N. 351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1991

                                N. 351
    Ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal pretore di Caltagirone sul
                                ricorso
    proposto da Napolitano Salvatore ed altri contro l'I.N.A.D.E.L.
 Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di fine servizio
    corrisposta  dall'I.N.A.D.E.L. - Determinazione nella misura di un
    quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi
    dodici mesi per ogni anno di  iscrizione  all'istituto  -  Mancata
    previsione  della  determinazione  nella  misura  di un dodicesimo
    dell'80% dell'ultima retribuzione per ogni anno di  servizio  come
    previsto  per gli impiegati statali - Ingiustificata disparita' di
    trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi  della
    libera   scelta   del  lavoro,  della  tutela  del  lavoro,  della
    adeguatezza   e   proporzionalita'   della   retribuzione   (anche
    differita),  dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di
    vita del lavoratore in caso di vecchiaia, dell'imparzialita' e  di
    buon andamento della p.a.
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).
 (Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).
(GU n.22 del 5-6-1991 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti  relativi  al ricorso n. 20/1990 r.c., proposto ex
 artt. 414 e 442 del  c.p.c.  da  Napolitano  Salvatore  +  35  contro
 l'Istituto   nazionale   di   assistenza  dipendenti  enti  locali  -
 I.N.A.D.E.L. con sede in Roma;
                           OSSERVA IN FATTO
    Con  atto  depositato  in  questa  cancelleria in data 17 febbraio
 1990,  e  pedissequo  decreto  pretorile  del   19   febbraio   1990,
 ritualmente  notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, pre-
 via, occorrendo, istruttoria,  di  accertare  e  dichiarare  il  loro
 diritto   a   percepire   l'indennita'   premio   servizio  a  carico
 dell'I.N.A.D.E.L. da  determinarsi,  all'atto  della  cessazione  del
 servizio in misura base di calcolo di 1/12 dell'80%, e non in quella,
 gia'  calcolata,  di  1/15  dell'80%  della retribuzione contributiva
 degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di iscrizione all'istituto.
    In  via  preliminare,  i  ricorrenti  hanno   sollecitato   questo
 giudicante  a  sollevare  questione  di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo  1968,  n.  152,  nella
 nuova  norma  in  materia  previdenziale  per il personale degli enti
 locali, perche' in contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,  con
 riferimento  agli  artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione
 stessa.
                         CONSIDERA IN DIRITTO
    Il sistema di liquidazione  dell'indennita'  premio  di  servizio,
 previsto  dall'art.  2 e segg. della legge n. 152/1968, nei confronti
 dei  dipendenti   degli   enti   locali,   comporta   una   rilevante
 sperequazione  rispetto  a  quello previsto dall'art. 3 del d.P.R. 29
 dicembre 1973, n. 1032, per gli ex dipendenti dello Stato,  ai  quali
 il  trattamento  di  fine  rapporto  o indennita' di buona uscita, e'
 corrisposto nella misura pari a tanti dodicesimi dell'80% della  base
 contributiva  dell'ultimo giorno di servizio per quanti sono gli anni
 dell'attivita' prestata con iscrizione al fondo.
    Appare chiaramente  ingiustificato  il  fatto  che  un  lavoratore
 statale  ed  un  dipendente di ente locale, a parita' di retribuzione
 contributiva,  debba  percepire  una  indennita'   di   fine   lavoro
 (buonuscita, per l'E.N.P.A.S.; premio servizio, per la I.N.A.D.E.L.),
 di  ammontare  diverso  in  forza  di  diverso  metodo di calcolo (in
 dodicesimi, per l'uno, in quindicesimi per l'altro).
    Le due indennita', stante la gia' acquisita evoluzione legislativa
 e giurisprudenziale, sono  sostanzialmente  equivalenti  ed  omogenee
 nella   struttura   e   nella   finalita';  entrambe  correlate  alle
 retribuzioni   versate   dagli   iscritti    e    dalle    rispettive
 amministrazioni, agli enti erogatori.
    Pertanto  non  trova  ragionevole giustificazione la disparita' di
 trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L.  rispetto  ai  dipendenti
 statali.
    La questione di incostituzionalita' sollevata, come detto in punto
 di fatto, appare manifestamente fondata e rilevante pregiudizialmente
 ai  fini  della  decisione del ricorso che questo giudicante e' stato
 chiamato a decidere.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Ritiene   manifestamente   fondata   la   sollevata  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8
 marzo  1968,  n.  152,  perche'  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione,  con  riferimento  agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98
 della  Costituzione  stessa,  nella  parte  in  cui,  in  materia  di
 previdenza per il personale degli enti locali la indennita' di premio
 di  servizio,  prevista  dagli artt. 2 e 3 della legge n. 152/1968 e'
 pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva dagli  ultimi
 dodici  mesi  per  ogni  anno di iscrizione all'istituto, e non di un
 dodicesimo, come previsto per gli omologhi dipendenti statali, di cui
 all'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospensendo il giudizio in corso;
    Ordina che,  a  cura  della  cancelleria  di  questa  pretura,  la
 presente  ordinanza,  di  cui viene data lettura all'udienza odierna,
 sia notificato  all'on.  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata agli on.li Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Caltagirone, addi' 6 marzo 1991
            Il cons. pretore dirigente: (firma illeggibile)

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