N. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1991

                                N. 335
 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1991 dal tribunale di Reggio Emilia nel
                          procedimento penale
                a carico di Staffiere Giovanni ed altri
 Processo penale - Rito abbreviato ordinario - Richiesta dell'imputato
    - Dissenso del p.m. - Sindacabilita' e obbligo  di  motivazione  -
    Omessa  previsione - Conseguente inapplicabilita' della diminuente
    ex art. 442,  secondo  comma,  del  c.p.p.  anche  a  dibattimento
    concluso   con   ritenuto   ingiustificato  dissenso  del  p.m.  -
    Irragionevole disparita' di trattamento rispetto al diverso regime
    conseguente al giudizio direttissimo.
 (C.P.P. 1988, artt. 438, 439 e 442).
 (Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato le seguente ordinanza;
    Vista l'eccezione della difesa degli imputati  Minniti  Antonio  e
 Barakat  Said  Mohamed,  alla quale si sono associati la difesa degli
 altri imputati e il p.m.;
    Ritenuto  che  e'  stata  sollevata  eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale  degli  artt. 438, 439 e 422 del c.p.p. in riferimento
 agli artt. 24, 101, 111 e 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui
 non prevedono che il p.m., quando non consente alla richiesta di rito
 abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte
 in  cui  non prevedono che il giudice, quando a dibattimento concluso
 ritenga  ingiustificato  il  dissenso  del  p.m.,   possa   applicare
 all'imputato  la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
 comma, del c.p.p. in caso di condanna;
    Ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata alla
 luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 66 dell'8  febbraio
 1990 e n. 183 del 12 aprile 1990;
      che  si  sono gia' espresse in senso favorevole alla prospettata
 eccezione con riferimento, la prima all'art. 247,  d.lgs.  28  luglio
 1989 n. 271, e la seconda all'art. 452, secondo comma del c.p.p.;
      che,  con  riferimento  a  quest'ultima  sentenza,  diversamente
 opinando  si   perpetuerebbe   una   ingiustificata   disparita'   di
 trattamento  tra l'imputato tratto a giudizio con rito direttissimo e
 quello tratto a giudizio con rito ordinario;
      che la  proposta  questione  appare  rilevante  perche'  il  suo
 accoglimento  comporterebbe,  in  caso  di  condanna, un beneficio di
 carattere sostanziale quale la riduzione di pena di cui all'art. 442,
 secondo comma del c.p.p.;
      che  viceversa  appare  irrilevante   l'ulteriore   profilo   di
 illegittimita' costituzionale concernente la mancata previsione di un
 mezzo  d'impugnazione  avverso la ordinanza emessa dal giudice per le
 indagini preliminari ex art. 440 del c.p.p. che, pur in presenza  del
 consenso  del  p.m., abbia negato ingresso al rito abbreviato, atteso
 che nella fattispecie, a fronte del dissenso del p.m., il giudice per
 le indagini preliminari  non  poteva  che  emettere  il  decreto  che
 dispone il giudizio;
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, dispone la
 immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale   e
 sospende il giudizio;
    Ordina  che  la  presente ordinanza venga notificata, a cura della
 cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Reggio Emilia, addi' 8 febbraio 1991
                       Il presidente: DE' BIASE

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