N. 351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1991
N. 351 Ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal pretore di Caltagirone sul ricorso proposto da Napolitano Salvatore ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Determinazione nella misura di un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto - Mancata previsione della determinazione nella misura di un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio come previsto per gli impiegati statali - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi della libera scelta del lavoro, della tutela del lavoro, della adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione (anche differita), dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia, dell'imparzialita' e di buon andamento della p.a. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma). (Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).(GU n.22 del 5-6-1991 )
IL PRETORE Letti gli atti relativi al ricorso n. 20/1990 r.c., proposto ex artt. 414 e 442 del c.p.c. da Napolitano Salvatore + 35 contro l'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L. con sede in Roma; OSSERVA IN FATTO Con atto depositato in questa cancelleria in data 17 febbraio 1990, e pedissequo decreto pretorile del 19 febbraio 1990, ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, pre- via, occorrendo, istruttoria, di accertare e dichiarare il loro diritto a percepire l'indennita' premio servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. da determinarsi, all'atto della cessazione del servizio in misura base di calcolo di 1/12 dell'80%, e non in quella, gia' calcolata, di 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di iscrizione all'istituto. In via preliminare, i ricorrenti hanno sollecitato questo giudicante a sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella nuova norma in materia previdenziale per il personale degli enti locali, perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, con riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione stessa. CONSIDERA IN DIRITTO Il sistema di liquidazione dell'indennita' premio di servizio, previsto dall'art. 2 e segg. della legge n. 152/1968, nei confronti dei dipendenti degli enti locali, comporta una rilevante sperequazione rispetto a quello previsto dall'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per gli ex dipendenti dello Stato, ai quali il trattamento di fine rapporto o indennita' di buona uscita, e' corrisposto nella misura pari a tanti dodicesimi dell'80% della base contributiva dell'ultimo giorno di servizio per quanti sono gli anni dell'attivita' prestata con iscrizione al fondo. Appare chiaramente ingiustificato il fatto che un lavoratore statale ed un dipendente di ente locale, a parita' di retribuzione contributiva, debba percepire una indennita' di fine lavoro (buonuscita, per l'E.N.P.A.S.; premio servizio, per la I.N.A.D.E.L.), di ammontare diverso in forza di diverso metodo di calcolo (in dodicesimi, per l'uno, in quindicesimi per l'altro). Le due indennita', stante la gia' acquisita evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sono sostanzialmente equivalenti ed omogenee nella struttura e nella finalita'; entrambe correlate alle retribuzioni versate dagli iscritti e dalle rispettive amministrazioni, agli enti erogatori. Pertanto non trova ragionevole giustificazione la disparita' di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali. La questione di incostituzionalita' sollevata, come detto in punto di fatto, appare manifestamente fondata e rilevante pregiudizialmente ai fini della decisione del ricorso che questo giudicante e' stato chiamato a decidere.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene manifestamente fondata la sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, con riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione stessa, nella parte in cui, in materia di previdenza per il personale degli enti locali la indennita' di premio di servizio, prevista dagli artt. 2 e 3 della legge n. 152/1968 e' pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva dagli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto, e non di un dodicesimo, come previsto per gli omologhi dipendenti statali, di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospensendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria di questa pretura, la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'udienza odierna, sia notificato all'on. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata agli on.li Presidenti dei due rami del Parlamento. Caltagirone, addi' 6 marzo 1991 Il cons. pretore dirigente: (firma illeggibile) 91C0636