N. 332 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1991

                                N. 332
      Ordinanza emessa il 4 marzo 1991 dal pretore di Modena nel
                     procedimento civile vertente
                 tra Bortolotti Fernanda e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensione di inabilita' - Elevazione
    dei  limiti di reddito ostativi al conseguimento delle prestazioni
    economiche di invalidita' - Mancata previsione dell'estensione  di
    detti  piu'  favorevoli  limiti  reddituali al conseguimento della
    pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni  -  Ingiustificata
    disparita'  di  trattamento  tra gli invalidi civili a seconda del
    riconoscimento dell'invalidita' prima o  dopo  il  compimento  del
    sessantacinquesimo   anno   di   eta',  attesa  anche  la  mancata
    considerazione del reddito del coniuge ai fini del  computo  della
    pensione   di  invalidita'  ma  non  per  la  pensione  sociale  -
    Violazione del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita  del
    lavoratore  in  caso di invalidita' - Richiamo alla sentenza della
    Corte costituzionale n. 769/1988 - Questione gia' sollevata  dallo
    stesso  giudice  a quo e restituita allo stesso con l'ordinanza n.
    219/1990 per ius superveniens (art.  2  della  legge  29  dicembre
    1988,  n.  544)  -  Riproposizione  della  questione  per ritenuta
    permanenza della rilevanza - Riferimento alla  successiva  recente
    evoluzione   della   giurisprudenza   della  Corte  costituzionale
    (sentenze nn. 286/1990 e 75/1991).
 (D.-L. 23 dicembre 1976, n. 850, art. 1, sostituito dalla legge 23
    febbraio 1977, n.  29;  d.-l.  30  dicembre  1979,  n.  663,  art.
    14-septies, aggiunto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                              IL PRETORE
    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  in cancelleria in data 25 maggio 1989 la
 signora Bortolotti Fernanda agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine
 di ottenere l'attribuzione della pensione sociale di cui all'art.  26
 della  legge  30  aprile 1969, n. 153, ad esito della decisione della
 Corte  costituzionale  in  ordine  alla  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  del  d-l.  23  dicembre  1976,  n.  850, convertito con
 modificazioni nella legge  21  febbraio  1977,  n.  29,  e  dell'art.
 14-septies  del  d.-l.  30  dicembre  1979, n. 663, introdotto con la
 legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, per contrasto  con  gli
 art. 3 e 38 delle Costituzione.
    La  ricorrente  infatti esponeva che in data 2 dicembre 1987 aveva
 presentato domanda per ottenere la pensione di inabilita'  in  quanto
 invalido  civile;  che in data 8 novembre 1988 era stata riconosciuta
 invalida con riduzione della capacita' lavorativa in misura superiore
 ai due terzi (90%); che in data 19  novembre  1988  aveva  presentato
 all'I.N.P.S.  sede di Modena domanda per l'ottenimento della pensione
 sociale  negata  in  via  amministrativa  in   quanto   il   "coniuge
 dell'istante  ha  redditi  da pensione di importo superiore al limite
 per la concessione della  pensione  sociale".  Esperito  senza  alcun
 esito  il  ricorso  in  via  amministrativa,  la  signora  Bortolotti
 Fernanda proponeva l'odierno giudizio, eccependo pregiudizialmente la
 illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  di   legge   che
 prevedono  per  la  pensione sociale un limite di reddito inferiore a
 quello stabilito  per  la  pensione  di  inabilita'  a  favore  degli
 invalidi civili.
    L'I.N.P.S.  si  costituiva  in  giudizio  opponendosi alla domanda
 attrice  e  chiedendo   la   declaratoria   di   irrilevanza   o   di
 inammissibilita' della sollevata questione di costituzionalita', gia'
 peraltro  dichiarata  inammissibile dalla stessa Corte costituzionale
 con la sentenza n. 769 del 22 giugno 1988.
    Questo   pretore   dichiarando   rilevante  e  non  manifestamente
 infondata con riferimento all'art. 3 primo e secondo comma e all'art.
