N. 355 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1991

                                N. 355
      Ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal pretore di Fermo nel
      procedimento civile vertente tra "Rita" S.r.l. e l'I.N.P.S.
 Procedimento civile - Controversie sull'obbligo del datore di lavoro
    in  ordine  ai  contributi  e  sanzioni  in  materia di previdenza
    obbligatoria - Competenza territoriale del giudice  -  Criteri  di
    determinazione  -  Attribuzione  della  competenza  al pretore del
    luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale -  Asserito
    conferimento  all'ente  del  potere  di influire sul riparto della
    competenza territoriale mediante atti interni organizzativi con  i
    quali   si   assegna  all'uno  o  all'altro  dei  suoi  uffici  la
    trattazione degli affari -  Insussistenza  di  una  organizzazione
    standardizzata  ed  omogenea dell'ente previdenziale - Conseguente
    lesione del principio di uguaglianza con incidenza sul diritto  di
    difesa e sul principio di precostituzione del giudice.
 (C.P.C., art. 444, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.22 del 5-6-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  nella  causa  civile
 previdenziale promossa dalla ricorrente S.r.l. "Rita" contro l'Inps;
    Rilevato   che   l'ente   convenuto    eccepisce    l'incompetenza
 territoriale   di   questo   pretore,   trattandosi  di  controversia
 sull'obbligo del datore di lavoro in ordine a contributi  e  sanzioni
 in  materia  di  previdenza  obbligatoria, per cui deve applicarsi il
 terzo comma dell'art. 444 del c.p.c., che prevede la  competenza  del
 "pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
 l'ufficio  dell'ente",  che il convenuto indica nel pretore di Ascoli
 Piceno;
    Ritenuto che trattasi di punto rilevante,  controverso  e  dubbio,
 poiche'  questo  pretore  sede  in  localita'  dove esiste un ufficio
 dell'ente, e si  controverte  se  tale  ufficio  abbia,  tra  le  sue
 attribuzioni,  quella  influente  ai  fini della determinazione della
 competenza territoriale per la causa in esame;
    Ritenuto che puo' dubitarsi della  costituzionalita'  della  norma
 succitata,  che  in pratica conferisce all'ente il potere di influire
 sul riparto  della  competenza  territoriale  mediante  atti  interni
 organizzativi,   attribuendo  la  trattazione  di  affari  all'uno  o
 all'altro dei suoi uffici, e  cio'  senza  alcun  vincolo  normativo,
 nemmeno  a  livello  regolamentare,  ma  esercitando la piu' ampia ed
 insidacabile   discrezionalita',   che  in  ipotesi  potrebbe  essere
 ispirata dall'intento di "sciegliere" il giudice preferito;
    Ritenuto   che,   comunque,   il    criterio    del    riferimento
 all'organizzazione  degli  uffici  dell'ente  non  e' suscettibile di
 agevole  riscontro  oggettivo,  non  essendo  regolato  da  norme,  e
 dovendosi comunque avere riguardo all'astratto criterio organizzativo
 adottato,  che non e' di dominio pubblico, anziche' alla applicazione
 concreta nel  rapporto  litigioso,  che  potrebbe  anche  essere  non
 conforme  alla  previsione  organizzativa, e come tale ininfluente ai
 fini del riparto della  competenza  territoriale  (sulla  irrilevanza
 della attribuzione concreta cfr. Cass. 24 marzo 1987, n. 2862);
    Ritenuto  che  ne  consegue,  nell'assenza  di  una organizzazione
 dell'ente  previdenziale  che  sia  standardizzata  ed  omogenea,   o
 regolata  da  norma  di  legge  o  quantomeno regolamentare, anziche'
 essere, come in effetti e', a forma  "libera"  e  discrezionale,  una
 condizione di inferiorita' della controparte, lesiva del principio di
 equaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, del diritto alla
 difesa,  garantito  dall'art. 24 della Costituzione, e della garanzia
 della precostituzione del giudice, posta  dall'art.  25  della  Corte
 costituzionale;
    Ritenuto  che  precedenti pronunce della Corte costituzionale (nn.
 117/1990 e 4/1969) appaiono ispirate alle esigenze sopra esposte;
    Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto
 con  gli  artt.  3,  24  e  25  della  Costituzione,  del terzo comma
 dell'art. 444 del c.p.c.;
    Dispone la sospensione del processo e la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Fermo, addi' 18 marzo 1991
                         Il pretore: IACOVACCI
                      Il dirigente la cancelleria: (firma illeggibile)
 91C0664