N. 350 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1990- 13 maggio 1991

                                N. 350
       Ordinanza emessa il 23 giugno 1990 (pervenuta alla Corte
                   costituzionale il 13 maggio 1991)
 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Torri Mauro
 Processo penale - Responsabile civile - Citazione a giudizio -
    Termine per comparire - Omessa previsione - Violazione dei diritti
    di  difesa  -  Disparita' di trattamento rispetto alle altre parti
    (imputato e parte offesa) per le quali e' previsto un  termine  di
    giorni venti.
 (C.P.P. 1988, art. 83).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.22 del 5-6-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Sulle  eccezioni  sollevate  dal difensore del responsabile civile
 societa' "Ticino assicurazioni" S.p.a., sentiti il p.m.  e  le  altre
 parti; il tribunale osserva;
    Per  il  combinato  disposto  degli  artt.  241  e  242,  lett. a)
 disposizioni attuazione del  nuovo  codice  di  procedura  penale  si
 applicano  le  norme  di tale codice se non vi e' stata contestazione
 del fatto all'imputato da parte dell'autorita' giudiziaria  e  quando
 non  e'  stato compiuto un atto di istenzione di cui era obbligatorio
 il deposito: condizioni entrambe che non ricorrono nel caso concreto,
 sicche' si e' correttamente proceduto al giudizio  secondo  la  nuova
 normativa.
    L'art.  83  del  c.p.p.  non  prevede l'osservanza di un termine a
 comparire per  la  citazione  a  giudizio  del  responsabile  civile,
 sicche'  si  appalesa  contraddizione  con il diritto alla sua difesa
 gia' in relazione all'art. 178, lett. c), del c.p.p. che  prevede  un
 regime   di   nullita'   di   ordine   generale  per  la  menomazione
 dell'intervento, assistenza e rappresentanza di tutte le  parti  pri-
 vate.
    La  mancata  previsione  di  un  termine  a  comparire  si pone in
 violazione dell'art. 24  della  Costituzione  poiche'  la  difesa  e'
 diritto  inviolabile  in ogni stato e grado del procedimento, nonche'
 in violazione dell'art. 3 della stessa Carta  costituzionale  per  la
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto alla disciplina
 dettata per l'imputato e la persona offesa, che prevede all'art. 429,
 terzo e quarto  comma,  il  termine  non  inferiore  a  venti  giorni
 intercorrente  tra  la  data di notifica del decreto e quella fissata
 per il giudizio.
    Per  analogia  con  la posizione difensiva dell'imputato lo stesso
 termine  non  previsto  espressamente  puo'  valere  anche   per   il
 responsabile  civile,  utilizzando  eventualmente i meccanismi di cui
 all'art.  465  del  c.p.p.,  sicche'  e'  fondata  la  questione   di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 83 del c.p.p. nella parte in
 cui non prevede il termine di venti giorni previsto in  via  generale
 per tutte le altre parti private dall'art. 429, terzo e quarto comma,
 del c.p.p.
    La  questione  e' rilevante nel presente procedimento in quanto il
 decreto di citazione del responsabile civile e' stato  notificato  il
 giorno  11  giugno  1990,  cioe' a meno di venti giorni dalla udienza
 odierna.
                               P. Q. M.
    Solleva, per violazione degli artt. 3  e  24  della  Costituzione,
 questione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 83 del c.p.p.
 nella parte in cui non prevede per il responsabile civile il  termine
 a  comparire  di  venti  giorni  di  cui all'art. 429, terzo e quarto
 comma, del c.p.p.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone   altresi'  che  a  cura  della  cancelleria  la  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 23 giugno 1990
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0635