N. 213 SENTENZA 20 - 24 maggio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  -  Regione Marche e regione Emilia-Romagna - Smaltimento di
 rifiuti tossici e nocivi - Stoccaggio  provvisorio  -  Autorizzazione
 regionale  -  Esonero  -  Richiamo  alla  giurisprudenza  della Corte
 (sentenze nn. 370/1989,  43/1990  e  117/1991)  -  Fonte  del  potere
 punitivo    riservato    alla    legge   statale   -   Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge regione Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, art.  18,  primo
 comma,  come  modificato  dall'art.  13  della  legge regione Emilia-
 Romagna 26 luglio 1988, n. 29; legge regione Marche 26  aprile  1990,
 n. 31, art. 34, secondo comma)
 
 (Cost., artt. 25 e 117).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
    Francesco  GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio  BALDASSARRE,  prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma,
 della legge regionale dell'Emilia  Romagna  27  gennaio  1986,  n.  6
 (Intervento  della  Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in
 attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega  di  funzioni
 amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini),
 come  modificato  dall'art.  13  della  legge  regionale  dell'Emilia
 Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni  alla  legge
 regionale  27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei
 rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,  e  della
 legge  23 ottobre 1987, n. 441), e dell'art. 34, secondo comma, della
 legge regionale delle Marche 26 aprile  1990,  n.  31  (Procedura  ed
 attuazione  del  piano  regionale  di  organizzazione  dei servizi di
 smaltimento dei rifiuti), promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Pretore di  Modena  -
 Sezione  distaccata  di  Pavullo, nel procedimento penale a carico di
 Benedetti Orlando ed altro, iscritta al n. 33 del registro  ordinanze
 1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
      2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal  Pretore  di  Macerata
 nel  procedimento  penale a carico di Balestrini Alberto, iscritta al
 n. 34  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  6,  prima serie speciale, dell'anno
 1991;
    Visti gli atti di intervento dei Presidenti delle Giunte regionali
 delle Regioni Emilia Romagna e Marche;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice  relatore
 Francesco Greco;
    Uditi l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  del  procedimento  penale a carico di Benedetti
 Orlando, imputato del reato di cui agli artt. 16 e 26 del  d.P.R.  10
 settembre 1982, n. 915 per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio
 di  rifiuti  tossici  e  nocivi  senza  la  prescritta autorizzazione
 regionale, il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Pavullo,  con
 ordinanza  del  5  novembre  1990 (R.O. n. 33 del 1991), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  18  della  legge
 della   Regione  Emilia-Romagna  n.  6  del  27  gennaio  1986,  come
 modificata dalla legge della stessa Regione n. 29 del 26 luglio 1988,
 nella  parte  in  cui  esclude  la   necessita'   dell'autorizzazione
 regionale  di  cui  all'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1982,
 per l'accumulo temporaneo di  rifiuti  tossici  e  nocivi  effettuato
 dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi.
    Il  giudice  a  quo  ha  rilevato che la distinzione delle fasi di
 smaltimento  dei  rifiuti  tossici  e  nocivi,  operata  dalla  norma
 impugnata,  in  stoccaggio  provvisorio  ed  in  accumulo provvisorio
 all'interno dello stabilimento per cui si richiede solo la tempestiva
 comunicazione  alle  autorita'  preposte  al  controllo,  non   trova
 fondamento  ne'  nelle  norme  comunitarie  ne'  in quelle statali, e
 peraltro non e' sorretta da validi motivi, essendo di ugual natura  i
 pericoli   per   la   tutela   della   salute  che  possono  derivare
 dall'esercizio dell'attivita' in questione.
    Pertanto,  poiche'  la  norma statale (artt. 6, lett. d), e 16 del
 d.P.R. n. 915 del 1982), che costituisce attuazione  della  direttiva
 C.E.E.  n. 319/78, prevede la necessita' dell'autorizzazione per ogni
 fase dello smaltimento di rifiuti  tossici  e  nocivi,  senza  alcuna
 distinzione  tra  stoccaggio  provvisorio  "interno"  o "esterno", la
 norma censurata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, che fissa i
 limiti della competenza regionale, e l'art. 25, secondo comma,  della
 Costituzione,    in    quanto,    svincolando    dall'obbligo   della
 autorizzazione   l'ipotesi    di    accumulo    temporaneo,    incide
 sull'applicabilita'  della norma penale di cui all'art. 26 del d.P.R.
 n. 915 del 1982.
