N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1991
N. 355 Ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra "Rita" S.r.l. e l'I.N.P.S. Procedimento civile - Controversie sull'obbligo del datore di lavoro in ordine ai contributi e sanzioni in materia di previdenza obbligatoria - Competenza territoriale del giudice - Criteri di determinazione - Attribuzione della competenza al pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale - Asserito conferimento all'ente del potere di influire sul riparto della competenza territoriale mediante atti interni organizzativi con i quali si assegna all'uno o all'altro dei suoi uffici la trattazione degli affari - Insussistenza di una organizzazione standardizzata ed omogenea dell'ente previdenziale - Conseguente lesione del principio di uguaglianza con incidenza sul diritto di difesa e sul principio di precostituzione del giudice. (C.P.C., art. 444, terzo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.22 del 5-6-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile previdenziale promossa dalla ricorrente S.r.l. "Rita" contro l'Inps; Rilevato che l'ente convenuto eccepisce l'incompetenza territoriale di questo pretore, trattandosi di controversia sull'obbligo del datore di lavoro in ordine a contributi e sanzioni in materia di previdenza obbligatoria, per cui deve applicarsi il terzo comma dell'art. 444 del c.p.c., che prevede la competenza del "pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", che il convenuto indica nel pretore di Ascoli Piceno; Ritenuto che trattasi di punto rilevante, controverso e dubbio, poiche' questo pretore sede in localita' dove esiste un ufficio dell'ente, e si controverte se tale ufficio abbia, tra le sue attribuzioni, quella influente ai fini della determinazione della competenza territoriale per la causa in esame; Ritenuto che puo' dubitarsi della costituzionalita' della norma succitata, che in pratica conferisce all'ente il potere di influire sul riparto della competenza territoriale mediante atti interni organizzativi, attribuendo la trattazione di affari all'uno o all'altro dei suoi uffici, e cio' senza alcun vincolo normativo, nemmeno a livello regolamentare, ma esercitando la piu' ampia ed insidacabile discrezionalita', che in ipotesi potrebbe essere ispirata dall'intento di "sciegliere" il giudice preferito; Ritenuto che, comunque, il criterio del riferimento all'organizzazione degli uffici dell'ente non e' suscettibile di agevole riscontro oggettivo, non essendo regolato da norme, e dovendosi comunque avere riguardo all'astratto criterio organizzativo adottato, che non e' di dominio pubblico, anziche' alla applicazione concreta nel rapporto litigioso, che potrebbe anche essere non conforme alla previsione organizzativa, e come tale ininfluente ai fini del riparto della competenza territoriale (sulla irrilevanza della attribuzione concreta cfr. Cass. 24 marzo 1987, n. 2862); Ritenuto che ne consegue, nell'assenza di una organizzazione dell'ente previdenziale che sia standardizzata ed omogenea, o regolata da norma di legge o quantomeno regolamentare, anziche' essere, come in effetti e', a forma "libera" e discrezionale, una condizione di inferiorita' della controparte, lesiva del principio di equaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, del diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e della garanzia della precostituzione del giudice, posta dall'art. 25 della Corte costituzionale; Ritenuto che precedenti pronunce della Corte costituzionale (nn. 117/1990 e 4/1969) appaiono ispirate alle esigenze sopra esposte;
Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, del terzo comma dell'art. 444 del c.p.c.; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fermo, addi' 18 marzo 1991 Il pretore: IACOVACCI Il dirigente la cancelleria: (firma illeggibile) 91C0664