 16, primo comma, 87 e 88 dello statuto speciale per il T.A.A. La normativa statale richiamata in epigrafe prevede l'attribuzione di poteri sostitutivi, conferiti al commissario del Governo ed al Ministro della sanita', poteri che tali organi potrebbero esercitare anche nei confronti della provincia ricorrente. Ma sia la configurazione delle funzioni legislative ed amministrative della provincia autonoma di Bolzano, sia la disciplina statutaria (artt. 87 e 88 del d.P.R. n. 670/1972) dei poteri del commissario del Governo escludono che quest'ultimo (che non e' neppure una "autorita' di governo" nel senso richiesto da codesta ecc.ma Corte per il legittimo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e prov- ince autonome: da ultimo sentenza n. 49/1991), o il Ministro della sanita', possano legittimamente esercitare poteri sostitutivi nei confronti della provincia ricorrente senza che sia intervenuta in proposito neppure una deliberazione del Consiglio dei Ministri, senza avere ottenuto l'intesa o almeno il parere della provincia medesima, in generale nel piu' completo dispregio del principio della "leale cooperazione", come e' in particolare dimostrato dal fatto che la disciplina impugnata non prevede neppure una previa messa in mora della provincia in ipotesi inattiva mediante diffida ad adempiere entro un determinato termine (da ultimo, ancora sentenza n. 49/1991).
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 1 (spec. secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e decimo comma del d.-l. n. 35/1991, come converito nella legge 4 aprile 1991, n. 111. Roma, addi' 3 maggio 1991 Prof. avv. Sergio PANUZIO - Prof. avv. Roland RIZ 91C0613