    2. - Nel giudizio si e'  costituito  il  Presidente  della  Giunta
 Regionale   dell'Emilia-Romagna,   il   quale   ha  concluso  per  la
 infondatezza della questione contestando la ricostruzione operata dal
 giudice  a  quo  del  quadro   normativo   vigente,   fondata   sulla
 interpretazione dello "stoccaggio provvisorio" di cui all'art. 16 del
 d.P.R.  n.  915  del  1982  come  comprensivo  di  qualunque forma di
 sistemazione, sia pure precaria, dei  rifiuti.  In  subordine,  nella
 memoria  di costituzione ha eccepito la illegittimita' costituzionale
 degli artt. 16, primo comma, e 26 del citato d.P.R. n. 915 del  1982,
 interpretato nel senso inteso dal giudice a quo, per violazione degli
 artt. 76, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione, essendosi violati
 i  principi  posti  dal  legislatore delegante con la legge n. 42 del
 1982, per cui le sanzioni penali sono limitate a fatti di particolare
 gravita', ed essendo irragionevole la sottoposizione ad  un  medesimo
 trattamento  sanzionatorio del produttore che raccoglie i rifiuti del
 ciclo produttivo in attesa del  conferimento  allo  smaltitore  e  di
 colui che, senza autorizzazione, esercita l'attivita' di smaltimento.
    3.  -  Il Pretore di Macerata, nel corso del procedimento penale a
 carico di Balestrini Alberto, imputato del reato di cui  all'art.  26
 del  d.P.R.  n.  915  del  1982 per avere effettuato lo stoccaggio di
 fanghi  tossici  e  nocivi  senza  la  prevista  autorizzazione,  con
 ordinanza  del  3  ottobre  1990  (R.O. n. 34 del 1991), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 della legge della Regione Marche n. 31  del  26  aprile  1990,  nella
 parte  in cui esonera dall'autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915 del
 1982 lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi,  che  non
 superi  un  certo  quantitativo, effettuato all'interno del perimetro
 delle sedi ove i rifiuti vengono prodotti, in una fase preliminare al
 conferimento  in  altri  impianti   di   trattamento   o   stoccaggio
 autorizzati.
    Secondo  il  giudice remittente, la norma censurata violerebbe gli
 artt. 25 e 117 della Costituzione,  depenalizzando  un'attivita'  che
 l'ordinamento statale considera reato e ponendosi in contrasto con la
 normativa  statale in materia, che costituisce attuazione di obblighi
 assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria.
    4. - Nel giudizio si e'  costituito  il  Presidente  della  Giunta
 regionale  delle  Marche,  che  ha concluso per la infondatezza della
 questione, osservando che la legge regionale n. 31 del  1990  non  ha
 inteso  toccare  le linee fondamentali della regolamentazione statale
 della materia dei rifiuti, limitandosi  a  definire  gli  aspetti  di
 dettaglio, il che rientra nella propria competenza.
    Inoltre,  non  sussisterebbe  la  violazione  dell'art.  25  della
 Costituzione perche' la fattispecie contemplata dalla norma regionale
 impugnata non si identifica con quella  sanzionata  penalmente  dalla
 legge statale.
    5.  -  Entrambe  le  ordinanze sono state regolarmente notificate,
 comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
    6. - In prossimita' dell'udienza,  la  Regione  Emilia-Romagna  ha
 insistito, con memoria difensiva, nelle argomentazioni svolte e nella
 eccezione di legittimita' costituzionale a sua volta sollevata.
