N. 350 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1990- 13 maggio 1991
N. 350 Ordinanza emessa il 23 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 1991) dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Torri Mauro Processo penale - Responsabile civile - Citazione a giudizio - Termine per comparire - Omessa previsione - Violazione dei diritti di difesa - Disparita' di trattamento rispetto alle altre parti (imputato e parte offesa) per le quali e' previsto un termine di giorni venti. (C.P.P. 1988, art. 83). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.22 del 5-6-1991 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Sulle eccezioni sollevate dal difensore del responsabile civile societa' "Ticino assicurazioni" S.p.a., sentiti il p.m. e le altre parti; il tribunale osserva; Per il combinato disposto degli artt. 241 e 242, lett. a) disposizioni attuazione del nuovo codice di procedura penale si applicano le norme di tale codice se non vi e' stata contestazione del fatto all'imputato da parte dell'autorita' giudiziaria e quando non e' stato compiuto un atto di istenzione di cui era obbligatorio il deposito: condizioni entrambe che non ricorrono nel caso concreto, sicche' si e' correttamente proceduto al giudizio secondo la nuova normativa. L'art. 83 del c.p.p. non prevede l'osservanza di un termine a comparire per la citazione a giudizio del responsabile civile, sicche' si appalesa contraddizione con il diritto alla sua difesa gia' in relazione all'art. 178, lett. c), del c.p.p. che prevede un regime di nullita' di ordine generale per la menomazione dell'intervento, assistenza e rappresentanza di tutte le parti pri- vate. La mancata previsione di un termine a comparire si pone in violazione dell'art. 24 della Costituzione poiche' la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, nonche' in violazione dell'art. 3 della stessa Carta costituzionale per la ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dettata per l'imputato e la persona offesa, che prevede all'art. 429, terzo e quarto comma, il termine non inferiore a venti giorni intercorrente tra la data di notifica del decreto e quella fissata per il giudizio. Per analogia con la posizione difensiva dell'imputato lo stesso termine non previsto espressamente puo' valere anche per il responsabile civile, utilizzando eventualmente i meccanismi di cui all'art. 465 del c.p.p., sicche' e' fondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 83 del c.p.p. nella parte in cui non prevede il termine di venti giorni previsto in via generale per tutte le altre parti private dall'art. 429, terzo e quarto comma, del c.p.p. La questione e' rilevante nel presente procedimento in quanto il decreto di citazione del responsabile civile e' stato notificato il giorno 11 giugno 1990, cioe' a meno di venti giorni dalla udienza odierna.
P. Q. M. Solleva, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 83 del c.p.p. nella parte in cui non prevede per il responsabile civile il termine a comparire di venti giorni di cui all'art. 429, terzo e quarto comma, del c.p.p. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone altresi' che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 23 giugno 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0635