N. 226 ORDINANZA 20 - 24 maggio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di giudizio abbreviato - Insindacabilita' del dissenso del p.m. - Richiamo alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. (sentenza n. 183/1990) - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 452, secondo comma) (Cost., artt. 3 e 102).(GU n.21 del 29-5-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Asti nel processo penale a carico di Lauricella Giovanni, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Asti, prima che venisse aperto un dibattimento con rito direttissimo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede per il Giudice la possibilita' di sindacare il mancato consenso del P.M. alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato al fine di applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442" dello stesso codice; considerato che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0657