N. 214 SENTENZA 20 - 24 maggio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Pretore e  conciliatore  -  Atto  introduttivo  del
 giudizio  - Indicazione della scrittura privata che l'attore offre in
 comunicazione - Mancata  previsione  -  Convenuto  impossibilitato  a
 conoscere della scrittura privata depositata - Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (C.P.C., art. 313, primo comma)
 
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 313, comma
 primo, del codice di procedura civile in relazione all'art. 215, n. 1
 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno  1990
 dal  Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Dal Fabbro
 Giuseppe e  S.r.l.  AS.CO.MALL.  iscritta  al  n.  101  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
     Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel giudizio civile promosso da Dal Fabbro Giuseppe contro la
 societa' AS.CO.MALL. S.r.l., rimasta contumace, il Pretore di Udine -
 rilevato  che  l'attore,  nel  costituirsi,   aveva   depositato   in
 Cancelleria  la scrittura privata sulla quale fondava la sua pretesa,
 ma che di  tale  produzione  documentale  non  aveva  fatto  menzione
 nell'atto  di  citazione  -  ha  sollevato,  con ordinanza in data 18
 giugno 1990, questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  313,  primo  comma, cod. proc. civ., in relazione all'art.
 215 n.1 dello stesso codice  per  violazione  degli  artt.  3  e  24,
 secondo comma, della Costituzione.
     Il giudice rimettente - premesso che la Corte costituzionale (con
 sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989) ha dichiarato la parziale
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  292  cod.  proc.  civ., in
 relazione al medesimo art. 215 n.1, cit., per contrasto con l'art. 24
 Cost. nella parte in cui non prevede la  notificazione  al  contumace
 del  verbale  in  cui  si  da'  atto della produzione della scrittura
 privata nei procedimenti di cognizione ordinaria - ritiene che  anche
 nel  caso  di  deposito,  in  un  giudizio  innanzi  al  Pretore o al
 Conciliatore,  di  una  scrittura  privata  sin  dal  momento   della
 costituzione  - senza che pero' di tale documento sia fatta menzione,
 come e' possibile che sia ex art. 313 cod. proc. civ.,  nell'atto  di
 citazione  -  non  risulta  garantita  l'effettiva conoscibilita', da
 parte del contumace, delle scritture private contro di lui prodotte.
                        Considerato in diritto
    1. - E' stata sollevata questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 313, primo comma, cod. proc. civ. - in relazione agli artt.
 3  e  24,  primo  comma,  della Costituzione - nella parte in cui non
 prevede che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione innanzi al
 Pretore  ed  al  Conciliatore  debba  contenere  (cosi'  come  invece
 dispongono gli artt. 163 e 414 c.p.c. per l'atto introduttivo innanzi
 al Tribunale o al Pretore del lavoro) l'indicazione dei documenti che
 la  parte  offre  in comunicazione o comunque delle scritture private
 suscettibili di tacito riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  215  n.1
 dello stesso codice nei confronti della controparte contumace.
     2. - La questione e' fondata.
   E'  consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio -
 affermato  in  relazione  all'art.  292  cod.  proc.  civ.   riguardo
 all'ipotesi  di deposito della scrittura in corso di causa davanti al
 pretore (sent. n. 250 del 1986) e davanti al tribunale (sent. n.  317
 del  1989) - secondo il quale viola l'art. 24 Cost. la disciplina del
 c.d. riconoscimento tacito  della  scrittura  privata  nei  confronti
 della   parte   contumace,   quando  a  questa  non  sia  offerta  la
 possibilita' di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della
 scrittura stessa.
     Orbene,  nel  giudizio  ordinario  davanti  al  pretore   ed   al
 conciliatore  l'art.  313, primo comma, (tuttora vigente nell'attuale
 formulazione fino all'entrata in vigore della  riforma  di  cui  alla
 legge  26 novembre 1990 n. 353) non prescrive, a differenza dell'art.
 163, terzo comma, n. 5 quanto al giudizio in  tribunale,  che  l'atto
 introduttivo debba, tra l'altro contenere "la indicazione specifica..
 ..  ..  dei  documenti  che  (l'attore) offre in comunicazione" ed e'
 quindi,  per  questa  parte,   costituzionalmente   illegittimo   per
 violazione   dell'art.   24  Cost.  in  quanto  non  garantisce  alla
 controparte convenuta la conoscibilita' della scrittura  privata  che
 l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio.
     3.   -   Resta   assorbito   il  profilo  di  incostituzionalita'
 prospettato in relazione all'art. 3 Cost.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  313,  primo
 comma,  del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede
 che l'atto introduttivo del giudizio debba  contenere,  tra  l'altro,
 l'indicazione   della   scrittura   privata  che  l'attore  offre  in
 comunicazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0646