 38, primo comma, della Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1 del decretolegge 23 dicembre 1976, n. 850,
 come  sostituito con la legge di conversione 23 febbraio 1977, n. 29,
 e dell'art. 14-septies aggiunto al d-l. 30  dicembre  1979,  n.  663,
 dalla  legge  di  conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in
 cui e perche' non hanno esteso alla pensione  sociale  istituita  con
 l'art.  26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 3
 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, come convertito nella legge 16  aprile
 1974,  n.  114,  quindi  al reddito previsto dall'art. 3 del predetto
 d.-l. n. 30/1974, la previsione di piu' elevati  limiti  di  redditto
 disposta  invece  a  modificazione soltanto di quelli originariamente
 stabiliti dagli artt. 6, 8 e 10 dello stesso  d.-l.  n.  30/1974,  in
 data  2  novembre  1989  rimetteva gli atti alla Corte costituzionale
 sospendendo il processo.
    La Corte costituzionale con ordinanza n. 219 del  19  aprile  1990
 ordinava  la  restituzione degli atti a questo pretore per il riesame
 della rilevanza della questione sollevata in quanto nell'ordinanza di
 rimessione non risultava essere  stata  presa  in  considerazione  la
 successiva  norma  di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
 544, che sostituendo l'art. 2 della legge n. 140/1985 ha disposto  un
 aumento  della  pensione sociale spettante "anche ai soggetti esclusi
 in relazione alle condizioni di reddito" ed ha introdotto  variazioni
 circa il computo dei redditi ostativi al suo conseguimento.
    La  parte attrice presentava ricorso, depositato in cancelleria in
 data 29 maggio 1990, per la prosecuzione del processo.
    All'udienza del 6 settembre  1990  si  costituiva  per  l'I.N.P.S.
 l'avv.  Franco  Saracini (procura generale alle liti atto notaio Lupo
 di Roma, in data 27 ottobre 1986 rep. 5303) ed i difensori chiedevano
 fissarsi udienza di discussione finale con termine per note.
    All'udienza del 14 febbraio 1991  il  difensore  della  ricorrente
 insisteva   come  esposto  nelle  note  difensive  perche'  gli  atti
 venissero rimessi nuovamente alla Corte  costituzionale  non  essendo
 venuta   meno   la   rilevanza   della   questione   di  legittimita'
 costituzionale gia' sollevata; il difensore  dell'istituto  convenuto
 dichiarava di rimettersi a giustizia.
    Riesaminata   la   rilevanza   della   questione  di  legittimita'
 costituzionale gia' sollevata si ritiene che essa sussista anche alla
 luce della disposizione appena citata.
    La norma richiamata dalla  Corte  costituzionale  ha  previsto  un
 aumento  della  pensione sociale a favore di coloro che sono titolari
 di detta pensione nonche' di coloro che sono esclusi dal diritto alla
 pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali.  L'erogazione
 dell'aumento  predetto  e'  subordinata alla sussistenza degli stessi
 requisiti personali (compimento del sessantacinquesimo anno di  eta',
 possesso   della   cittadinanza  italiana,  residenza  in  territorio
 italiano) previsti per avere diritto alla pensione  sociale,  nonche'
 alla  sussistenza  dei  sottoindicati  requisiti  reddituali  (vedasi
 circolare I.N.P.S. n. 35 del 15 febbraio 1989):
      anno  1988:  soggetto non coniugato: limite di reddito personale
 L. 4.897.650; soggetto coniugato:  limite  di  reddito  personale  L.
 4.897.650; limite di reddito cumulato L. 10.467.750;
      anno  1989:  soggetto non coniugato: limite di reddito personale
 L. 5.053.550; soggetto coniugato:  limite  di  reddito  personale  L.
 5.053.550; limite di reddito cumulato L. 11.046.550.
    La ricorrente come da atti era titolare dei sottoindicati redditi:
      anno  1988  (anno  di  presentazione  della  domanda di pensione
 sociale):  reddito  personale  L.  223.000;   reddito   cumulato   L.
 16.296.000;
      anno  1989:  reddito  personale  L. 252.000; reddito cumulato L.
 19.148.000.
    E' evidente dal raffronto dei dati sopra riportati che il  reddito
 della  ricorrente  e'  ostativo  al sorgere del diritto alla predetta
 maggiorazione.
    Inoltre occorre considerare che i nuovi  limiti  di  reddito  sono
 previsti  solo  per il sorgere del diritto all'aumento disposto dalla
 citata norma e non invece per avere  diritto  alla  pensione  sociale
 riguardo  alla  quale  rimangono  operanti  i  limiti  ostativi  gia'
 indicati nella prima ordinanza di rimessione.
