N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 1990
N. 339 Ordinanza emessa il 1 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Masera Nino ed altri Processo penale - Norme di attuazione - Procedimento iniziato con il vecchio rito - Restituzione degli atti da parte del g.i. al p.m. per prosecuzione con la nuova procedura - Avviso alla p.o. (ex parte civile) della richiesta di archiviazione - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti iniziati sotto il nuovo regime - Compressione del diritto di difesa - Richiesta alla Presidenza della Corte costituzionale per adozione della "procedura abbreviata". (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 126). (Cost., artt. 2, 3 e 24).(GU n.22 del 5-6-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Provvedendo sulla richiesta del p.m. di archiviazione pervenuta l'8 novembre 1990; Ritenuto che nella concreta fattispecie, preliminarmente ad ogni statuizione nel merito, deve riflettersi sulla posizione procedurale delle parti offese, ivi compresa la dott.ssa Beatrice Honorati, la cui difesa ha formalmente indicato, facendo esplicito riferimento all'art. 410, primo comma, del nuovo c.p.p., tanto l'oggetto della investigazione suppletiva quanto i relativi elementi di prova; Poiche' cio' implica, a priori, una verifica del fondamento alla base della norma; Non essendo comunque esplicitamente previsto che l'eventuale inammissibilita' o l'eventuale rigetto dell'opposizione debbono essere dichiarati in apposito provvedimento, sembrando sufficiente che si provveda nella forma del decreto di archiviazione, nella cui motivazione eventualmente verra' dato atto delle ragioni per cui, ben alternativamente, l'opposizione sia da reputare inammissibile o infondata; Poiche' la predetta, a pena di inammissibilita', deve necesse indicare i due requisiti, gia' accennati, di cui al primo comma, dell'art. 410, e fondarsi quindi sull'assunto che esista un quid novi da accertare in fatto, con eslusione della ipotesi in cui ci si limiti, al contrario, ad una mera contestazione della valutazione in fatto e diritto operata dal p.m. sugli elementi gia' acquisiti, ipotesi questa nella quale l'opposizione verrebbe ad essere dichiarata inammissibile fermo restando, ovviamente, l'autonomo potere dell'a.g. giudicante di non accogliere comunque la richiesta di archiviazione nel merito ove si ritenga la stessa inaccoglibile; Poiche' comunque il meccanismo dell'art. 410 trova la sua genesi nel secondo e terzo comma degli artt. 4 e 8 (avviso della richiesta di archiviazione da parte del p.m. notificato alla persona offesa che, nella notizia di reato successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione; per gli ulteriori sviluppi procedurali v. art. 126 delle disp. att. del nuovo c.p.p.); Poiche' il presente procedimento ebbe ad iniziare con il rito abrogato e tuttavia non si sono verificate al riguardo le condizioni in tal senso di cui all'art. 242, n. 1, lett. a), delle disp. att. del nuovo c.p.p., e nel processo de quo le attuali parti offese hanno all'epoca rivestito il ruolo di parti civili, regredendo di nuovo al ruolo di parte offese a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice; Premesso che il 24 ottobre 1989 il procedimento e' ritornato ex art. 258 delle disp. att. del c.p.p. alla Procura della Repubblica e proprio perche' lo stesso era stato introdotto con il rito abrogato le parti offese non hanno ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione 8 novembre 1990; Stante l'assenza di un meccanismo di raccordo fra il nuovo c.p.p. e le disposizioni transitorie di attuazione che consenta alle parti offese di reinserirsi agevolmente nel nuovo rito e di proporre rituale opposizione ex art. 410 del nuovo c.p.p.; Poiche' alla detta manifesta lacuna, lesiva di per se' della parita' di trattamento costituzionale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, non puo' ovviarsi e supplirsi con il potere d'ufficio del g.i.p. (nell'ipotesi di mancata archiviazione a livello di supplemento di indagini preliminari), cio' in quanto trattasi di mera ipotesi della quale la parte offesa non puo' essere a priori certa ne' puo' obiettarsi che la p.o. avrebbe dovuto essere piu' diligente, perche' la valutazione dello stato del processo, se cioe' debba applicarsi la normativa ex artt. 241 e 242 o quella di cui al 258 (quindi prosecuzione dell'istruzione formale o avvio della fase indagini preliminari) non compete ovviamente alle parti (neppure alla p.o.) bensi' al g.i.; Essendo quindi l'eccezione rilevabile d'ufficio e non manifestamente infondata non essendo appunto manifestamente infondate le deduzioni della p.o., relativa all'art. 126 delle disp. att. del nuovo c.p.p. laddove non contempla, come gia' accennato e come si ribadisce, l'obbligo per il p.m. di informare la p.o. della facolta' di opporsi alla richiesta di archiviazione anche nei processi parzialmente istruiti con il vecchio rito e restituiti dal g.i. ex art. 258 dette disp. tramite preventiva formalizzazione della richiesta di essere sentito nell'ipotesi di richiesta archiviazione, il tutto ledendosi anche l'art. 24 della Costituzione sul diritto alla difesa, riconosciuto in egual misura e tutte le parti pubbliche e private, precludendosi in tal modo alla p.o. la possibilita' di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e gli elementi di prova facendosi dipendere il detto diritto alla difesa da un eventuale ipotetico impulso d'ufficio da parte del giudice;
P. Q. M. Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti procedurali alla Corte costituzionale, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio e non manifestamente infondata, relativa all'art. 126 delle disp. att. del nuovo c.p.p. nella parte in cui non prevede che il p.m. nei processi iniziati con il vecchio rito e restituiti dal g.i. all'a.g.o. requirente ex art. 258 delle disp. att. del nuovo c.p.p., dia avviso ex art. 408, secondo comma, stesso cod. alla parte offesa dei suoi diritti riconosciuti appunto dalla norma consentendogli di dichiarare di voler essere informato circa l'eventuale archiviazione, il tutto in violazione degli artt. 2 e 3 nonche' 24 della Costituzione per le specifiche causali di cui in narrativa; Sospende il corrente giudizio; Letto l'art. 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Stante l'urgenza nella concreta fattispecie; Sollecita dalla presidenza della Corte costituzionale la procedura abbreviata; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due camere del Parlamento. Ancona, addi' 1ยบ dicembre 1990 Il giudice delle indagini preliminari: BONIVENTO 91C0624