    Ha  chiesto che, in caso di accoglimento della questione sollevata
 dal  Pretore,  non  sia  travolto  l'intero  istituto   dell'accumulo
 provvisorio  ma  sia  precisato  che  esso  deve  avvenire  sotto  la
 direzione  e  la  responsabilita'  della   ditta   autorizzata   allo
 smaltimento e nell'ambito dell'autorizzazione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica
 sentenza in quanto prospettano la stessa questione, sia pure relativa
 a disposizioni di due diverse leggi regionali.
    2. - Il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Pavullo,  dubita
 della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 18, primo comma, della
 legge regionale dell'Emilia-Romagna  27  gennaio  1986,  n.  6,  come
 modificato dall'art. 13 della legge della stessa Regione n. 29 del 26
 luglio 1988, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione
 regionale  di  cui  agli  artt.  6,  lett. d), e 16, primo comma, del
 d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo provvisorio di rifiuti tossici
 e nocivi effettuato all'interno delle sedi in cui i rifiuti  medesimi
 vengono prodotti.
    A  suo  parere,  sarebbero  violati  gli  artt.  117  e  25  della
 Costituzione in quanto la Regione non ha competenza a disciplinare la
 materia rientrante nello  stoccaggio  provvisorio,  disciplinata  con
 legge  statale,  che sanziona penalmente la detta fase, se effettuata
 senza autorizzazione.
    Il Pretore di Macerata dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma,  della  legge della Regione Marche 26
 aprile 1990, n. 31, nella parte  in  cui  esonera  da  autorizzazione
 l'attivita'  di  stoccaggio  provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi
 prodotti  da  attivita'  commerciali  ed  artigianali  a  determinate
 condizioni,  per  violazione  degli artt. 117 e 25 della Costituzione
 (mancanza di competenza  regionale  e  incisione  su  materie  punite
 penalmente).
    3. - La questione e' fondata.
    I  giudici remittenti hanno interpretato le disposizioni censurate
 in base alla legge statale  e  alle  norme  comunitarie  delle  quali
 costituisce attuazione, nel senso che esse disciplinano la fase dello
 stoccaggio provvisorio dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi,
 non  potendo essere distinta e autonomamente disciplinata una fase di
 accumulo provvisorio dei suddetti nell'interno dello  stabilimento  e
 uno  stoccaggio provvisorio a determinate condizioni. Onde, anche per
 le fasi previste, secondo la disciplina della legge statale,  occorre
 l'autorizzazione  regionale,  in mancanza della quale e' prevista una
 sanzione penale.
    In tale  situazione,  quindi,  devesi  ritenere  che  sussiste  la
 violazione dell'art. 25 della Costituzione.
    Come  piu'  volte  affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del
 1989, 43 del 1990 e 117 del  1991),  la  fonte  del  potere  punitivo
 risiede  nella  sola  legislazione  statale e le Regioni non hanno la
 potesta' di rimuovere o variare con proprie leggi la  punibilita'  di
 fatti considerati reati e penalmente puniti da leggi dello Stato. Non
 possono,  in  altri termini, rendere lecita un'attivita' che, invece,
 l'ordinamento statale considera illecita e sanziona penalmente.
    Non  si  ritiene  di  sollevare  la  questione   di   legittimita'
 costituzionale prospettata dalla Regione Emilia-Romagna, con la quale
 si    chiede,   in   sostanza,   di   sindacare   l'esercizio   della
 discrezionalita' del legislatore  in  ordine  alla  previsione  della
 gravita' della fattispecie penalmente sanzionata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce i ricorsi;
    Dichiara la illegittimita' costituzionale:
       a)   dell'art.   18,   primo   comma,   della  legge  regionale
 dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento  della  Regione
 in  materia  di  smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10
 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle  prov-
 ince  ed  al  comitato  circondariale  di  Rimini),  come  modificato
 dall'art. 13 della  legge  regionale  dell'Emilia-Romagna  26  luglio
 1988,  n.  29  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge regionale 27
 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento  dei  rifiuti  in
 attuazione  del  d.P.R.  10  settembre 1982, n. 915, e della legge 23
 ottobre 1987, n. 441);
       b) dell'art. 34, secondo comma,  della  legge  regionale  delle
 Marche  26  aprile  1990,  n.  31  (Procedura ed attuazione del piano
 regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti).
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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