    Si rileva che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 286
 dell'11-14 giugno 1990 ha ribadito l'esigenza di un riequilibrio  dei
 limiti  di  reddito  ostativi  al  conseguimento  della  pensione  di
 invalidita' e della pensione sociale (.. .. ... "La  diversificazione
 che  il  giudice  remittente evidenzia tra soggetti di pari reddito e
 parimenti inabili a seconda che l'invalidita' sia riconosciuta  prima
 o dopo i sessantacinque anni non discende in realta' da tale congegno
 normativo, ma dalle disposizioni - diverse da quelle qui impugnate -,
 che  stabiliscono diversi limiti di reddito ai fini del conseguimento
 della pensione di invalidita' e, rispettivamente, di quella  sociale.
 Se  essi  venissero  ricondotti  all'originaria  omogeneita',  non vi
 sarebbe  ragione  di  richiedere,   dopo   i   sessantacinque   anni,
 quest'ultimo trattamento alle condizioni reddituali del primo.
    L'incoerenza  del  sistema  assistenziale che da cio' discende - e
 che non  e'  sanabile  con  l'alterazione  dei  rapporti  tra  i  due
 trattamenti  richiesta dal giudice a quo - e' gia' stata segnalata da
 questa Corte nella sentenza n. 769/1988; e va qui ribadita l'esigenza
 che vi  si  ponga  rimedio  con  un  riappropriato  riequilibrio  che
 realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco".
    La Corte costituzionale si e' pronunciata ancora piu' recentemente
 (sentenza  n.  75  del  28  gennaio-11  febbraio 1991) segnalando con
 particolare vigore la incoerenza sopra  denunciata:  "In  realta'  il
 problema resta quello - ripetutamente evidenziato in tali decisioni -
 di  riequilibrare  i  requisiti reddituali per conseguire la pensione
 sociale e quella di invalidita', restituendo a coerenza  un  sistema,
 la   cui   sopravvenuta  disomogeneita'  non  solo  ha  provocato  le
 denunziate distorzioni amministrative,  ma  finisce  per  determinare
 serie sperequazioni, non sempre giustificabili, con riflessi negativi
 su  situazioni  di  effettivo bisogno. Nel segnalare ancora una volta
 l'esigenza che a tale incoerenza si ponga rimedio con un  appropriato
 riequilibrio che realizzi un adeguato contemporamento degli interessi
 in   gioco,   la   Corte   ritiene  doveroso  sottolineare  che  tale
 segnalazione non puo' intenders come mero  auspicio  suscettibile  di
 essere ulteriormente disatteso".
    Questo  pretore  si  richiama  quindi  a tute le osservazioni gia'
 espresse  nella  prima  ordinanza  di  rimessione   evidenziando   il
 persistere  del  comportamento  omissivo  del  legislatore che non ha
 ovviato alla situazione di  incoerenza  del  sistema  rilevata  dalla
 Corte costituzionale, con l'auspicio di una sua eliminazione, per ben
 tre   volte  (sentenze  citate).  Si  ricordi  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale e' stata sollevata per la prima volta con
 ordinanza in data 30 aprile 1983.
    Si rimettono nuovamente gli atti alla Corte  costituzionale  e  si
 dispone  la  sospensione  del  processo  fino  alla definizione della
 questione incidentale di incostituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1, e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con  riferimento
 all'art. 3, primo e secondo comma, ed all'art. 38, primo comma, della
 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
 del  d.-l.  23 dicembre 1976, n. 850, come sostituito con la legge di
 conversione 23 febbraio 1977, n. 29 e dell'art.  14-septies  aggiunto
 al  d.-l.  30  dicembre  1979,  n. 663, dalla legge di conversione 29
 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui e perche' non  hanno  esteso
 alla  pensione  sociale istituita con l'art. 26 della legge 30 aprile
 1969, n. 153, modificato dall'art. 3 del d.-l. legge 2 marzo 1974, n.
 30, come convertito nella legge 16 aprile 1974,  n.  114,  quindi  al
 reddito  previsto  dall'art.  3  del  predetto  d.-l.  n. 30/1974, la
 previsione di piu'  elevati  limiti  di  reddito  disposta  invece  a
 modificazione  soltanto  di  quelli  originariamente  stabiliti dagli
 artt. 6, 8 e 10 dello stesso d.-l. n. 30/1974;
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende  il  processo  fino   alla   definizione   del   giudizio
 incidentale  di  costituzionalita' cosi' promosso ad istanza di parte
 attrice;
    Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza
 ai procuratori  delle  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  per  la sua comunicazione al Presidente della Camera dei
 deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
      Modena, addi' 4 marzo 1991
                            Il pretore: ARU

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